Arma propria (original) (raw)

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Con arma propria, in Italia, si indica qualsiasi oggetto la cui funzione primaria sia l'offesa alla persona.

Una definizione generale di arma propria è data dall'art. 30 del TULPS;[1] altri riferimenti sono contenuti negli articoli 585 e 704 del codice penale italiano,[2][3] e nella legge 18 aprile 1975, n. 110.

In generale, sono da considerarsi armi proprie:

Le armi da fuoco proprie possono inoltre dividersi in base all'articolo 1 della legge 110/1975 come segue:

  1. Art. 30 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, su edizionieuropee.it.
  2. Art. 585 del codice penale italiano[_collegamento interrotto_], su brocardi.it.
  3. Art. 704 del codice penale italiano, su brocardi.it.