Cum matrimonialium causarum - Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio con la quale vengono impartite alcune norme per rendere più spediti i processi matrimoniali nelle chiese orientali (8 settembre 1973) (original) (raw)

PAOLO VI
LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO
CUM MATRIMONIALIUM CAUSARUM
CON LA QUALE
VENGONO IMPARTITE ALCUNE NORME
PER RENDERE PIÙ SPEDITI
I PROCESSI MATRIMONIALI
NELLE CHIESE ORIENTALI

Poiché il numero delle cause matrimoniali nel nostro tempo tende a crescere sempre Noi, nell'intento di tutelare la santità e la genuina natura del sacro vincolo del matrimonio e di favorire contemporaneamente il bene spirituale dei fedeli, con il Motu proprio Causas matrimoniales del 28 marzo 1971 abbiamo già provveduto ad una più spedita soluzione delle cause matrimoniali nella Chiesa Latina.

Ed ora, dato che a Noi è stata affidata da Dio la cura di tutte le Chiese, affinché la carità pastorale della Chiesa rifulga in ugual modo nelle Chiese Orientali, dopo aver sentito il parere della Sacra Congregazione per le Chiese Orientali, i Nostri Venerabili Fratelli Patriarchi e la maggior parte dei Gerarchi dei luoghi, abbiamo decretato che si debbano stabilire delle norme relative alla composizione dei Tribunali ecclesiastici presso le Chiese Orientali e all'ordinamento del processo giudiziario matrimoniale in forma più semplice.

A tal fine perciò, ferme restando le altre prescrizioni del diritto canonico orientale vigente sancite dal Nostro Predecessore Pio XII nella Lettera Apostolica Sollicitudinem Nostram del 6 gennaio 1950, noi, con la presente Lettera, in virtù di questo Motu proprio e pienamente consapevoli, cοn la Nostra autorità Apostolica, decretiamo e stabiliamo le norme seguenti per le Chiese Orientali di ogni continente.

Il Foro competente

I. Le cause matrimoniali dei battezzati spettano, per diritto proprio, al giudice ecclesiastico.

II. Fermi restando gli Statuti Personali, là dove fossero in vigore, le cause concernenti gli effetti puramente civili del matrimonio, se vengono trattate in modo preminente, spettano al magistrato civile, ma quando siano trattate in forma incidentale ed accessoria, possono essere esaminate e definite anche dal giudice ecclesiastico per autorità propria.

III. Tutte le cause matrimoniali, che riguardano coloro di cui parla la Lettera Apostolica Sollicitudinem Nostram, can. 15, n. 1, sono trattate esclusivamente da quella Congregazione o Tribunale o speciale Commissione, a cui nei singoli casi le ha affidate il Sommo Pontefice.

IV. § 1. Nelle altre cause di nullità del matrimonio è competente:

a ) il Tribunale del luogo, in cui è stato celebrato il matrimonio; ovvero

b) il Tribunale del luogo, in cui la parte convenuta abbia una sufficientemente stabile residenza, tale da poter essere dimostrata mediante un documento ecclesiastico o in altro modo legittimo; ovvero

c) il Tribunale del luogo, in cui di fatto dovrà essere raccolta la maggior parte delle deposizioni o delle prove, sempre che ci sia il consenso tanto dell'Ordinario del luogo in cui abitualmente risiede la parte convenuta, quanto dell'Ordinario del luogo e del presidente del Tribunale a cui ci si è rivolti.

§ 2. Verificandosi il caso previsto nel precedente § 1, c), il Tribunale, prima di accettare la causa, dovrà chiedere alla parte convenuta se ha qualcosa da eccepire contro il foro al quale si è rivolta la parte attrice.

§ 3. Qualora siano sostanzialmente cambiate le circostanze di luogo o di persona, di cui si è detto al n. 1, l'istanza prima della conclusione della causa può essere trasferita, in casi particolari, dall'uno all'altro Tribunale avente eguale competenza, purché ci sia il consenso delle parti e di entrambi i Tribunali.

La costituzione dei Tribunali

V. § 1. Qualora non sia possibile la formazione di un collegio di tre giudici chierici nel Tribunale di primo e di secondo grado, il Patriarca o l'Arcivescovo Maggiore, dopo aver sentito il parere del Sinodo permanente, ha la facoltà di permettere, nei predetti gradi la costituzione di un collegio di due chierici e un laico; fuori del Patriarcato o dell'Arcivescovato, la stessa facoltà è concessa al Metropolita, dopo aver sentito il parere dei primi due Vescovi della provincia, in ordine di precedenza: negli altri casi si ricorra alla Sede Apostolica.

§ 2. Per il primo grado, quando neppure con l'aggregazione di un laico sia possibile la formazione del collegio, di cui al § 1, le medesime autorità e con le stesse modalità stabilite al n. 1, nei singoli casi, possono demandare ad un chierico, come a giudice unico, le cause di nullità matrimoniale. Questo giudice deve procedere a norma dei canoni 227-452 e 468-500 della Lettera Apostolica Sollicitudinem Nostram e, dove sia possibile, deve scegliersi per il giudizio un assessore e un uditore.

VI. A svolgere le funzioni di assessore e di uditore, nei Tribunali di qualunque grado, possono essere chiamati anche i laici; la funzione di notaio può essere assunta sia da uomini sia da donne.

VII. I laici da assumere per lo svolgimento di tali funzioni devono distinguersi per la loro fede cattolica, per la loro moralità ed insieme per la conoscenza del diritto canonico. Quando poi si tratta di affidare ad un laico la funzione di giudice, secondo ciò che si è detto al n. V, § 1, siano preferiti coloro che hanno anche pratica forense.

Gli appelli

VIII. § 1. Contro la prima sentenza, che dichiara la nullità del matrimonio, il difensore del vincolo è tenuto ad appellare al Tribunale superiore entro il tempo legittimo; se trascura di farlo, deve esservi obbligato dall'autorità del presidente o del giudice unico.

§ 2. Il difensore del vincolo deve esporre le sue osservazioni dinanzi al Tribunale di seconda istanza, per dichiarare se ha qualcosa o no da esporre contro la decisione, pronunciata in primo grado. Di fronte a tali osservazioni il collegio, se lo riterrà opportuno, richiederà le contro-osservazioni delle parti o dei loro rispettivi patroni.

§ 3. Esaminata la sentenza e ponderate le osservazioni del difensore del vincolo, nonché quelle - se sonο state richieste e presentate - delle parti o dei loro rispettivi patroni, il collegio con suo decreto o ratificherà la decisione di primo grado o sottoporrà la causa all'esame ordinario di secondo grado. Nel primo caso, se nessuno ricorre, i coniugi che non siano per altro motivo impediti, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, hanno diritto di contrarre nuove nozze.

IX. § 1. Contro il decreto del collegio, con cui si ratifica la sentenza di primo grado, il difensore del vincolo, o la parte che si ritiene danneggiata, ha il diritto di ricorrere al Tribunale superiore, entro dieci giorni da quello della pubblicazione del decreto, ma soltanto adducendo nuovi e gravi argomenti, che siano già pronti. Tali argomenti devono essere presentati al Tribunale di terzo grado entro un mese dall'interposizione del ricorso.

§ 2. Il difensore del vincolo di terzo grado, dopo aver sentito il presidente del Tribunale, può recedere dal ricorso: nel qual caso il Tribunale dichiara conclusa la lite. Se però la parte ricorre, il Tribunale, esaminati gli argomenti addotti, entro un mese dall'interposizione del ricorso stesso o rifiuta con suo decreto il ricorso stesso, oppure sottopone la causa all'esame Ordinario di terzo grado.

Disposizioni per casi speciali

X. Quando da un documento certo e autentico, che non sia passibile di nessuna opposizione o eccezione, apparirà manifesta l'esistenza di un impedimento dirimente, e insieme con pari certezza, avuta da un documento certo e autentico, o anche in altro legittimo modo, risulterà che non è stata concessa la dispensa da questi impedimenti, in tali casi, omesse le formalità previste dal diritto, il Gerarca dopo aver citate le parti e con l'intervento del difensore del vincolo, potrà dichiarare la nullità del matrimonio.

XI. Parimenti, con le medesime clausole e nel medesimo modo di cui al n. X, il Gerarca potrà dichiarare la nullità del matrimonio anche quando la causa fu intrapresa per difetto della forma Canonica o per difetto del valido mandato del procuratore.

XII. Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se nella sua prudenza giudicherà che gli impedimenti o i difetti, di cui ai nn. X e XI, non sοnο certi, o che probabilmente c'è stata per essi la dispensa, è tenuto ad appellare al giudice di seconda istanza, al quale devono essere trasmessi gli atti, e che dev'essere avvertito per iscritto che si tratta di un caso speciale.

XIII. Il giudice di seconda istanza, con l'intervento soltanto del difensore del vincolo, deciderà secondo lo stesso modo, di cui al n. Χ, se la sentenza debba essere confermata, o se debba procedere nella causa secondo la via giuridica ordinaria: nel qual caso rimette la causa al Tribunale di prima istanza.

Norme transitorie

1. Dal giorno in cui questa Lettera Apostolica entrerà in vigore, una causa matrimoniale la quale, dopo la prima sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, in seguito a legittimo appello continua presso il Tribunale superiore, deve essere nel frattempo sospesa.

2. Il difensore del vincolo del Tribunale di seconda istanza deve presentare le sue osservazioni intorno a tutto ciò che riguarda la decisione emanata in primo grado, o che è contenuto negli atti fino allora svolti nel secondo grado, per dichiarare se ha qualcosa o no da opporre contro la decisione pronunciata in primo grado. Di fronte a queste osservazioni il collegio, se lo riterrà opportuno, richiederà le contro-osservazioni delle parti o dei loro patroni.

3. Ponderate le osservazioni del difensore del vincolo, nonché quelle - se sono state richieste e presentate - delle parti o dei loro patroni, ed esaminata la sentenza di primo grado, il collegio con suo decreto, o ratifica la decisione di primo grado, oppure stabilisce che la causa deve essere continuata nell'esame ordinario di secondo grado. Nel primo caso, se nessuno ricorre, i coniugi che non ne siano altrimenti impediti, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, hanno diritto di contrarre nuove nozze. Nel secondo caso, l'istanza deve essere continuata finο alla sentenza definitiva.

Le norme sopra stabilite saranno valide fino a quando la disciplina canonica orientale sarà organicamente riformata secondo i Decreti e lo spirito del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Tutto quanto da Noi è stato stabilito con questo Motu proprio, vogliamo che abbia pieno e stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche se degna di specialissima menzione.

Dato a Rοma, presso San Pietro, l'8 settembre 1973, festa della Natività della Beata Vergine Maria, anno undicesimo del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI