Vaccinazione Covid-19 dipendenti - INDO (original) (raw)

Le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati sulla Vaccinazione Covid19 dei dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso in merito alla possibilità del datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid-19 per poter accedere al luogo di lavoro.

Il datore può chiedere conferma dell’avvenuta vaccinazione?

Il datore di lavoro non potrà chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale e non potrà nemmeno chiedere prova dell’avvenuta vaccinazione. Questo è quanto sancito dal Garante all’interno delle FAQ del 17 febbraio 2021.

Sarà illecito dunque il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo quest’ultimo rappresentare una condizione di liceità considerabile valida, tenuto conto anche della condizione di disequilibrio presente nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente.

Il ruolo del medico competente

Il Garante ha precisato inoltre che il medico competente non potrà fornire al datore i nominativi dei dipendenti vaccinati. Questo perché solo il medico competente, nell’ambito della sua mansione di sorveglianza sanitaria, può trattare i dati sanitari dei lavoratori.

Il datore potrà acquisire solamente i giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico.

Per quanto riguarda invece lo svolgimento di determinate mansioni (es. in ambito sanitario) per le quali la vaccinazione potrebbe costituire condizione necessaria per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento della stessa attività lavorativa, in attesa dell’intervento del legislatore nazionale, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi.

In tale contesto sarà il medico competente a poter trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, qualora risulti necessario, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica

Nel contesto delineato dal Garante, il datore di lavoro dovrà, dunque, limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore.

FONTE: garanteprivacy.it

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