DPR 1639/68 (original) (raw)
D.P.R. n� 1639 del 2 ottobre 1968 recante
"Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"
(come modificato da vari D.P.R. e Decreti ministeriali)
TITOLO I
DELL'ORDINAMENTO DELLA PESCA IN GENERALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Sfera di applicazione
Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in materia di pesca.
Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti pi� foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
ARTICOLO 2
Prodotti della pesca
Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque indicate nell'art. 1.
Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere che negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati agli impianti di pesca.
I prodotti della pesca si distinguono in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati.
Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.
ARTICOLO 3
Attrezzi da pesca
Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nell'art. 2.
Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in: reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.
ARTICOLO 4
Reti
Le reti sono strumenti costituiti da filati di qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: reti da posta, reti da circuizione, reti da traino, reti da raccolta, reti da lancio.
Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti (art. 103-105).
Le reti da circuizione sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero un branco di pesci.
Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che possono essere rimorchiate da navi o tirate da terra; e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in contatto con il fondo.
Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma�con o senza intelaiatura di sostegno�destinate, con moto dal fondo alla superficie, a catturare animali marini.
Reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate, con moto dalla superficie al fondo, a catturare pesci.
ARTICOLO 5
Attrezzi con ami
Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e altri animali marini, e si impiegano nelle lenze, fisse o trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz'acqua e sul fondo.
Le lenze fisse composte da uno o pi� ami, sono quelle manovrate a mano da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono quelle, composte da uno o pi� ami, rimorchiate da navi.
I parangali fissi, composti da pi� ami, sono quelli ancorati sul fondo; i parangali derivanti, composti da pi� armi sono quelli lasciati all'azione dei venti e delle correnti.
ARTICOLO 6
Altri strumenti ed apparecchi
Gli altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi:
trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate stabilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli;
strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione, atti ad agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni;
strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel substrato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.
ARTICOLO 7
Classi di pesca
L'attivit� di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva.
La pesca professionale � l'attivit� economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento.
La pesca scientifica � l'attivit� diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo.
La pesca sportiva � l'attivit� esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.
ARTICOLO 8
Navi per la pesca professionale
Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:
navi che, per idoneit� alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica;
navi che, per l �idoneit� alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura;
navi che, per idoneit� alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata;
navi che, per idoneit� alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale;
navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;
navi che, per idoneit� alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attivit� di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.
L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria pu� proporsi ricorso al Ministro per la Marina Mercantile entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
ARTICOLO 9
Tipi di pesca professionale
Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'art. 220 codice della navigazione e dall'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, di divide in pesca locale e pesca ravvicinata.
La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con 0 senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra.
La pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.
La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.
La pesca oceanica si esercita oltre agli Stretti, con navi di prima categoria.
ARTICOLO 10
Impianti di pesca
Pesca professionale � anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini.
CAPO II
DEGLI ORGANI CONSULTIVI
Sezione I: Della commissione consultiva centrale per la pesca marittima
ARTICOLO 11
Attribuzioni
La commissione istituita dall'art. 5 della legge, con sede presso il Ministero della Marina Mercantile, d� parere, oltre che nei casi previsti dallo stesso articolo:
sui programmi di attrezzatura e sistemazione dei porti, per la parte relativa alla pesca marittima;
sulla classificazione dei porti, quando in essi esistono prevalenti o notevoli interessi pescherecci;
sulle domande di concessione, di competenza del Ministero della Marina Mercantile, di zone demaniali marittime o di mare territoriale destinate agli usi indicati nell'art. 222 del codice della navigazione, nonch� di zone portuale destinate a impianti ed attrezzature per la pesca.
ARTICOLO 12
Funzionamento della commissione
La commissione deve essere convocata dal presidente.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parit� prevale il voto del presidente.
ARTICOLO 13
Assenza o impedimento del presidente
(abrogato)
ARTICOLO 14
Nomina di nuovi membri
In caso di vacanza il Ministro per la Marina Mercantile con suo decreto reintegra la composizione della commissione.
I nuovi membri rimangono in carica fino al compimento del triennio in corso.
ARTICOLO 15
Riconferma o nuova designazione dei membri
Il Ministro per la Marina Mercantile richiede, tre mesi prima della scadenza del triennio, alle amministrazioni, agli enti e alle associazioni indicati nell'art. 6 della legge, le nuove designazioni di loro competenza, ovvero la riconferma delle designazioni fatte per il triennio in corso.
ARTICOLO 16
Integrazione della commissione
Gli esperti indicati dal terzo comma dell'art. 6 della legge sono chiamati dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di cinque in una stessa adunanza.
ARTICOLO 17
Convocazione
L'avviso di convocazione � diramato dalla segreteria della commissione d'ordine del presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, ovvero di cinque giorni in caso di urgenza, e deve indicare il giorno e l'ora della adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
ARTICOLO 18
Segretario
E' compito del segretario redigere e conservare il processo verbale delle adunanze e svolgere ogni altra mansione attribuitagli dal presidente.
Il Ministro per la Marina Mercantile pu� designare un vicesegretario, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero della Marina Mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe, che esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.
ARTICOLO 19
Indennit�
Ai presenti ad ogni adunanza � corrisposta l'indennit� prevista dalle vigenti disposizioni, oltre al rimborso delle spese, se residenti fuori Roma, previsto dalle disposizioni in vigore.
ARTICOLO 20
Regolamento interno
Il regolamento interno della commissione � approvato, su proposta della commissione stessa, con decreto del Ministro per la Marina Mercantile.
Sezione II: Della commissione consultiva locale per la pesca marittima
ARTICOLO 21
Attribuzioni
La commissione istituita dall'art. 7 della legge, con sede presso la capitaneria di porto, d� parere:
sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti;
sulle questioni di massima interessanti la pesca marittima nell'ambito del rispettivo compartimento;
sugli schemi di provvedimenti, relativi alla disciplina locale della pesca. La commissione pu� inoltre formulare voti e proposte, nell'interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale, su ogni argomento attinente la pesca.
ARTICOLO 22
Funzionamento della commissione
La commissione � convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, la commissione deve essere altres� convocata allorch� ne faccia richiesta il Ministro per la Marina Mercantile.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parit� prevale il voto del presidente.
ARTICOLO 23
Assenza o impedimento del presidente
L'ufficiale addetto alla pesca sostituisce, in qualit� di vicepresidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
ARTICOLO 24
Convocazione
L'avviso di convocazione deve essere diramato con preavviso di almeno sette giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza, e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno.
L'ordine del giorno dell'adunanza deve essere comunicato anche al direttore marittimo ed al Ministero della Marina Mercantile, ai quali deve essere altres� trasmesso il relativo verbale
.Le persone indicate dall'art. 5, ultimo comma, della legge sono chiamate dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di tre in una stessa adunanza.
ARTICOLO 25
Rinvio
Per quanto non espressamente disposto valgono le norme stabilite per la commissione consultiva centrale, in quanto applicabili.
CAPO III - DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
ARTICOLO 26
Attivit� di ricerca
Il Ministero della Marina Mercantile, ai sensi dell'art. 4 della legge, promuove ed attua studi ed indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, giuridica, economica, sulle condizioni delle zone di pesca, sugli stocks ittici, sul naviglio, sui metodi e sugli strumenti di pesca, sulle condizioni dei pescatori e della industria peschereccia; promuove altres� e sussidia pubblicazioni utili al progresso dei pescatori ed allo sviluppo della pesca.
ARTICOLO 27
Istituti scientifici riconosciuti
Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, terzo comma, e dell'art. 15, ultimo comma, della legge, gli istituti di ricerca che esercitano le attivit� di cui all�art. 7, terzo comma, sono riconosciuti con decreto del Ministro per la Marina Mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.
ARTICOLO 28
Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attivit� di cui all'art. 7, terzo comma, devono, di volta in volta, richiedere l'autorizzazione al Ministero della Marina Mercantile.
Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendono compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare.
L'autorizzazione � concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed � condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso.
ARTICOLO 29
Obblighi degli istituti scientifici riconosciuti
Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del riconoscimento, da dichiararsi con decreto del Ministro per la Marina Mercantile:
a) a presentare in triplice copia al Ministero della Marina Mercantile entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'attivit� scientifica svolta nel campo della pesca marittima;
b) a comunicare allo stesso Ministero gli elementi di individuazione delle navi, permanentemente o temporaneamente utilizzate in tale attivit�, nonch� l'elenco del personale stabilmente od occasionalmente impiegato.
ARTICOLO 30
Documento per il personale degli istituti scientifici
riconosciuti od autorizzati
Gli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati devono rilasciare al personale impiegato un documento atto a comprovare che l'attivit� svolta � effettuata per conto e sotto la responsabilit� degli istituti stessi.
ARTICOLO 31
Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato
L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od autorizzati, nonch� dei ricercatori singoli � autorizzato dal capo del compartimento marittimo.
Il Ministero della Marina Mercantile autorizza l'imbarco del personale del Ministero stesso e di altre pubbliche amministrazioni, richiesto dagli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati per seguire o collaborare all'attivit� di ricerca, ed a ci� designato dalla competente amministrazione.
TITOLO II
DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE
CAPO I - DEI PESCATORI
Sezione I: Dell'iscrizione nel registro dei pescatori
ARTICOLO 32
Registro dei pescatori
Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale � tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attivit� senza imbarco o negli impianti di pesca.
Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di attivit�.
ARTICOLO 33
Modello del registro
Il registro dei pescatori � conforme al modello, annesso al presente regolamento, come allegato A.
ARTICOLO 34
Ufficio di iscrizione
L'iscrizione avviene presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione � il domicilio del pescatore.
L'ufficio marittimo di iscrizione provvede ad apporne annotazione sul titolo matricolare dell'interessato.
Se l'iscrizione avviene presso ufficio diverso da quello che ha rilasciato il titolo matricolare deve esserne data comunicazione all'ufficio che ha rilasciato tale titolo.
ARTICOLO 35
Requisiti e condizioni per l'iscrizione
Non pu� ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima:
chi non � iscritto nelle matricole della gente di mare;
chi � stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
chi � stato condannato per uno o pi� reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;
chi � stato condannato per pi� di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto;
chi non eserciti la pesca professionale quale attivit� esclusiva o prevalente.
Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione.
Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4), 5) del primo comma, � necessario essere iscritto almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria.
La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) pu� essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Il capo del compartimento pu� in ogni momento verificare che l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attivit� professionale.
ARTICOLO 36
Documenti per l'iscrizione
I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nel registro si provano con il titolo matricolare e con il certificato generale del casellario giudiziario richiesto d'ufficio dall'autorit� marittima che procede all'iscrizione.
ARTICOLO 37
Altri documenti
Per l'iscrizione nel registro sono altres� prodotti: 1) tre fotografie, una delle quali autenticata; 2) eventuali documenti professionali.
ARTICOLO 38
Presentazione della domanda
La domanda di iscrizione, corredata dei prescritti documenti, pu� essere presentata anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere il registro, i quali la trasmettono all'ufficio competente.
ARTICOLO 39
Qualifiche per l'iscrizione
Per coloro che sono in possesso dei titoli e delle specializzazioni professionali per la pesca indicati in appresso, ovvero di altri eventuali, anche di uso locale, la iscrizione si effettua con la relativa qualifica.
Sono titoli professionali:
per i servizi tecnici: capopesca per la pesca ravvicinata, per la pesca d'altura, per la pesca oceanica, per gli impianti da pesca;
per i servizi complementari: frigorista.
Sono specializzazioni professionali:
- per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda classe, pescatore retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio pescatore degli impianti di pesca;
- per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale.
L'iscrizione effettua altres� con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative disposizioni, che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca.
Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l�iscrizione avviene con la qualifica di: "mozzo per la pesca", per i servizi complementari; "operaio apprendista", per il personale addetto agli impianti di pesca.
Il Ministero della Marina Mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, pu� introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico dell'industria della pesca.
ARTICOLO 40
Rubrica per qualifiche
Gli uffici marittimi, cui spetta la tenuta del registro, tengono una rubrica degli iscritti, distinta per qualifiche professionali.
ARTICOLO 41
Iscrizione nelle matricole della gente di mare
Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, pu� conseguire l'iscrizione nelle matricoledella gente di mare di prima e seconda categoria, indipendentemente dal limite massimo di et� stabilita dalle vigenti disposizioni.
Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi del comma che precede pu� essere imbarcato solo su navi da pesca.
ARTICOLO 42
Iscrizione degli stranieri
L'iscrizione nel registro non � richiesta agli stranieri imbarcati su navi da pesca nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice della navigazione.
Per particolare necessit� di determinati tipi di pesca professionale il Ministro per la Marina Mercantile determina le categorie e le qualifiche dei pescatori stranieri autorizzati all'imbarco, nei limiti fissati dall'art. 318, secondo comma, del codice della navigazione.
Per i cittadini degli Stati membri della Comunit� Economica Europea restano in ogni caso salve le disposizioni emanate ai sensi degli articoli 52-58 del trattato istitutivo della Comunit� stessa, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
ARTICOLO 43
Annotazioni nel registro
Sul registro oltre alle generalit�, al domicilio, al numero progressivo ed alla data di iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
la qualifica all'atto dell'iscrizione;
i titoli professionali, le abilitazioni e le specializzazioni ottenute anche dopo l'iscrizione;
il cambiamento di domicilio, nel caso previsto dall'art. 44;
le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le sanzioni disciplinari;
la cancellazione dal registro, ed i motivi che l'hanno determinata.
Sul registro si applica la fotografia dell'iscritto.
ARTICOLO 44
Trasferimento di iscrizione
Il pescatore che intende trasferire il proprio domicilio in un comune che trovasi nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, ne fa denunzia alI�ufficio di iscrizione, il quale provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente.
L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e d� comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di iscrizione matricolare e all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione.
ARTICOLO 45
Cancellazione dal registro
Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi:
trasferimento di iscrizione;
perdita della cittadinanza;
perdita dei requisiti e delle condizioni indicati nell'articolo 35;
abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione dell'iscritto;
cessazione dell'esercizio della professione da almeno un triennio;
morte dell'iscritto.
ARTICOLO 45-bis
Ricorso al Ministro della Marina Mercantile
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione del capo del compartimento marittimo � ammesso ricorso al Ministro della Marina Mercantile.
ARTICOLO 46
Reiscrizione nel registro
Gli iscritti nel registro, cancellati nei casi indicati ai numeri 2), 4) e 5) dell'articolo che precede possono chiedere la reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Negli altri casi si procede a nuova iscrizione.
ARTICOLO 47
Prima iscrizione nel registro
Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto con le qualifiche indicate nel presente regolamento, per coloro i quali, ancorch� non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di aver esercitato o di esercitare la professione suddetta con le mansioni corrispondenti alle qualifiche stesse.
La prova dell'effettivo esercizio dell'attivit� professionale pu� essere conseguita attraverso le risultanze delle matricole della gente di mare, dei documenti di abilitazione professionali, del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, del ruolo di equipaggio 0 della licenza della nave da pesca, del contratto individuale di lavoro, e di ogni altro idoneo documento.
Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, i pescatori abilitati in base alle disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le rispettive attivit�.
ARTICOLO 48
Titoli professionali
I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalit� stabilite nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.
Gli altri titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalit� stabilite negli articoli che seguono.
ARTICOLO 49
Capopesca
Il capopesca esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica.
ARTICOLO 50
Capopesca per la pesca ravvicinata
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca ravvicinata, � necessario:
essere iscritto nel registro dei pescatori;
aver compiuto il ventunesimo anno di et�;
aver esercitato la pesca per un anno, ovvero essere in possesso di un titolo professionale marittimo che abilita al comando di navi da pesca;
aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile.
ARTICOLO 51
Capopesca per la pesca d'altura
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca d'altura � necessario:
essere iscritto nel registro dei pescatori;
aver compiuto il ventunesimo anno di et�;
aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d' altura; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d'altura;
aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile.
ARTICOLO 52
Capopesca per la pesca oceanica
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca oceanica, oltre a quanto prescritto nei numeri 1), 2), 4) e S) dell'articolo precedente, � necessario aver esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di capopesca d'altura o padrone marittimo per la pesca 0 aspirante capitano di lungo corso che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca, 0 titolo superiore, ed aver effettuato almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica.
ARTICOLO 53
Capopesca per gli impianti di pesca
Per conseguire il titolo di capopesca degli impianti di pesca, o altro titolo di uso locale equiparabile, � necessario:
essere iscritto nel registro dei pescatori;
aver compiuto il ventunesimo anno di et�;
aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo;
aver conseguito la licenza elementare e aver assolto l'obbligo scolastico;
aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile.
ARTICOLO 54
Frigorista
Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca.
Per conseguire il titolo � necessario:
aver compiuto il diciottesimo anno di et�;
aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
aver lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o aver condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovvero essere stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualit� di allievo frigorista; ovvero aver seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per la Marina Mercantile;
aver sostenuto con esito favorevole, una prova teorico-pratica, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile.
ARTICOLO 55
Specializzazioni professionali
Le specializzazioni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalit� stabilite dal Ministro per la Marina Mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca nonch� per la specializzazione di pescatore subacqueo, la Commissione medica centrale di 2� grado presso il Ministero della Marina Mercantile.
La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo � accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Ministero per la Marina Mercantile, sentita la Commissione medica centrale.
ARTICOLO 56
Attivit� valida per conseguire i titoli
L'attivit� di pesca e quella lavorativa richiesta per il conseguimento dei titoli professionali per la pesca debbono essere effettuate almeno per un terzo su navi e presso imprese nazionali.
ARTICOLO 57
Delle prove d'esame
Il Ministro per la Marina Mercantile stabilisce le norme per l'effettuazione delle prove d'esame, le sedi e le sessioni, la composizione delle commissioni, nonch� i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi alle prove stesse.
Sezione II: Del certificato di iscrizione.
ARTICOLO 58
Certificato d 'iscrizione nel registro dei pescatori
Il certificato d'iscrizione previsto dall'art. 10, 2� comma, della legge, � il documento di abilitazione all'attivit� di pescatore marittimo.
Con decreto del Ministro per la Marina Mercantile ne � approvato il relativo modello.
ARTICOLO 59
Rilascio del certificato
Il certificato � rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione.
Quando il certificato � stato sottratto o � andato smarrito o distrutto,o � diventato inservibile, l'ufficio di iscrizione rilascia un duplicato.
ARTICOLO 60
Possesso del certificato
Nell'esercizio dell'attivit� di vigilanza sulla pesca, l'autorit� competente accerta il possesso del certificato di iscrizione da parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima.
ARTICOLO 61
Annotazioni sul certificato
Le variazioni degli elementi indicati nel presente capo debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul certificato.
ARTICOLO 62
Ritiro del certificato
Quando si procede alla cancellazione dell'iscritto dal registro, o � intervenuto provvedimento che importa la interdizione all'esercizio della pesca, l'autorit� marittima procede al ritiro del certificato.
CAPO II - DELLE IMPRESE DI PESCA
ARTICOLO 63
Registro delle imprese di pesca
Il registro nel quale, ai sensi dell'art. 11 della legge, sono iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, � diviso in cinque parti, secondo i tipi di pesca previsti negli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
Il registro deve contenere le indicazioni di cui all'art. 66, le altre previste dal presente Capo, conformemente al modello annesso al presente regolamento, come allegato B.
ARTICOLO 64
Ufficio di iscrizione
L'iscrizione deve avvenire presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa.
ARTICOLO 65
Rappresentanza dell'impresa di pesca
(Abrogato)
ARTICOLO 66
Iscrizione nel registro
L'iscrizione si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata; quando venga esercitato pi� di un tipo di pesca l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative parti del registro.
Per ottenere l'iscrizione � necessario che l'interessato presenti domanda all'ufficio competente, indicando:
ditta, ragione sociale, nonch� generalit�, luogo, data di nascita e residenza dell'imprenditore, ovvero del legale rappresentante dell'impresa;
sede dell'impresa;
ubicazione dell'impianto di pesca;
ufficio di iscrizione della nave, ovvero ufficio nella cui circoscrizione trovasi l'impianto di pesca;
elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dall'impresa, e sue caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche dell'impianto di pesca;
ditta, ragione sociale e generalit� del proprietario e dell'armatore della nave predetta, ovvero del titolare dell'impianto di pesca, ove siano persone diverse dall'imprenditore;
(abrogato);
categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della pesca speciale che si intende esercitare;
impianti a terra in eventuali disponibilit� dell'impresa.
ARTICOLO 67
Documenti per l'iscrizione
Per ottenere l'iscrizione, devono altres� prodursi i seguenti documenti:
atto costitutivo e statuto, in copia autentica, se l'impresa � costituita in forma societaria;
(abrogato)
titolo, o copia autentica di esso, che attribuisce l'uso della nave, ovvero che consente lo stabilimento dell'impianto di pesca e l'uso dello stesso.
ARTICOLO 68
Annotazioni nel registro
Nel registro debbono annotarsi, oltre al numero progressivo, gli elementi elencati nell'art. 66 e gli estremi del permesso di pesca, e dei documenti previsti nei numeri 1) e 3) dell'art. 67.
Ogni variazione delle indicazioni fornite con la domanda di iscrizione deve essere comunicata al competente ufficio, che provvede alla relativa annotazione.
ARTICOLO 69
Trasferimento di iscrizione
Quando si procede al trasferimento della sede dell'impresa nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, I'imprenditore chiede all'ufficio di iscrizione il trasferimento della iscrizione stessa.
L'ufficio di iscrizione provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente.
L'ufficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e d� comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione.
Se l'imprenditore non vi provvede nel termine di trenta giorni, l'autorit� marittima promuove d'ufficio il trasferimento di iscrizione.
Agli effetti del presente articolo � fatto obbligo alle Camere di commercio, industria e agricoltura che ricevono una nuova iscrizione, di darne comunicazione alla capitaneria di porto competente.
ARTICOLO 70
Cancellazione dal registro
Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i seguenti motivi:
trasferimento di iscrizione;
morte dell'imprenditore;
scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa;
abbandono dell'attivit� di pesca, comprovato da dichiarazione dell'imprenditore;
cessazione dell'attivit� di pesca, da almeno un triennio.
Dell'avvenuta cancellazione � fatta annotazione nel registro.
ARTICOLO 71
Reiscrizione nel registro
Gli iscritti nel registro cancellati per i motivi indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo che precede, possono chiedere la reiscrizione quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
ARTICOLO 72
Certificato di iscrizione
L'ufficio di iscrizione rilascia all'interessato certificato di avvenuta iscrizione nel registro indicando la data, il numero e la parte del registro nella quale l'impresa � stata iscritta.
ARTICOLO 73
Prima iscrizione nel registro
Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto per gli imprenditori che, ancorch� non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di esercitare un'impresa di pesca.
La prova dell'esercizio suddetto pu� essere conseguita attraverso le risultanze del registro di iscrizione della nave, dei registri e degli albi delle Imprese commerciali, cooperative e artigiane e delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dell'atto di concessione, della licenza e di ogni altro documento ritenuto idoneo.
al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, gli imprenditori che esercitano la loro attivit� alla data suddetta, sono abilitati all'esercizio dell'impresa.
CAPO III - DEL PERMESSO DI PESCA
ARTICOLO 74
Richiesta del permesso
L'imprenditore per ottenere il permesso di pesca, previsto dall'art. 12 della legge, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione della nave, anche a mezzo del proprio rappresentante.
Nell'istanza devono indicarsi:
ditta, ragione sociale, generalit� dell'imprenditore, sede dell'impresa, nonch� ufficio di iscrizione nel registro delle imprese di pesca;
elementi di individuazione e categoria della nave da pesca, stazza lorda e netta, tipo e potenza dell'apparato motore, capacit� di stiva;
categoria e tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che s'intende esercitare;
categoria, tipo e caratteristiche principali degli attrezzi da pesca che costituiscono la dotazione della nave;
caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo;
tabella di armamento.
ARTICOLO 75
Documenti per il rilascio del permesso
Per ottenere il rilascio del permesso di pesca, devono prodursi i seguenti documenti:
certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca;
copia del certificato di qualificazione dei sistemi e degli apparati frigoriferi, per le navi da pesca di prima e seconda categoria e, ove esistenti, per quelle di sesta categoria.
ARTICOLO 76
Rilascio del permesso
L'autorit� marittima, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti, rilascia il permesso di pesca.
Il permesso � conforme ai modelli approvati con decreto del Ministro per la Marina Mercantile, e deve contenere le indicazioni previste dall'art. 74.
ARTICOLO 77
Validit� del permesso
Il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi e le categorie previsti dal presente regolamento.
La validit� del permesso per la pesca locale con gli attrezzi indicati nell�art. 97 � limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato il permesso stesso.
Il capo del compartimento marittimo pu�, per esigenze particolari, autorizzare temporaneamente all'esercizio della pesca locale anche navi di categoria diversa da quella prevista dall'art. 9 secondo comma.
ARTICOLO 78
Autorizzazione provvisoria
Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera o in caso di urgenza l'ufficio competente pu� rilasciare un'autorizzazione provvisoria, accertata sommariamente l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 76.
La predetta autorit� fissa la durata della validit� della autorizzazione, in rapporto al tempo necessario per il rilascio del permesso; in ogni caso la durata non pu� essere superiore a mesi sei.
ARTICOLO 79
Variazioni
Le variazioni degli elementi indicati nell'art. 74 debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul permesso.
ARTICOLO 80
Cessazione della validit� del permesso
Il permesso di pesca perde di validit� quando le variazioni degli elementi di cui all'art. 74, non sono comunicate nel termine prescritto dall'art. 79 o quando esse comportano la perdita di requisiti o di condizioni richieste.
ARTICOLO 81
Rinnovo del permesso
Per il rinnovo del permesso di pesca l'imprenditore deve presentare al competente ufficio semplice istanza.
L'ufficio, accertata la persistenza dei requisiti e delle condizioni richieste, rinnova il permesso.
ARTICOLO 82
Duplicato del permesso di pesca
Quando il permesso di pesca � stato sottratto o � andato smarrito o distrutto, o � divenuto inservibile, l'ufficio competente ne rilascia un duplicato.
ARTICOLO 83
Ritiro del documento
L'autorit� marittima ritira il permesso di pesca nelle ipotesi previste dall'art. 26, lettere c) e d) della legge e quando � cessata la validit�.
ARTICOLO 84
Documenti di bordo
Il permesso di pesca e l'autorizzazione provvisoria rientrano tra i documenti di bordo indicati nell'art. 169, secondo comma, lettera d), e ultimo comma del codice della navigazione.
ARTICOLO 85
Rilascio del primo permesso
Il rilascio del permesso di pesca, per un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, � regolato dalle disposizioni anteriormente vigenti.
Entro lo stesso termine, e per gli effetti previsti dal comma che precede,
L'autorit� marittima procede all'assegnazione delle navi e dei galleggianti alla rispettiva categoria, a norma dell'art. 8.
Le navi prive del certificato prescritto dall'art. 75, n. 2 sono immediatamente assegnate nella relativa categoria, ma debbono ottenere tale certificato entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
TITOLO III - DELLA DISCIPLINA DELLA PESCA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 86
Novellame
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.
ARTICOLO 87
Lunghezza minima dei pesci
Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza � cosi fissata:
storione (Acipenser s.p.p.) .....................................................................cm 60
storione lodano (Huso Huso) .................................................................cm 100
anguilla (Anguilla Anguilla) ..................................................................cm 25
spigola (Dicentrarchus labrax)..............................................................cm 20
sgombro (Scomber s.p.p.) ......................................................................cm 15
palamita (Sarda Sarda) .........................................................................cm 25
tonno (Thannus Thynnus} .....................................................................cm 70
alalonga (Thannus Alalunga) ...............................................................cm 40
tonnetto (Euthynnus alletteratus) ........................................................cm 30
pesce spada (Xiphias gladius) ...............................................................cm 140
triglia (Mullus sp) .................................................................................cm 9
sogliola (Solea vulgaris) ......................................................................cm 15
merluzzo o nasello (Merluccius merluccius) .......................................cm 11
cefalo (Mugil sp) ...................................................................................cm 20
cernia (Ephinephelus e Polyorian americanum) ...................................cm 45
orata (Sparus auratus) ...........................................................................cm 20
go (gobios ophiocephalus) ....................................................................cm 12
passera pianuzza (Platichtis flesus) ......................................................cm 15
Nel prodotto della pesca � tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non pi� del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente.
Il Ministro della Marina Mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima pu� stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovare esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.
La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima
ARTICOLO 88
Lunghezza minima dei crostacei
Si considerano crostacei allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:
aragosta (Palinarus elephas) ........................................................cm 30
astice (Homarus gammarus) ........................................................cm 30
scampo (Nephrops norvegicus).....................................................cm 7
ARTICOLO 89
Dimensione minima dei molluschi bivalvi
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
ostrica (Ostea sp.) ................................................................................cm 6
mitilo (Mitilus sp.) ...............................................................................cm 5
vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) .............................................cm 2,5
tartufo di mare (Venus verrucosa) .......................................................cm 2,5
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp).....................................cm 8
datteri di mare (Lithophaga Lithopaga) ..............................................cm 5
capasanta (Pecten jacabaeus) .............................................................cm 10
tellina (Donax trunculus) ....................................................................cm 2
ARTICOLO 90
Misurazione delle dimensioni
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremit� del lobo pi� lungo della pinna codale, oppure all'estremit� della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremit� posteriore dell'animale, compreso il telson.
Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima 0 al diametro massimo delle conchiglie.
ARTICOLO 91
Divieto di detenzione di organismi sotto misura
Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, debbono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato � tollerata la presenza di non pi� del 10% calcolato in peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89.
Debbono altres� essere rigettate in mare le femmine di astice di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.
ARTICOLO 92
Limitazioni per altre attivit� di pesca
Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro per la Marina Mercantile pu� vietare o limitare l'esercizio della pesca in zone di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che
lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura.
Chi vi ha interesse � tenuto a porre le segnalazioni di divieto.
ARTICOLO 93
Pesca di specie adulte di piccola taglia
Nessun limite di lunghezza � stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono le misure indicate negli articoli 87 e 88.
ARTICOLO 94
Pesca a fini scientifici
Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.
ARTICOLO 95
Decreti ministeriali per la disciplina della pesca
I decreti emanati dal Ministero per la Marina Mercantile in forza dell'art. 32 della legge, costituiscono, salvo che sia espressamente escluso, direttive di carattere generale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma e 9, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747.
CAPO II - DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEGLI ATTREZZI DA PESCA
Sezione I: Disposizioni comuni a tutti gli attrezzi.
ARTICOLO 96
Norme di comportamento
I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformit� del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento.
Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, pu� stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego.
ARTICOLO 97
Disposizioni di carattere locale
Il capo del compartimento, su conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima e previa autorizzazione del Ministro per la Marina Mercantile, pu� disciplinare l'uso degli attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo consuetudini locali.
Deve essere altres� richiesto il parere di uno degli Istituti indicati nell'art. 27, quando i detti attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico.
ARTICOLO 98
Zone di tutela biologica
Il Ministro per la Marina Mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, pu� vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica 0 che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.
ARTICOLO 99
Pesca con sistemi speciali
L'impiego della corrente elettrica, anche associata con apparecchi ad aspirazione o con altri attrezzi di cattura, e l'impiego di altri sistemi speciali, sono consentiti solo a scopo sperimentale e sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per la Marina Mercantile.
ARTICOLO 100
Misurazione della maglia delle reti
La misurazione della maglia delle reti si effettua misurando l'apertura della maglia stessa, cio� la distanza interna tra due nodi opposti. La misurazione si effettua a maglia stirata sull'asse pi� lungo ed a rete bagnata ed usata.
ARTICOLO 101
Pesche speciali
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'esercizio delle pesche speciali, salvo che sia diversamente stabilito.
ARTICOLO 102
Disciplina speciale delle reti
L'adeguamento delle reti da pesca alle segnalazioni prescritte dagli articoli 104, 116 e 118 e alle misure stabilite dagli articoli 103, 106, 110 e 114 deve avvenire entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Sezione II: Delle reti da posta.
ARTICOLO 103
Reti consentite
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza, purch� le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei prescritti segnali.
Nessuna limitazione � stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe.
ARTICOLO 104
Segnalazione delle reti
Le reti da posta devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non pi� di 200 metri.
Le estremit� dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.
ARTICOLO 105
Limitazioni di uso
E' vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri della congiungente i punti pi� foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
Sezione III: Delle reti di circuizione.
ARTICOLO 106
Reti consentite
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di qualsiasi grandezza, con o senza sistemi di richiamo purch� le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 10 (art. 4, terzo comma).
ARTICOLO 107
Limitazioni di uso di reti del tipo cianciolo
E' vietato l'impiego di reti di circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo "cianciolo" e simili, nelle zone di mare nelle quali la profondit� delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa.
ARTICOLO 108
Uso di fonti luminose
L'uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione � vietato nelle zone di mare nelle quali la profondit� delle acque sia inferiore a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa.
Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, pu� stabilire ogni altra disposizione circa la localit� di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento.
ARTICOLO 109
Reti consentite
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagiche, di qualsiasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo "rapido" o "rampi" o simili, rimorchiate da navi a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente, con l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti (art. 4, quarto comma).
ARTICOLO 110
Misura delle maglie delle reti
Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie aventi apertura inferiore a 40 millimetri.
ARTICOLO 110 bis
Modalit� di misurazione delle maglie delle reti a strascico
L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale approvato con decreto del Ministro per la Marina Mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Tale decreto sar� pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purch� tarati in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui misure, in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di riferimento e di risoluzione in caso di controversia.
Il valore accertato per l'apertura della maglia di una rete a strascico � dato da una media delle misure di una serie di 20 maglie consecutive situate al di sopra del sacco della rete, seguendo una linea parallela al suo asse longitudinale e cominciando dall'estremit� posteriore al sacco, ad una distanza di almeno 5 maglie da questa estremit�.
La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi ne vicino ai bordi della rete, ne in prossimit� di relinghe, cuciture e giunzioni.
ARTICOLO 110 ter
Dispositivi di montaggio e di armamento
atti a ridurre la selettivit� delle maglie delle reti;
uso di federoni di protezione, doppi sacchi
E' fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettivit� del sacco.
E' consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino.
E' consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che la apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra i 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno.
ARTICOLO 110 quater
Deroghe
Il Ministro della Marina Mercantile, con la procedura di cui all'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, pu� consentire l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare.
ARTICOLO 111
Limitazioni di uso
E' vietato l'uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondit� delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra.
ARTICOLO 112
Norme di comportamento
E' vietato l'esercizio della pesca con reti da traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 metri dai segnali di posizione di altri attrezzi da pesca.
Sezione V: Delle altre reti e degli ami.
ARTICOLO 113
Reti di raccolta consentite
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a terra, come "trabucchi", "bilance", "quadre", e simili salvo quanto stabilito nell'articolo seguente.
Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, pu� stabilire le distanze minime da rispettare nella collocazione di detti impianti.
E' consentito, altres�, salvo quanto stabilito nell'art. che segue, l'impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse, manovrabili sia da terra che da navi.
ARTICOLO 114
Misura delle maglie delle reti
Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di dimensioni inferiori a mm. 10.
ARTICOLO 115
Reti da lancio
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.
ARTICOLO 116
Segnalazione degli attrezzi con ami
I parangali debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non pi� di 500 metri.
Le estremit� dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.
Sezione VI: Delle tonnare, tonnarelle e magginare.
ARTICOLO 117
Distanze per l'impianto
L'impianto di una tonnara, non pu� essere consentito se non a distanza di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare.
Rispetto alla tonnara calata fino a che essa rimane in tali condizioni, non sono applicabili le disposizioni del comma precedente.
ARTICOLO 118
Segnalazione delle tonnare
La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea.
Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali:
�di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia;
�di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.
ARTICOLO 119
Limitazioni per altre attivit� di pesca
Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, � vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari.
E' altres� vietato l'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto pi� foraneo di ciascuna tonnara.
ARTICOLO 120
Tonnarelle
Durante il periodo di funzionamento della tonnarella � vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari.
E' altres� vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l'alto mare, misurata dal punto pi� foraneo di ciascuna tonnarella. Le distanze indicate nei commi che precedono sono raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.
ARTICOLO 121
Mugginare
Durante il periodo di funzionamento della mugginara, � vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa.
Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. che precede.
ARTICOLO 122
Rinvio
Per l'impianto e la segnalazione delle tonnarelle e delle mugginare si applicano le norme relative alle tonnare.
CAPO III - DELLE PESCHE SPECIALI
Sezione I: Della pesca del corallo
ARTICOLO 123
Denunzia di scoperta
La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi dell'art. 16 della legge, deve essere presentata all'ufficio marittimo pi� prossimo alla zona di scoperta e deve indicare le generalit� del denunziante, la data di scoperta del banco, nonch� l'ubicazione e l'estensione approssimativa di esso.
ARTICOLO 124
Stagione di pesca
La stagione di pesca del corallo coincide con l'anno solare.
Sezione II: Della pesca del novellame.
ARTICOLO 125
Novellame per allevamento
Il Ministro per la Marina Mercantile pu� autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonch� il commercio ed il trasporto di esso.
ARTICOLO 126
Novellame per consumo
Il Ministro per la Marina Mercantile, nelle forme e con le modalit� indicate nell'articolo precedente, pu� autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto), per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1� dicembre al 30 aprile di ciascun anno.
ARTICOLO 127
Attrezzi consentiti
L'impiego degli attrezzi per la pesca del novellame il periodo di validit� della relativa autorizzazione.
Sezione III: Della pesca subacquea
ARTICOLO 128
Esercizio della pesca subacquea professionale
La pesca subacquea professionale � consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e pu� esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi � consentita l'utilizzazione solo per finalit� diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.
ARTICOLO 128 bis
Esercizio della pesca subacquea sportiva
La pesca subacquea sportiva � consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi � consentita l'utilizzazione solo per finalit� diverse dalla pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non pu� raccogliere coralli, molluschi e crostacei.
ARTICOLO 128 ter
(Art. 3 D.M. 1/6/1987, n. 249)
Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, � consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una
bombola di capacit� non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.
Durante l'attivit� di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.
ARTICOLO 129
Limitazioni
L'esercizio della pesca subacquea � vietato:
a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle retida posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti
ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
e) dal tramonto al sorgere del sole.
ARTICOLO 130
Segnalazioni
Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo � accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.
ARTICOLO 131
Limitazione di uso del fucile subacqueo
E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
Sezione IV: Delle altre pesche.
ARTICOLO 132
Pesca dei costacei
La pesca dell'aragosta (Palinurus elephas-P. valgaris) � vietata dal 1� gennaio al 30 aprile.
La pesca dell'astice (Homarus gammarus-H. valgaris) � parimenti vietata dal 1� gennaio al 30 aprile.
ARTICOLO 133
Pesca dei molluschi
La pesca dei molluschi bivalvi � consentita senza limitazione di stagioni.
Le modalit� della pesca dei molluschi e, in particolare quella delle seppie (Sepia sp.), mediante nasse, tramagli e altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.
ARTICOLO 134
Pesca del pesce spada
Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.
Sezione V: Della raccolta di vegetazione marina.
ARTICOLO 135
Raccolta di fanerogame
Alla raccolta di fanerogame marine si applicano le disposizioni previste per la raccolta delle alghe stabilite dagli articoli 51 del codice della navigazione e 54 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
ARTICOLO 136
Sfruttamento del banco
Lo sfruttamento del banco di alghe e di fanerogame marine deve essere effettuato nei limiti della sua potenzialit�.
CAPO IV - DELLA PESCA SPORTIVA
ARTICOLO 137
Disciplina della pesca sportiva
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalit� stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.
ARTICOLO 138
Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva .
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non pi� di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non pi� di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse.
ARTICOLO 139
Norma di comportamento
E' vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unit� in attivit� di pesca professionale.
ARTICOLO 140
Limitazioni d'uso degli attrezzi
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva � soggetto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
b) non pu� essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate pi� di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione pi� di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
f) � vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina � consentito l'uso di una lampada.
ARTICOLO 141
(Abrogato)
ARTICOLO 142
Limitazioni di cattura
Il pescatore sportivo non pu� catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantit� superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non pu� essere catturato giornalmente pi� di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
ARTICOLO 143
Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unit� da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 144
Manifestazioni sportive
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorit� di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive.
TITOLO IV - DELL'IMMISSIONE DI RIFIUTI
(Soppresso)
TITOLO V - DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI POLIZIA
ARTICOLO 154
Personale civile del Ministero della Marina Mercantile
Ai sensi e agli effetti dell'art. 21 della legge, il Ministro per la Marina Mercantile provvede a indicare, con proprio decreto, i dipendenti civili dell'Amministrazione centrale e periferica della Marina Mercantile incaricati dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nel detto articolo.
ARTICOLO 155
Distintivo del riconoscimento
Il personale civile della Marina Mercantile incaricato dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nell'art. 21 della legge e gli agenti giurati nominati ai sensi dell'art. 22 della legge stessa, sono muniti di apposito distintivo, stabilito con decreto del Ministro per la Marina Mercantile, di concerto con il Ministro per l'interno.
ARTICOLO 156
Impiegati di nuova nomina
Gli impiegati civili del Ministero della Marina Mercantile partecipano ad un corso di qualificazione tecnico-giuridico sulla pesca entro tre anni dall'entrata in servizio, sostenendo al suo termine una prova d'idoneit�.
La durata e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro per la Marina Mercantile.