Pasquale Pirone | Università degli studi di Napoli "Parthenope" (original) (raw)
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Papers by Pasquale Pirone
Banca Borsa Titoli di Credito: rivista di dottrina e giurisprudenza, 2021
Il contributo, traendo spunto da un'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunc... more Il contributo, traendo spunto da un'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunciata dalla sezione “filtro” della Corte di Cassazione, si pone l'obiettivo di investigare quali conseguenze l'esercizio di un'attività non autorizzata di garanzia collettiva dei fidi importi sugli atti negoziali (nello specifico, su fideiussioni indiscriminatamente rilasciate) che di detta attività sono espressione. Si intende, in particolare, dimostrare che la “virtualità” della nullità ex art. 1418, comma 1º, c.c. non osta ad una ricostruzione del relativo bagaglio disciplinare in termini di nullità relativa, e, ad ogni modo, che abuserebbe del suo potere d'azione un confidi che faccia valere un'invalidità volontariamente provocata.
Banca, borsa, tit. cred., pp. 123-143, 2021
Il contributo, traendo spunto da un'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunciata dal... more Il contributo, traendo spunto da un'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunciata dalla sezione “filtro” della Corte di Cassazione, si pone l'obiettivo di investigare quali conseguenze l'esercizio di un'attività non autorizzata di garanzia collettiva dei fidi importi sugli atti negoziali (nello specifico, su fideiussioni indiscriminatamente rilasciate) che di detta attività sono espressione. Si intende, in particolare, dimostrare che la “virtualità” della nullità ex art. 1418, comma 1º, c.c. non osta ad una ricostruzione del relativo bagaglio disciplinare in termini di nullità relativa, e, ad ogni modo, che abuserebbe del suo potere d'azione un confidi che faccia valere un'invalidità volontariamente provocata.
Dir. fall., pp. 1137-1159, 2020
Con i due decreti di seguito annotati, il Tribunale di Napoli ha ritenuto accoglibile l’istanza d... more Con i due decreti di seguito annotati, il Tribunale di Napoli ha ritenuto accoglibile l’istanza di modifica dei termini di adempimento delle obbligazioni assunte con il piano del consumatore, motivata sulla base della crisi di liquidità in cui sia incorso il proponente per effetto della pan-demia di COVID-19, anche quando detta istanza sia stata formulata prima dell’omologazione, come nel caso della fattispecie attenzionata nel primo dei due provvedimenti. Ad avviso dei giudici partenopei, inoltre, tale richiesta, avendo ad oggetto il solo profilo temporale dell’adempimento degli obblighi dedotti nel piano da parte del consumatore, può essere pro-cessata dal magistrato senza che all’uopo si renda necessaria la convocazione dei creditori. Le due pronunce in esame sollecitano più ampie riflessioni a proposito delle ripercussioni dell’emergenza economica subentrata a quella sanitaria da Coronavirus sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, siano esse ancora pendenti alla data in cui si scrive, omologate o future. L’autore del presente contributo, in quest’ottica, si propone di saggiare la capacità del reticolo di norme emergenziali e non in ma-teria di sovraindebitamento di far fronte alle attuali contingenze, ricercando soluzioni (anche ispirate a più generali principi ordinamentali) in grado di colmare eventuali lacune normative.
in Dir. fall., pp. 403-425 , 2020
Da sempre la giurisprudenza di legittimità e quella prevalente di merito sono ferme nel predicare... more Da sempre la giurisprudenza di legittimità e quella prevalente di merito sono ferme nel predicare l’inopponibilità alla massa fallimentare del decreto ingiuntivo non ancora passato in giudicato alla data della dichiarazione di fallimento del debitore-ingiunto. Nelle due ordinanze in commento, la Suprema Corte ha aderito a quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il decreto ingiuntivo non già vistato a norma dell’art. 647 c.p.c. nel giorno dell’apertura della procedura è privo di ogni efficacia nei confronti dei creditori concorsuali. Né al credito da esso portato sarebbe applicabile la fattispecie di cui all’art. 96, comma 2, n. 3, L. Fall. dell’ammissione al passivo con riserva, contemplata dal legislatore per le sole sentenze sorprese dalla dichiarazione di fallimento del debitore prima di aver acquistato l’autorità del giudicato. Ad avviso della giurisprudenza, all’inopponibilità alla massa fallimentare del decreto ingiuntivo non definitivo conseguirebbe altresì l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale anteriormente iscritta in forza della sua provvisoria esecutività. Trattasi quest’ultimo di un orientamento che meriterebbe di essere rimeditato per le ragioni che saranno appresso illustrate.
Banca Borsa Titoli di Credito: rivista di dottrina e giurisprudenza, 2021
Il contributo, traendo spunto da un'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunc... more Il contributo, traendo spunto da un'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunciata dalla sezione “filtro” della Corte di Cassazione, si pone l'obiettivo di investigare quali conseguenze l'esercizio di un'attività non autorizzata di garanzia collettiva dei fidi importi sugli atti negoziali (nello specifico, su fideiussioni indiscriminatamente rilasciate) che di detta attività sono espressione. Si intende, in particolare, dimostrare che la “virtualità” della nullità ex art. 1418, comma 1º, c.c. non osta ad una ricostruzione del relativo bagaglio disciplinare in termini di nullità relativa, e, ad ogni modo, che abuserebbe del suo potere d'azione un confidi che faccia valere un'invalidità volontariamente provocata.
Banca, borsa, tit. cred., pp. 123-143, 2021
Il contributo, traendo spunto da un'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunciata dal... more Il contributo, traendo spunto da un'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunciata dalla sezione “filtro” della Corte di Cassazione, si pone l'obiettivo di investigare quali conseguenze l'esercizio di un'attività non autorizzata di garanzia collettiva dei fidi importi sugli atti negoziali (nello specifico, su fideiussioni indiscriminatamente rilasciate) che di detta attività sono espressione. Si intende, in particolare, dimostrare che la “virtualità” della nullità ex art. 1418, comma 1º, c.c. non osta ad una ricostruzione del relativo bagaglio disciplinare in termini di nullità relativa, e, ad ogni modo, che abuserebbe del suo potere d'azione un confidi che faccia valere un'invalidità volontariamente provocata.
Dir. fall., pp. 1137-1159, 2020
Con i due decreti di seguito annotati, il Tribunale di Napoli ha ritenuto accoglibile l’istanza d... more Con i due decreti di seguito annotati, il Tribunale di Napoli ha ritenuto accoglibile l’istanza di modifica dei termini di adempimento delle obbligazioni assunte con il piano del consumatore, motivata sulla base della crisi di liquidità in cui sia incorso il proponente per effetto della pan-demia di COVID-19, anche quando detta istanza sia stata formulata prima dell’omologazione, come nel caso della fattispecie attenzionata nel primo dei due provvedimenti. Ad avviso dei giudici partenopei, inoltre, tale richiesta, avendo ad oggetto il solo profilo temporale dell’adempimento degli obblighi dedotti nel piano da parte del consumatore, può essere pro-cessata dal magistrato senza che all’uopo si renda necessaria la convocazione dei creditori. Le due pronunce in esame sollecitano più ampie riflessioni a proposito delle ripercussioni dell’emergenza economica subentrata a quella sanitaria da Coronavirus sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, siano esse ancora pendenti alla data in cui si scrive, omologate o future. L’autore del presente contributo, in quest’ottica, si propone di saggiare la capacità del reticolo di norme emergenziali e non in ma-teria di sovraindebitamento di far fronte alle attuali contingenze, ricercando soluzioni (anche ispirate a più generali principi ordinamentali) in grado di colmare eventuali lacune normative.
in Dir. fall., pp. 403-425 , 2020
Da sempre la giurisprudenza di legittimità e quella prevalente di merito sono ferme nel predicare... more Da sempre la giurisprudenza di legittimità e quella prevalente di merito sono ferme nel predicare l’inopponibilità alla massa fallimentare del decreto ingiuntivo non ancora passato in giudicato alla data della dichiarazione di fallimento del debitore-ingiunto. Nelle due ordinanze in commento, la Suprema Corte ha aderito a quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il decreto ingiuntivo non già vistato a norma dell’art. 647 c.p.c. nel giorno dell’apertura della procedura è privo di ogni efficacia nei confronti dei creditori concorsuali. Né al credito da esso portato sarebbe applicabile la fattispecie di cui all’art. 96, comma 2, n. 3, L. Fall. dell’ammissione al passivo con riserva, contemplata dal legislatore per le sole sentenze sorprese dalla dichiarazione di fallimento del debitore prima di aver acquistato l’autorità del giudicato. Ad avviso della giurisprudenza, all’inopponibilità alla massa fallimentare del decreto ingiuntivo non definitivo conseguirebbe altresì l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale anteriormente iscritta in forza della sua provvisoria esecutività. Trattasi quest’ultimo di un orientamento che meriterebbe di essere rimeditato per le ragioni che saranno appresso illustrate.