Lettera Apostolica in forma di 'Motu Proprio' I beni temporali, circa alcune competenze in materia economica-finanziaria (4 luglio 2016) (original) (raw)
LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
I BENI TEMPORALI
CIRCA ALCUNE COMPETENZE IN MATERIA ECONOMICA-FINANZIARIA
I beni temporali che la Chiesa possiede sono destinati a conseguire i suoi fini e cioè il culto divino, l’onesto sostentamento del clero, l’apostolato e le opere di carità, specialmente a servizio dei poveri (cfr. can. 1254 § 2 C.I.C.). La Chiesa, di conseguenza, sente la responsabilità di porre la massima attenzione affinché l’amministrazione delle proprie risorse economiche sia sempre al servizio di tali fini.
Per questo motivo la Santa Sede presta un’attenzione particolare alla vigilanza sulla amministrazione del proprio patrimonio. A tale scopo, il 24 febbraio 2014 ho istituito, con il Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens, tre nuovi organismi, cioè il Consiglio per l’Economia, la Segreteria per l’Economia e l’Ufficio del Revisore Generale, stabilendo le competenze di ciascuno. In seguito, il 22 febbraio 2015 ho approvato ad experimentum gli Statuti dei citati organismi.
Il tempo da allora trascorso e l’esperienza di attuazione pratica degli Statuti hanno evidenziato la necessità di intervenire ulteriormente in vista di una loro corretta interpretazione e concreta applicazione, alla luce delle competenze fondamentali già stabilite nella Lettera Fidelis dispensator et prudens. In particolare, si è manifestata la necessità di delineare meglio i rispettivi ambiti di attività tra la Segreteria per l’Economia e l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il loro modo di procedere ed il reciproco coordinamento.
Con la presente Lettera, precisando quanto stabilito e modificando quanto appare necessario emendare, intendo ribadire la direttiva fondamentale che è necessario separare in maniera netta e inequivocabile la gestione diretta del patrimonio dal controllo e vigilanza sull’attività di gestione. A tale scopo, è della massima importanza che gli organismi di vigilanza siano separati da quelli vigilati. Segue, come prima regola, la summa divisio delle competenze tra Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e Segreteria per l’Economia, nel senso che alla prima compete l’amministrazione dei beni e la gestione finanziaria; alla seconda il controllo e la vigilanza sull’attività di amministrazione e gestione.
Di conseguenza, dopo aver esaminato con cura la materia in questione ed essermi debitamente consultato, stabilisco quanto segue:
1. Alla Sezione per il controllo e la vigilanza della Segreteria per l’Economia spetta il controllo e la vigilanza sull’attività dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Ciò consiste:
a) nell’emanare i decreti esecutivi generali e le istruzioni, a norma dell’art. 6 § 1 dello Statuto della Segreteria per l’Economia, dopo aver svolto l’adeguata consultazione prevista dall’art. 7 del medesimo Statuto;
b) nel fornire l’assistenza ed il supporto di cui all’art. 6 § 2 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;
c) nello svolgere tutte le attività di monitoraggio, verifica, analisi e proposta a norma dell’art. 8 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;
d) nel sottoporre annualmente al Consiglio per l’Economia il bilancio preventivo e consuntivo dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, a norma dell’art. 9 § 1 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;
e) nel formulare raccomandazioni e/o chiedere informazioni e documentazione ai sensi dell’art. 9 § 2 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;
f) nell’approvare, in base ai criteri stabiliti dalla Superiore Autorità a norma dell’art. 11 dello Statuto della Segreteria per l’Economia, ogni atto di alienazione, di acquisto o di straordinaria amministrazione posto in essere dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
g) nel curare che siano adottate adeguate misure correttive, ogniqualvolta venga a conoscenza di possibili danni al patrimonio, a norma dell’art. 12 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;
h) nel richiedere all’Ufficio del Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche a norma dell’art. 13 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;
i) nello svolgere quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto della Segreteria per l’Economia, circa lo scambio di informazioni di natura fiscale che possa coinvolgere l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
2. Alla Sezione Amministrativa della Segreteria per l’Economia compete, con riferimento all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica:
a) formulare linee guida, modelli, procedure e indicare le migliori prassi in materia di appalti, a norma dell’art. 15 dello Statuto della Segreteria per l’Economia, che l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica deve seguire nell’acquisizione di beni e servizi, per se stessa e per i Dicasteri ed Istituzioni che ad essa si rivolgono;
b) adempiere — ferme restando le competenze proprie della Segreteria di Stato — tutto quanto riguarda il personale a norma dell’art. 16 dello Statuto della Segreteria per l’Economia, salvo il pagamento degli stipendi, che continuerà ad essere affidato all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
c) curare il rispetto delle normative vigenti, compreso il riferimento ai parametri retributivi per il personale;
d) fornire assistenza, in conformità ai rispettivi Statuti, al Fondo Pensioni ed al Fondo di Assistenza Sanitaria, a norma dell’art. 18 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
3. All’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica spetta:
a) amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Santa Sede e quello degli enti che ad essa hanno affidato i propri beni, a norma del testo novellato dell’art. 172 della Pastor Bonus (cfr. art. 1 del Motu proprio Confermando una tradizione plurisecolare, dell’8 luglio 2014);
b) acquistare beni e servizi dai fornitori esterni per se stessa, per i Dicasteri della Santa Sede e per le Istituzioni collegate, in conformità a procedure e appropriati controlli interni, fermo restando quanto sopra al punto 2 a);
c) pagare le relative fatture, acquisendone l’originale, e contabilizzarle nel bilancio di ciascun Dicastero, seguendo la metodologia indicata dalla Segreteria per l’Economia;
d) svolgere il servizio di tesoreria, pagando gli stipendi al personale; spetta perciò alla Segreteria per l’Economia elaborare gli stipendi, spetta all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica il pagamento;
e) seguire le norme e le linee guida date dalla Segreteria per l’Economia nel tenere la contabilità e nel redigere i bilanci;
f) redigere il proprio bilancio, separato da quello dei Dicasteri, di modo che ciascuno abbia contabilità e bilanci distinti, benché tutti debbano seguire la metodologia indicata dalla Segreteria per l’Economia;
g) disporre del personale ausiliario per i servizi ai Dicasteri della Santa Sede e per la manutenzione degli immobili;
h) avere la responsabilità della Peregrinatio ad Petri Sedem.
4. Alla luce di quanto sopra, abrogo l’art. 17 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
5. Per l’attuazione di quanto sopra stabilito, confido nella reciproca collaborazione dei Superiori dei due Dicasteri interessati. Eventuali questioni che dovessero sorgere saranno sottoposte alle decisioni di un mio Delegato, affiancato da collaboratori.
Quanto ho deliberato con questa Lettera Apostolica data Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato tramite pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano” ed entri in vigore il giorno stesso, prima di essere pubblicato nel Commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis.
Dal Vaticano, il 4 luglio 2016, quarto di Pontificato
Francesco