Diana Genovese | Università degli Studi di Firenze (University of Florence) (original) (raw)

Drafts by Diana Genovese

Research paper thumbnail of L'ARTICOLO 18 (T.U. IMMIGRAZIONE) E IL CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO: LA FANTASIA DEL GIURISTA TRA LIBERTÀ E DIGNITÀ

1. Libertà, dignità e protezione penale: l'importanza culturale, pratica e politica dell'art. 18.... more 1. Libertà, dignità e protezione penale: l'importanza culturale, pratica e politica dell'art. 18. 1.1. Dignità e libertà: uscire dalla vulnerabilità 1.2. Colpa, guai privati, responsabilità collettiva e problemi pubblici: la costruzione di un linguaggio che ci consenta di "vedere" lo sfruttamento. 2. Storia e gloria dell'art. 18. 2.1. L'art. 18 come "cornice" kelseniana. 2.1.1. Cronaca di una battaglia ermeneutica. 2.2. L'art. 18, l'immaginazione giuridica e la protezione dallo sfruttamento lavorativo. 2.2.1. La connessione tra costruzione della norma e la percepibilità dei soggetti meritevoli di tutela. 2.2.2. L'occasione fa il giurista fantasioso: una interpretazione "creativa". Il nostro intervento riguarda un articolo della legge 199/2016 considerato del tutto marginale: i commentatori della legge normalmente lo ignorano o gli dedicano qualche riga di critica, come fa Valeria Torre nel suo contributo in questo numero della rivista. Di più, noi focalizzeremo il nostro scritto su un effetto secondario di questo articolo, effetto che, ci sembra essere stato fino a oggi completamente trascurato. Se è vero il brocardo de minimis non curat praetor, le pagine che seguono hanno, in primo luogo, l'intento di mostrare come questo aspetto quasi invisibile, trascurato, considerato minimale, ultra-secondario, della legge 199/2016, sia in effetti uno dei suoi punti più importanti culturalmente, giuridicamente, politicamente e, per le indicazioni pratiche che se possono trarre nel contrasto allo sfruttamento lavorativo, strategicamente. A nostro parere non siamo, dunque, di fronte a una quisquiglia, una "pinzellacchera" avrebbe detto Totò, di cui i magistrati (moderni praetors) non si devono curare. Ci troviamo a fare i conti con una tematica di grande rilevanza che va sviscerata in tutti i suoi, molto problematici, aspetti, sperando che questo consenta alla previsione normativa di dispiegare tutti i suoi effetti. L'articolo della legge 199 di cui stiamo parlando è il 4, rubricato Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale ed è composto da un solo comma: All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale». Come è noto, l'art. 380 c.p.p. disciplina l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. Quindi l'effetto primario di questa disposizione è di prevedere che deve essere arrestato, qualora colto in flagranza, chi «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando  Questo articolo è nella sua integrità opera comune, tutte le sue parti sono state ampiamente discusse insieme dai due autori. Emilio Santoro ha fatto la stesura finale che Diana Genovese ha rivisto. ** Una versione rivista e leggermente ridotta di questo articolo è apparsa su Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 159/2018, pp. 543-579,

Research paper thumbnail of NESSUNO PIÙ AL MONDO DEVE ESSERE SFRUTTATO: NUOVI STRUMENTI PER UNA VECCHIA UTOPIA

Partendo dal problema dell’opportunità di reprimere penalmente lo sfruttamento lavorativo, consid... more Partendo dal problema dell’opportunità di reprimere penalmente lo sfruttamento lavorativo, considerato peraltro il sostanziale fallimento del reato di caporalato (vecchio art. 603-bis Cp), il presente contributo si incentra sull’analisi di alcune fattispecie penali e su come queste sono state utilizzate dalla giurisprudenza per contrastare lo sfruttamento lavorativo, sostenendo al contempo come un’adeguata ricostruzione del bene giuridico sotteso ad ognuna di essa possa costituire un valido strumento orientativo per il giurista. Il quadro teorico che supporta tale analisi propone una nuova concezione di dignità umana, declinata in termini tali da non porsi in conflitto con la libertà di ciascuno, consentendo a tal fine di individuare i più adeguati meccanismi di protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo.

La lettura dei precedente giurisprudenziali e dei documenti internazionali in materia di tratta di esseri umani dimostrano come la riformulazione del reato di sfruttamento lavorativo operata con la legge n. 199/2016 (art. 603-bis Cp), pur avendo posto alcuni problemi ermeneutici di cui la giurisprudenza dovrà farsi carico, soprattutto con riferimento al suo ambito applicativo rispetto alle preesistenti fattispecie penali (in particolare artt. 600 e 601 Cp), offre inedite potenzialità di repressione del fenomeno che più propriamente si adattano all’attuale contesto economico-produttivo.

Research paper thumbnail of Bahia Blanca Locandina diritto esecuzione penale

Research paper thumbnail of La Direttiva europea sulla tratta di esseri umani: problematiche applicative nell'ordinamento italiano

1. La tratta di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo degli stranieri: obblighi internazional... more 1. La tratta di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo degli stranieri: obblighi internazionali e possibili interpretazioni 1.1 La definizione di traffico internazionale di esseri umani. Cenni sulla distinzione tra smuggling of migrants e trafficking in human beings 1.2 Il quadro normativo internazionale ed europeo in materia di tratta di esseri umani e il rapporto con il divieto di schiavitù/servitù CAPITOLO II 2. L'evoluzione normativa in ambito europeo riguardo alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo 2.1 L'Azione comune 97/154/GAI e la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI 2.2 La Direttiva 2009/52/CE e le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che assumono alle loro dipendenze cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare 2.3 L'adozione della Direttiva 2011/36/UE: innovazioni e raffronto con la disciplina previgente CAPITOLO III 3. Difficoltà applicative nell'ordinamento italiano. Il quadro giuridico-repressivo in materia di schiavitù, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo: quali prospettive? 3.1 La riforma operata dalla legge n. 228/2003 in attuazione della Decisione quadro 2002/629/GAI e suoi limiti 3.2 L'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis c.p.) e l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE 3.3 La giurisprudenza italiana in materia di schiavitù, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo 3.4 L'attuazione della Direttiva 2011/36/UE: il d. lgs. 24/2014 e le modifiche apportate all'art. 601 c.p.

Research paper thumbnail of La recezione della Direttiva 2008/115/CE. Aspetti giuridici e sociologici in una prospettiva comparata.

si tratta non di filantropia, ma di diritto. Ospitalità (Wirthbarkeit) significa qui il diritto c... more si tratta non di filantropia, ma di diritto. Ospitalità (Wirthbarkeit) significa qui il diritto che ha lo straniero, al suo arrivo sul territorio altrui, di non essere trattato da nemico. [Si tratta] di un diritto di visita, il diritto che ogni uomo ha di proporsi come membro della società, in virtù del diritto di possesso comune della superficie della terra sulla quale, in quanto sferica, gli uomini non possono disperdersi all'infinito. Bisogna che si sostengono gli uni gli altri, poiché nessuno ha originariamente il diritto di trovarsi in un posto della Terra invece che in un altro.

Research paper thumbnail of Le discriminazioni degli stranieri in Toscana

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1. Libertà, dignità e protezione penale: l'importanza culturale, pratica e politica dell'art. 18.... more 1. Libertà, dignità e protezione penale: l'importanza culturale, pratica e politica dell'art. 18. 1.1. Dignità e libertà: uscire dalla vulnerabilità 1.2. Colpa, guai privati, responsabilità collettiva e problemi pubblici: la costruzione di un linguaggio che ci consenta di "vedere" lo sfruttamento. 2. Storia e gloria dell'art. 18. 2.1. L'art. 18 come "cornice" kelseniana. 2.1.1. Cronaca di una battaglia ermeneutica. 2.2. L'art. 18, l'immaginazione giuridica e la protezione dallo sfruttamento lavorativo. 2.2.1. La connessione tra costruzione della norma e la percepibilità dei soggetti meritevoli di tutela. 2.2.2. L'occasione fa il giurista fantasioso: una interpretazione "creativa". Il nostro intervento riguarda un articolo della legge 199/2016 considerato del tutto marginale: i commentatori della legge normalmente lo ignorano o gli dedicano qualche riga di critica, come fa Valeria Torre nel suo contributo in questo numero della rivista. Di più, noi focalizzeremo il nostro scritto su un effetto secondario di questo articolo, effetto che, ci sembra essere stato fino a oggi completamente trascurato. Se è vero il brocardo de minimis non curat praetor, le pagine che seguono hanno, in primo luogo, l'intento di mostrare come questo aspetto quasi invisibile, trascurato, considerato minimale, ultra-secondario, della legge 199/2016, sia in effetti uno dei suoi punti più importanti culturalmente, giuridicamente, politicamente e, per le indicazioni pratiche che se possono trarre nel contrasto allo sfruttamento lavorativo, strategicamente. A nostro parere non siamo, dunque, di fronte a una quisquiglia, una "pinzellacchera" avrebbe detto Totò, di cui i magistrati (moderni praetors) non si devono curare. Ci troviamo a fare i conti con una tematica di grande rilevanza che va sviscerata in tutti i suoi, molto problematici, aspetti, sperando che questo consenta alla previsione normativa di dispiegare tutti i suoi effetti. L'articolo della legge 199 di cui stiamo parlando è il 4, rubricato Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale ed è composto da un solo comma: All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale». Come è noto, l'art. 380 c.p.p. disciplina l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. Quindi l'effetto primario di questa disposizione è di prevedere che deve essere arrestato, qualora colto in flagranza, chi «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando  Questo articolo è nella sua integrità opera comune, tutte le sue parti sono state ampiamente discusse insieme dai due autori. Emilio Santoro ha fatto la stesura finale che Diana Genovese ha rivisto. ** Una versione rivista e leggermente ridotta di questo articolo è apparsa su Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 159/2018, pp. 543-579,

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Partendo dal problema dell’opportunità di reprimere penalmente lo sfruttamento lavorativo, consid... more Partendo dal problema dell’opportunità di reprimere penalmente lo sfruttamento lavorativo, considerato peraltro il sostanziale fallimento del reato di caporalato (vecchio art. 603-bis Cp), il presente contributo si incentra sull’analisi di alcune fattispecie penali e su come queste sono state utilizzate dalla giurisprudenza per contrastare lo sfruttamento lavorativo, sostenendo al contempo come un’adeguata ricostruzione del bene giuridico sotteso ad ognuna di essa possa costituire un valido strumento orientativo per il giurista. Il quadro teorico che supporta tale analisi propone una nuova concezione di dignità umana, declinata in termini tali da non porsi in conflitto con la libertà di ciascuno, consentendo a tal fine di individuare i più adeguati meccanismi di protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo.

La lettura dei precedente giurisprudenziali e dei documenti internazionali in materia di tratta di esseri umani dimostrano come la riformulazione del reato di sfruttamento lavorativo operata con la legge n. 199/2016 (art. 603-bis Cp), pur avendo posto alcuni problemi ermeneutici di cui la giurisprudenza dovrà farsi carico, soprattutto con riferimento al suo ambito applicativo rispetto alle preesistenti fattispecie penali (in particolare artt. 600 e 601 Cp), offre inedite potenzialità di repressione del fenomeno che più propriamente si adattano all’attuale contesto economico-produttivo.

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1. La tratta di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo degli stranieri: obblighi internazional... more 1. La tratta di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo degli stranieri: obblighi internazionali e possibili interpretazioni 1.1 La definizione di traffico internazionale di esseri umani. Cenni sulla distinzione tra smuggling of migrants e trafficking in human beings 1.2 Il quadro normativo internazionale ed europeo in materia di tratta di esseri umani e il rapporto con il divieto di schiavitù/servitù CAPITOLO II 2. L'evoluzione normativa in ambito europeo riguardo alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo 2.1 L'Azione comune 97/154/GAI e la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI 2.2 La Direttiva 2009/52/CE e le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che assumono alle loro dipendenze cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare 2.3 L'adozione della Direttiva 2011/36/UE: innovazioni e raffronto con la disciplina previgente CAPITOLO III 3. Difficoltà applicative nell'ordinamento italiano. Il quadro giuridico-repressivo in materia di schiavitù, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo: quali prospettive? 3.1 La riforma operata dalla legge n. 228/2003 in attuazione della Decisione quadro 2002/629/GAI e suoi limiti 3.2 L'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis c.p.) e l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE 3.3 La giurisprudenza italiana in materia di schiavitù, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo 3.4 L'attuazione della Direttiva 2011/36/UE: il d. lgs. 24/2014 e le modifiche apportate all'art. 601 c.p.

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si tratta non di filantropia, ma di diritto. Ospitalità (Wirthbarkeit) significa qui il diritto c... more si tratta non di filantropia, ma di diritto. Ospitalità (Wirthbarkeit) significa qui il diritto che ha lo straniero, al suo arrivo sul territorio altrui, di non essere trattato da nemico. [Si tratta] di un diritto di visita, il diritto che ogni uomo ha di proporsi come membro della società, in virtù del diritto di possesso comune della superficie della terra sulla quale, in quanto sferica, gli uomini non possono disperdersi all'infinito. Bisogna che si sostengono gli uni gli altri, poiché nessuno ha originariamente il diritto di trovarsi in un posto della Terra invece che in un altro.

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