BASI DI UNA COSTITUZIONE PER IL DUCATO DI PARMA (original) (raw)

BASI DI UNA COSTITUZIONE PER IL DUCATO DI PARMA

(1848)

La suprema reggenza dello Stato

Perch� questo Stato possa godere senza indugio dei sommi vantaggi de� Governi rappresentativi in tanto che si attende l�arbitrato de� sovrani d�Italia o la decisione di un Congresso italiano sui futuri destini di questo Stato, la Reggenza crede essere suo debito di pubblicare, come fa, le basi di una Costituzione la quale sar� nel termine pi� breve promulgata ed eseguita.

Basi fondamentali della Costituzione

Art. 1 � Lo Stato verr� retto da temperata monarchia ereditaria costituzionale sulle forme rappresentative.

Art. 2 � La religione Cattolica apostolica romana � la religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

Art. 3 � La persona del principe � inviolabile. I suoi ministri sono responsabili.

Art. 4 � Al principe solo appartiene il Potere esecutivo. Egli � il capo supremo dello Stato ed ha il comando delle armi. Fa i trattati politici e di commercio e d� tutti gli ordini necessari per la esecuzione delle leggi senza che possa mai sospenderne l�osservanza o dispensare da essa. Ogni giustizia emana da lui, e pu� far grazia meno ai ministri prevaricatori.

Art. 5 � Il potere legislativo sar� collettivamente esercitato dal principe e da una Camera di Deputati.

Art. 6 � Tutti i cittadini che hanno compiuto i 25 anni sono elettori.

Art. 7 � Il possesso, la capacit�, il commercio, l�industria conferiscono al cittadino dello Stato il diritto di essere eletto deputato a termini e con i requisiti della legge elettorale da pubblicarsi.

Art. 8 � I deputati riceveranno dai rispettivi comuni una indennit� da stabilirsi nella legge elettorale.

Art. 9 � La proposizione delle leggi apparterr� al principe ed alla Camera dei deputati.

Art. 10 � Il principe convoca ogni anno la Camera dei deputati, ne proroga le sessioni, e pu� discioglierla; ma in questo caso ne convoca un�altra nel termine di due mesi.

Art. 11 � Nessun tributo pu� essere imposto o riscosso se non sar� consentito dalla Camera dei deputati e sanzionato dal principe.

Art. 12 � La stampa sar� libera e soggetta soltanto ad una legge repressiva da promulgarsi.

Art. 13 � I giudici saranno inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per lo spazio di tre anni.

Art. 14 � L�istituzione della Guardia civica, che si dichiara istituzione dello Stato, l�ordinamento ed amministrazione dei comuni e l�istruzione pubblica saranno regolati da leggi speciali.

Art. 15 � Tutte le propriet� sono inviolabili, salvo il caso di espropriazione per causa di pubblica utilit� comprovata legalmente e previa indennit�. Anche la propriet� letteraria � mantenuta e garantita.

Art. 16 � Nessuna truppa straniera allo Stato potr� essere chiamata al servizio dello Stato medesimo se non in virt� di una legge.

Art. 17 � La dotazione del principe sar� fissata da una legge.

Esposte le basi della Costituzione, la Reggenza fa noto al pubblico il seguente �Sovrano chirografo�

Signori!

Atteso i subiti rivolgimenti che d�ogni intorno ed in questi Stati succedono, e volendo pure, quali che siano per essere le mie sorti future, mostrare con solenne prova quanto mi stia a cuore la salute e potenza d�Italia, quanto deploro quel breve tempo in cui la necessit� e posizione geografica e politica di questi Stati mi sottomise ad influenza straniera, io solennemente dichiaro di rimettere sin d�ora i miei destini all�arbitrato di S.S. Pio IX, di S.M. Carlo Alberto Re di Sardegna e di S.A.R. Leopoldo II Gran Duca di Toscana, i quali decideranno le differenze e le sorti future di questi Stati al miglior bene e maggior forza d�Italia, offrendomi sin d�ora ad accettare que� compensi che all�equit� di que� principi sembreranno convenienti.

Intanto, volendo pur anche testimoniare quanto desideri la felicit� del mio popolo, approvo lo Statuto fondamentale di un Governo rappresentativo quale mi fu proposto dalla Suprema Reggenza da me a ci� deputata, la quale confermo con gli stessi poteri insino a che le sorti di questo Stato siano determinate, dandole facolt� di aggregarsi un altro cittadino eletto dallo Anzianato di questa citt�.

Ritorni intanto Piacenza, ritorni Pontremoli in fede; dimentico i loro intempestivi bollori nocivi ai loro ed ai comuni interessi; rimanga fedele Parma, e rimangano fedeli le altre parti dei miei Stati, e pensino che dall�ampiezza non si misura la felicit� degli Stati.

Io giurer� lo Statuto, mander� un battaglione di linea in soccorso ai Lombardi, e mio figlio Ferdinando, capitano di un drappello di volontari civili che lo voglia seguire, vi offre il suo braccio, e mostrer� spero che nelle sue vene scorre il sangue della valorosa Casa di Savoia e vive tuttora quello di Enrico IV.

Parma 29 marzo 1848.

Affezionatissimo loro

Carlo

Cittadini! Eccovi assicurate le pi� larghe garanzie che possono ripromettersi da un Governo monarchico costituzionale, e questo gran beneficio nulla ci toglie di quei diritti che abbiamo comuni agli altri Stati per quella Unione Italiana che � l�adempimento di un voto formato indarno da pi� secoli. Sappiamo conservare un bene s� grande e raccoglierne tutti i frutti concorrendovi col fermo volere, colla fiducia reciproca e la concordia.

Parma 29 marzo 1848.

Per la Reggenza

L. Sanvitale

G. Cantelli

F. Maestri

�P. Pellegrini

FONTE:

A. Aquarone, M. D�Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunit�, Milano 1958.