Ludovico Palmieri - Academia.edu (original) (raw)

Papers by Ludovico Palmieri

Research paper thumbnail of Online International law of refugees.

La presente tavola sinottica fa parte del seguente corso online:

Research paper thumbnail of ASILO E CITTADINANZA EUROPEA ALLA LUCE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

SOMMARIO: 1. Il legame fra asilo e cittadinanza europea. -2. Le norme "selettive" della Carta dei... more SOMMARIO: 1. Il legame fra asilo e cittadinanza europea. -2. Le norme "selettive" della Carta dei diritti fondamentali e la loro applicazione: a) ai cittadini europei. -3. Segue: b) ai richiedenti asilo e ai beneficiari della protezione internazionale. -4. L'emersione di un legame autonomo fra "governati" e Unione europea? ss., il quale aveva sottoposto la disciplina dell'asilo e dell'immigrazione al regime del Titolo IV del TCE, che "ammorbidiva" significativi aspetti del c.d. metodo comunitario (in primis, la competenza pregiudiziale della Corte di giustizia). Sul punto ci permettiamo di rimandare al nostro L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea, Bari, 2012, p. 149 ss. 7 Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, in GUUE C 306 del 17 dicembre 2007, p. 1 ss., il quale consegnava pienamente asilo e immigrazione al metodo comunitario, in particolare ripristinando del tutto le competenze della Corte di giustizia. 8 V. le versioni attuali (e precedenti a Lisbona) del Protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, del Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'art. 26 TFUE al Regno Unito e all'Irlanda, del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e del Protocollo sulla posizione della Danimarca. 9 La nozione di rifugiato, come noto, si ricava dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati (UNTS, vol. 189, p. 137 ss.) in colui che, «[a]s a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country». Solo con il Protocollo del 1967 (ivi, vol. 606, p. 267 ss.) le limitazioni geografica e cronologica sono state, in parte e secondo meccanismi differenti, eliminate. La protezione sussidiaria o complementare, invece, si è aggiunta a quella ginevrina, colmandone alcuni vuoti dovuti, essenzialmente, alle restrizioni nella formulazione della nozione di rifugiato e alle clausole di esclusione: l'esempio più significativo è costituito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 3 (ma non solo) della omonima Convenzione di Roma (ivi, vol. 213, p. 221 ss.), che ha dato vita ad una nozione più ampia del divieto di refoulement, il principio cardine su cui la stessa Convenzione di Ginevra si basa (formulato dal suo art. 33, par. 1). 10 In particolare in tema di asilo, le competenze assegnate alle istituzioni dell'Unione sono oggi contenute nell'art. 78 TFUE, il quale a sua volta richiama il principio del non refoulement. 11 Per effetto dell'art. 6, par. 1, TUE, secondo cui «[l]'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati» (cors. agg.). 12 Norme, cioè, che uno Stato è chiamato ad applicare solamente nei confronti dei propri cittadini o, per converso, in quelli dei cittadini di Stati terzi. 13 Si pensi, ex multis, all'art. 25 del Patto sui diritti civili e politici (UNTS, vol. 999, p. 171 ss.), secondo cui «[e]very citizen shall have the right and the opportunity […]: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country» (cors. agg.). O ancora, al gemello sui diritti economici, sociali e culturali (ivi, vol. 993, p. 3 ss.), il cui art. 3, par. 2, concede ai paesi in via di sviluppo, «with due regard to human rights and their national economy», la possibilità di determinare «to what extent they would guarantee the economic rights recognized in the present Covenant to non-nationals» (cors. agg.).

Research paper thumbnail of Online International law of refugees.

La presente tavola sinottica fa parte del seguente corso online:

Research paper thumbnail of ASILO E CITTADINANZA EUROPEA ALLA LUCE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

SOMMARIO: 1. Il legame fra asilo e cittadinanza europea. -2. Le norme "selettive" della Carta dei... more SOMMARIO: 1. Il legame fra asilo e cittadinanza europea. -2. Le norme "selettive" della Carta dei diritti fondamentali e la loro applicazione: a) ai cittadini europei. -3. Segue: b) ai richiedenti asilo e ai beneficiari della protezione internazionale. -4. L'emersione di un legame autonomo fra "governati" e Unione europea? ss., il quale aveva sottoposto la disciplina dell'asilo e dell'immigrazione al regime del Titolo IV del TCE, che "ammorbidiva" significativi aspetti del c.d. metodo comunitario (in primis, la competenza pregiudiziale della Corte di giustizia). Sul punto ci permettiamo di rimandare al nostro L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea, Bari, 2012, p. 149 ss. 7 Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, in GUUE C 306 del 17 dicembre 2007, p. 1 ss., il quale consegnava pienamente asilo e immigrazione al metodo comunitario, in particolare ripristinando del tutto le competenze della Corte di giustizia. 8 V. le versioni attuali (e precedenti a Lisbona) del Protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, del Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'art. 26 TFUE al Regno Unito e all'Irlanda, del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e del Protocollo sulla posizione della Danimarca. 9 La nozione di rifugiato, come noto, si ricava dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati (UNTS, vol. 189, p. 137 ss.) in colui che, «[a]s a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country». Solo con il Protocollo del 1967 (ivi, vol. 606, p. 267 ss.) le limitazioni geografica e cronologica sono state, in parte e secondo meccanismi differenti, eliminate. La protezione sussidiaria o complementare, invece, si è aggiunta a quella ginevrina, colmandone alcuni vuoti dovuti, essenzialmente, alle restrizioni nella formulazione della nozione di rifugiato e alle clausole di esclusione: l'esempio più significativo è costituito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 3 (ma non solo) della omonima Convenzione di Roma (ivi, vol. 213, p. 221 ss.), che ha dato vita ad una nozione più ampia del divieto di refoulement, il principio cardine su cui la stessa Convenzione di Ginevra si basa (formulato dal suo art. 33, par. 1). 10 In particolare in tema di asilo, le competenze assegnate alle istituzioni dell'Unione sono oggi contenute nell'art. 78 TFUE, il quale a sua volta richiama il principio del non refoulement. 11 Per effetto dell'art. 6, par. 1, TUE, secondo cui «[l]'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati» (cors. agg.). 12 Norme, cioè, che uno Stato è chiamato ad applicare solamente nei confronti dei propri cittadini o, per converso, in quelli dei cittadini di Stati terzi. 13 Si pensi, ex multis, all'art. 25 del Patto sui diritti civili e politici (UNTS, vol. 999, p. 171 ss.), secondo cui «[e]very citizen shall have the right and the opportunity […]: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country» (cors. agg.). O ancora, al gemello sui diritti economici, sociali e culturali (ivi, vol. 993, p. 3 ss.), il cui art. 3, par. 2, concede ai paesi in via di sviluppo, «with due regard to human rights and their national economy», la possibilità di determinare «to what extent they would guarantee the economic rights recognized in the present Covenant to non-nationals» (cors. agg.).