Omar Makimov Pallotta | University of Teramo (original) (raw)

Papers by Omar Makimov Pallotta

Research paper thumbnail of Transizione ecologica e Costituzione economica nella dimensione nazionale ed europea: convergenze e divergenze

M. Barone, O.M. Pallotta (a cura di), La nuova fase dell'integrazione europea. Stato e società alla prova del Next Generation EU, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024

Il contributo, prendendo le mosse dalla nozione di transizione ecologica, evidenzia come questa r... more Il contributo, prendendo le mosse dalla nozione di transizione ecologica, evidenzia come questa richieda un mutamento radicale del modello di sviluppo in ciascun contesto ordinamentale ove essa si imponga. Tale mutamento si tradurrebbe, nel quadro eurounitario, in una (temporanea?) deroga al regime ordinario di divieto di aiuti di Stato e nell’emersione di un nuovo obiettivo di garanzia di salute degli ecosistemi: novità che determinano una torsione della Costituzione economica europea,
fondata sulla concorrenza, sul mercato e sulla preminenza del pilastro economico dello sviluppo sostenibile (a danno di quello ambientale). A differenza di quanto accaduto sul piano sovranazionale, nel contesto italiano il mutamento di paradigma imposto dalla transizione ecologica si è tradotto anche in una revisione della Costituzione e, in particolare, del “cuore” della Costituzione economica italiana, ovvero l’art. 41. Ciononostante, l’intervento riformatore non sembrerebbe comunque in grado di determinare una funzionalizzazione ab initio della libertà di iniziativa economica e, dunque, l’emersione di un’economia “per l’ambiente”.

Research paper thumbnail of L’agrivoltaico nelle aree urbane e periurbane: disciplina, potenzialità, limiti

G.F. Ferrari (a cura di), Innovazione e sostenibilità per il futuro delle smart cities, Mimesis, Milano-Udine, 2023

Il contributo prende le mosse dall’analisi del complesso rapporto intercorrente tra l’esigenza di... more Il contributo prende le mosse dall’analisi del complesso rapporto intercorrente tra l’esigenza di contrastare i cambiamenti climatici per mezzo della c.d. “decarbonizzazione” e la necessità, al tempo stesso, di salvaguardare la food security (e il suo risvolto prescrittivo, ovvero il diritto al cibo). Quest’ultimo aspetto, in particolare, è compromesso dal diffondersi delle tecnologie fotovoltaiche e dall’installazione “a terra” dei relativi impianti in aree agricole, le quali ultime vengono così sottratte alla loro destinazione naturale – ovvero la coltivazione a fini alimentari – per essere sacrificate
“sull’altare” della transizione ecologica. Ciò premesso, nel contributo si evidenzia come l’agrivoltaico, ovvero il sistema che permette la generazione di energia da fonte rinnovabile senza compromettere l’attività agricola (grazie all’installazione di pannelli solari ad un’altezza ragguardevole da terra), rappresenti la soluzione ideale per riportare in condizioni di equilibrio il rapporto tra decarbonizzazione e sicurezza alimentare. In particolare, si mette in luce come tale sistema sia contemporaneamente capace
di apportare benefici alla produzione energetica e a quella alimentare (in particolare laddove si selezionino colture capaci di trarre giovamento dall’ombreggiatura creata dai pannelli). L’agrivoltaico appare, inoltre, idoneo all’installazione non soltanto nelle aree rurali, ma anche in quelle periurbane
(determinando, ad esempio, un minore impatto paesaggistico e favorendo la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, grazie alla vicinanza di tali zone alle aree industriali e residenziali cittadine) e in quelle urbane (trovando spazio sui c.d. “tetti verdi” delle megalopoli, contribuendo così alla riduzione
del c.d. urban heat island effect, all’efficientamento energetico degli edifici e all’accorciamento della filiera agroalimentare). Il contributo procede, poi, all’analisi del quadro normativo che disciplina l’agrivoltaico in Italia: si prende atto, da un lato, del legame “a doppio filo” tra la regolamentazione vigente e gli incentivi ad hoc previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e, dall’altro lato, della sostanziale riconduzione normativa della specie-agrivoltaico al genere-fotovoltaico (opzione, questa, non priva di conseguenze rilevanti e già presa in esame dalla più recente giurisprudenza
amministrativa).

Research paper thumbnail of Prime opportunità per le comunità energetiche rinnovabili in Provincia di Teramo

E. Di Salvatore (a cura di), Il futuro delle comunità energetiche. profili giuridici e soluzioni, Milano, Giuffrè, 2023

Il contributo ha lo scopo di approfondire il ruolo svolto dall'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente... more Il contributo ha lo scopo di approfondire il ruolo svolto dall'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Teramo nel promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. In particolare, ci si interroga sulla più idonea forma giuridica per le Comunità energetiche rinnovabili in fase di costituzione in Provincia di Teramo, con particolare riguardo alla CER che si intende promuovere presso il Comune di Castelli. Lo studio, che muove dalla discrezionalità che la direttiva (UE) 2018/2001 e il decreto che la recepisce (d.lgs. n. 199/2021) lasciano nelle mani dei promotori delle CER in relazione alla forma giuridica che queste devono assumere (fatto salvo il requisito
della soggettività giuridica e dell’assenza di lucro quale scopo principale dell’entità), perviene alla seguente conclusione: la forma giuridica della CER va scelta alla luce della “composizione” della medesima, ovvero della natura dei membri della stessa (solo persone fisiche e amministrazioni pubbliche, persone fisiche e imprese, persone fisiche, imprese e amministrazioni pubbliche): tra le diverse opzioni, la società cooperativa è quella che meglio si addice alle CER “complesse”, mentre l’associazione è quella che meglio si adatta alle CER più “snelle”: in quest’ultimo caso è raccomandata la procedura di riconoscimento dell’associazione, che permette – a fronte di un esborso non eccessivo – di salvaguardare il patrimonio di chi agisce in nome e per conto della CER da eventuali aggressioni di creditori, nell’ipotesi in cui il patrimonio dell’associazione dovesse risultare incapiente.

Research paper thumbnail of Dalla protezione umanitaria alla protezione speciale: ovvero, la ricaduta della tutela del migrante ambientale entro l'ambito di applicazione del non-refoulement

O.M. Pallotta (a cura di), Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere. Problemi giuridici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022

Il contributo intende svolgere un’analisi critica delle diverse fasi che hanno caratterizzato la ... more Il contributo intende svolgere un’analisi critica delle diverse fasi che hanno caratterizzato la tutela dei migranti ambientali nell’ordinamento italiano, facilitando l’emersione delle principali problematiche di carattere giuridico. Nello specifico, si evidenzia come, in seguito all’entrata in vigore del “Decreto Lamorgese”, la tutela di coloro che fuggono dai disastri naturali possa passare attraverso il principio di non-refoulement, come confermato dalla Corte di Cassazione.

The paper aims to critically retrace the steps that have characterized the protection of environmental migrants in the Italian legal system, thus allowing the unveiling of the most important legal problems related to the subject matter of the essay. Specifically, it highlights how, following the entry into force of the “Decreto Lamorgese”, the protection of those fleeing natural disasters can pass through the principle of non-refoulement, as confirmed by the Court of Cassation.

Research paper thumbnail of Democrazia protetta e forze politiche antisistema: il caso del Partito Comunista Rumeno (di nuovo) all'attenzione dei giudici di Strasburgo

Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 2022

Con decisione del 21 dicembre 2021, la Corte EDU ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la... more Con decisione del 21 dicembre 2021, la Corte EDU ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la Romania promosso dal Comitato di organizzazione e registrazione del Partito Comunista Rumeno (PCR), la cui richiesta di iscrizione nel registro dei partiti politici era stata rifiutata dall’autorità giudiziaria nazionale anche in ragione dell’affinità ideologica con il “vecchio” PCR guidato da Ceaușescu. Tuttavia, le condizioni in cui versava il PCR al momento della richiesta di registrazione (numero limitatissimo di iscritti, basso consenso nel Paese) non sembravano tali da poter permettere l’attuazione del suo programma politico e, dunque, da determinare un rischio imminente per la tenuta dell’ordinamento democratico rumeno.

By means of a decision issued on December 21st 2021, the ECtHR has deemed inadmissible an application filed by the Committee for the organisation and registration of the Romanian Communist Party (RCP), whose national application for registration on the list of political parties had been rejected, also due to its ideological affinities with the “old” RCP led by Ceaușescu. However, RCP’s overall conditions at the time of the registration request (few members, very little popular support) were not such as to allow
the implementation of its political program and, thus, to determine an imminent risk to the soundness of the Romanian democratic order.

Research paper thumbnail of Diritti di libertà e diritti sociali: dalle origini alla Costituzione repubblicana

AA.VV, Viva la Costituzione. Come i ragazzi vivono la nostra Carta fondamentale, Giuffrè, Milano, 2022

Il contributo intende ripercorrere le tappe che hanno condotto al riconoscimento e alla garanzia ... more Il contributo intende ripercorrere le tappe che hanno condotto al riconoscimento e alla garanzia dei diritti di libertà e dei diritti sociali previsti dalla Costituzione repubblicana, prendendo le mosse dagli esiti dei moti liberali per giungere, infine, all'attuale tutela multilivello dei diritti fondamentali.

Research paper thumbnail of Fighting Europarties' Democratic Backsliding: Arguments for a Multilevel Approach

T. Groppi, V. Carlino, G. Milani (eds.), Framing and Diagnosing Constitutional Degradation: A Comparative Perspective, Consulta Online, Genova, 2022

According to art. 3, para. 1, point c) of Regulation (EU, Euratom) no. 1141/2014 on the statute a... more According to art. 3, para. 1, point c) of Regulation (EU, Euratom) no. 1141/2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations, «[a political alliance that wishes to apply to register as a European political party] must observe, in particular in its programme and in its activities, the values on which the Union is founded, as expressed in art. 2 TEU (…)». For this reason, the same Regulation provides for an ad hoc verification procedure (art. 10, para. 3 and 4) that may end with the deregistration of a transnational political alliance which is deemed to violate EU's founding values. This article aims at understanding whether European political parties showing complicity with their "illiberal" member parties (such as EPP and ECR with regard to, respectively, Fidesz and PiS) can be targeted by means of the horizontal rule of law oversight mechanism. Although - at least at first reading - legislation currently in force seems to take a "unit" approach that leaves no room for assessment of national (member) parties' behaviour, at a closer look, the formulation of art. 3, para. 1, point c) of the 2014 Regulation does not seem to completely prevent a "multilevel" approach: in fact, by stating that Europarties must respect EU's founding values «in particular» in their programmes and activities, the provision allows the Authority for European political parties and European political foundations to: 1) assess transnational alliances' actions/omissions aimed at condoning or conniving members' activities that favour the erosion of liberal democracy at the national level; 2) consider such attitudes as evidence of an EU values breach. However, the above clearly suggests that the scope of art. 3, para. 1, point c) should be more clearly set out, in order to determine the relevance of the national party dimension when it comes to verifying transnational alliances' observance of art. 2 TEU.

Research paper thumbnail of Influenze orlandiane nella teoria dello Stato del “primissimo” Capograssi

Costituzionalismo.it, n. 1, 2022

Giuseppe Capograssi è considerato tra i maggiori filosofi del diritto italiani del Novecento. All... more Giuseppe Capograssi è considerato tra i maggiori filosofi del diritto italiani del Novecento. Allievo di Vittorio Emanuele Orlando, fondatore della Scuola italiana del diritto pubblico, il giovane abruzzese fu tra i giuristi che si cimentarono con il complesso tema della “crisi” dello Stato all’alba del Primo conflitto mondiale. Fu l’ascolto della prolusione orlandiana del 1910 su Lo Stato e la realtà ad indurre Capograssi a scrivere una tesi di laurea sul rapporto tra lo Stato e la storia. Il denso elaborato, di circa cento pagine, è tutto ispirato alla Filosofia della pratica di Croce, ma presenta chiari “echi” orlandiani. Prendendo le mosse dall’analisi dei rapporti tra Stato, diritto e società negli scritti di Orlando, il contributo intende mettere in luce i “punti di contatto” tra l’elaborazione del caposcuola siciliano e l’aurorale riflessione capograssiana, destinata a mutare profondamente con la pubblicazione del Saggio sullo Stato nel 1918.

Giuseppe Capograssi is one of the most prominent 20th-century Italian philosophers of law. Student of Vittorio Emanuele Orlando, founder of the Italian school of public law, the young legal scholar was among those who engaged with the complex topic of the “crisis” of the State at the dawn of the First World War. The inaugural lecture on State and reality that Orlando held in 1910 led Capograssi to write a dissertation on the relationship between State and history. In the dense text, which is about one hundred pages long and is inspired by Croce’s Philosophy of the Practical, echoes of Orlando’s theories are clearly present. Starting from an analysis concerning the relationship between State, law and society in the writings of Orlando, the paper aims to highlight the points of contact between the thought of the Sicilian professor and Capograssi’s auroral reflection, which would have later radically changed with the publication in 1918 of the Essay on the State.

Research paper thumbnail of La tutela del risparmio quale controlimite all'applicazione delle norme europee in materia di risoluzione delle crisi bancarie

Italian Papers on Federalism, n. 2, 2021

Una delle contromisure attivate a livello sovranazionale in seguito alla crisi economico-finanzia... more Una delle contromisure attivate a livello sovranazionale in seguito alla crisi economico-finanziaria è stata l’istituzione dell’Unione bancaria europea: un complesso e articolato sistema avente quale fine la riduzione del rischio sistemico per il tramite di una vigilanza accentrata sugli istituti bancari e di una nuova procedura di risoluzione degli enti in dissesto. Quest’ultima, introdotta con la Direttiva BRRD e il Regolamento SRM, è ispirata al principio dell’internalizzazione delle perdite: se in passato la regola seguita è stata quella del bail-out, ovvero del salvataggio delle banche attraverso il ricorso al denaro dei contribuenti, le disposizioni approvate nel 2014 introducono la regola del bail-in: ciò significa che le perdite di un istituto in dissesto devono essere sopportate in primo luogo dai creditori della banca, compresi i correntisti (ovvero titolari di depositi per somme superiori a centomila euro). Tale regola parrebbe porsi in contrasto con numerosi precetti contenuti nella Costituzione italiana, compreso quello espresso dall’art. 47, comma 1, a norma del quale «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito». Infatti, se da un lato parrebbe ragionevole addossare le perdite della banca ad azionisti ed obbligazionisti, i quali possono essere considerati investitori consapevoli del rischio assunto nel momento dell’acquisto del titolo, dall’altro lato, non essendo il semplice deposito bancario una forma rischiosa di investimento, far sopportare le perdite anche ai correntisti determinerebbe una compromissione del principio della tutela del risparmio. Pertanto, la tutela del risparmio potrebbe configurarsi come controlimite all’applicazione delle norme europee in materia di risoluzione degli enti in dissesto. Tale tutela è indissolubilmente legata alla dimensione sociale che emerge dalla Carta costituzionale italiana: dimensione, questa, che rappresenta il valore sotteso al medesimo art. 47, oltre che a numerose altre disposizione contenute nella Carta costituzionale. Infatti, come si evince dallo stesso dibattito svoltosi in Assemblea costituente, la tutela del risparmio non mira a salvaguardare il mero (e statico) accantonamento di risorse, ma ha lo scopo di garantire, attraverso l’inserimento delle medesime nel ciclo economico, una equa distribuzione della proprietà e l’esercizio della libertà di intrapresa economica. Obiettivi che non potrebbero certo essere vanificati dalla normativa approvata in sede europea.

One of the many countermeasures adopted at the supranational level in the wake of the economic and financial crisis is the establishment of the European Banking Union: a complex system aimed at reducing the so-called systemic risk by means of a centralised supervision on banking institutions and a new procedure concerning the resolution of failing or likely to fail entities. The latter, introduced by means of the BRRD Directive and the SRM Regulation, is inspired by the principle of internalisation of banks’ losses. While in the past banking institutions were rescued by resorting to taxpayers’ money (bail-out), legislation approved in 2014 introduces the bail-in: that is to say, losses must be faced in the first place by creditors, including depositors (for amounts over 100.000 Euros). This rule seems to conflict with many provisions of the Italian Constitution, including art. 47, which states as follows: «the Republic encourages and safeguards savings in all forms. It regulates, coordinates and oversees the operation of credit». As a matter of fact, if on the one hand shouldering the burden of losses on shareholders and bondholders would seem reasonable, given that they both have knowingly undertaken a high risk, on the other hand, since a bank deposit cannot be labeled as a risky investment, shouldering the same losses on depositors would determine impairment of the protection of savings principle. Thus, the latter might be considered as a “counterlimit” to the application of EU rules concerning the resolution of failing banks. The protection of savings is inextricably linked to the social dimension that emerges from the Italian Constitution: a dimension that is exactly the value underlying art. 47 (and other provisions included in the Constitutional charter). In fact, as evidenced by the debate in the Italian Constituent Assembly, the protection of savings is not merely aimed at safeguarding the resources (statically) set aside, but rather at ensuring – by means of the insertion of those resources into the economic cycle – an equal distribution of property as well as the exercise of the freedom of economic initiative. Goals that cannot be in any way undermined by the provisions approved at the EU level.

Research paper thumbnail of Spagna

E. Di Salvatore (a cura di), Sistemi costituzionali europei, Giuffrè, Milano, 2021

Il contributo ha ad oggetto l’esperienza costituzionale spagnola. Si prendono in esame le tappe p... more Il contributo ha ad oggetto l’esperienza costituzionale spagnola. Si prendono in esame le tappe principali della storia costituzionale del Paese, a partire dall’approvazione della Costituzione di Cadice, passando per la proclamazione della prima e della seconda Repubblica, per finire con il periodo buio del franchismo e la successiva entrata in vigore della Costituzione del 1978, tuttora vigente. Ampio spazio è dedicato alla tutela dei diritti fondamentali (per il tramite del giudizio di amparo ordinario e costituzionale), allo “Stato sociale e democratico di diritto” di cui all’art. 1 Cost., ai problemi legati allo Stato autonomico (compreso il tema delle rivendicazioni indipendentiste catalane), alla forma di governo, con particolare riguardo all’impatto determinato dall’emersione dei c.d. “nuovi partiti” (Podemos, Ciudadanos, Vox), agli istituti di garanzia e, soprattutto, ai rapporti tra Spagna e Unione europea, rispetto ai quali svolge un ruolo di primaria importanza la giurisprudenza del Tribunal Constitucional.

The paper aims at analyzing the entire constitutional experience of Spain. All the key milestones of the Spanish constitutional history are considered, starting from the approval of the Constitution of Cádiz, passing through the first and second Republic, to end up with the dark period of Francoism and the subsequent entry into force of the 1978 Constitution. A large space is dedicated to the protection of fundamental rights (by means of the ordinary and constitutional recurso de amparo), the “Social and democratic State, subject to the rule of law” ex art. 1 of the Constitution, the problems linked to the “Estado autonómico” (included the Catalan independentist claims), the form of government, with special regard to the impact on the latter of the so-called “new parties” (Podemos, Ciudadanos, Vox), the constitutional guarantee bodies and, especially, the relations between Spain and the European Union, often shaped by the case-law of the Tribunal Constitucional.

Research paper thumbnail of La protezione temporanea per motivi umanitari nel sistema di tutela delle persone migranti delineato dal Decreto sicurezza I

A. Bufalini, G. Del Turco, F.L. Gatta, M. Savino, F.V. Virzì, D. Vitiello (a cura di), Annuario ADiM 2020. Raccolta di scritti di diritto dell’immigrazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021

In presenza di eventi di particolare gravità che determinino l’insorgere di esigenze umanitarie, ... more In presenza di eventi di particolare gravità che determinino l’insorgere di esigenze umanitarie, è possibile far ricorso allo strumento della protezione temporanea di cui all’art. 20 del Testo unico in materia di immigrazione. La disposizione non ha subito modifiche in seguito all’entrata in vigore del primo decreto sicurezza e, dunque, rappresenta oggi lo strumento principale mediante il quale può essere accordata tutela al migrante che fugga dal Paese d’origine per motivi di carattere umanitario.

Research paper thumbnail of La protezione dei migranti ambientali tra giudici e legislatore: il caso italiano

L. Salvadego, M. Savino, E. Scotti (a cura di), Migrazioni e vulnerabilità. La rotta del Mediterraneo centrale, Giappichelli, Torino, 2021

According to recent figures, the Central Mediterranean route will be increasingly used by environ... more According to recent figures, the Central Mediterranean route will be increasingly used by environmental migrants, that is to say victims of desertification and of the rise in temperature, primarily coming from the so-called Sahel belt. In the absence of an international regulation providing for common standards concerning the protection of this special category of migrants, their needs have been safeguarded in Italy by means of humanitarian protection: a tool that was included in the Consolidated Act on Immigration (Testo unico in materia di immigrazione), which allowed the issuing of a stay permit in the presence of “serious reasons, especially of humanitarian nature or resulting from constitutional or international duties of the Italian State”. This provision has been partially repealed by means of the Decree-Law no. 113/2018 (so-called decreto sicurezza); thus, today it is not possible anymore to obtain protection for solely humanitarian reasons; however, in the presence of (constitutional or international) duties to safeguard fundamental rights, the State is not allowed to deny protection. The mentioned Decree-Law, converted into Law no. 132/2018, has introduced in the Italian legal order a series of new stay permits, among which a stay permit “for disasters” («per calamità») has been provided; the wording of the concerned provision, however, shows many limits, that actually make this regulation only the surrogate for the ideal standard of protection of environmental migrants that many scholars have proposed in recent years. Notwithstanding this, it should be noted that the “decreto sicurezza” did not affect art. 20 of the Consolidated Act on Immigration, which allows the Government to grant temporary collective protection for “relevant humanitarian needs”: hence, it cannot be ruled out that the humanitarian protection could possibly “come back” through this channel, thus ensuring protection (also) of environmental migrants who would enter the territory of the Italian Republic.

Research paper thumbnail of «A rabbit remains a rabbit»? L’ultima parola della Corte di giustizia sull’iniziativa dei cittadini europei “One of Us” (nota a Puppinck e a. c. Commissione europea, causa C-418/18 P).

Osservatorio costituzionale, n. 3, 2020

The Court of Justice of the European Union, after being seized according to art. 56 of its Statut... more The Court of Justice of the European Union, after being seized according to art. 56 of its Statute by the organizers of the ECI “One of Us”, has rejected all the grounds of appeal, thus confirming the judgment of first instance and bringing an end to the initiative’s long journey. However, the Court has taken the opportunity to clarify certain aspects regarding the ECI in relation to the Commission’s powers. In particular, it has ultimately confirmed that the Commission’s communication ex art. 10.1(c) of Reg. (EU) no. 211/2011 (now repealed by Reg. (EU) 2019/788) can be subject to judicial review, even as far as political assessments are concerned, but only to verify whether manifest errors have been made. Even though this reasoning may appear acceptable, it still leaves room for criticism, since it doesn’t seem in line with European jurisprudence: in fact, according to the Court, the EU Parliament’s decision on the follow-up to be given to a petition ex art. 4 TEU cannot be subject to judicial review due to the broad political discretion owned by the Institution. Then, the same treatment should be given to the Commission’s communication: once it has provided for a sound motivation of its action, likewise its discretionary political assessment should not be subject to judicial review (not even a limited one).

Research paper thumbnail of Il migrante ambientale dinanzi al giudice e il problema degli obblighi di protezione

Giurisprudenza Costituzionale, n. 3, 2019

Con ordinanza del 18 febbraio 2018, il Tribunale de L’Aquila ha accolto il ricorso presentato da ... more Con ordinanza del 18 febbraio 2018, il Tribunale de L’Aquila ha accolto il ricorso presentato da un cittadino bengalese avverso il diniego espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, accordando al medesimo la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998. Il giudice abruzzese fonda la protezione sull’obbligo internazionale di cui all’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (diritto ad un livello di vita adeguato), il quale troverebbe «riscontro» negli artt. 2 e 32 Cost. In realtà, sarebbe stato più corretto far riferimento all’ art. 12 dello stesso Patto (diritto alla salute), ritenuto dallo stesso Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite un «diritto inclusivo». Tuttavia, se è nel diritto alla salute come inteso dal Patto che risiederebbe il fondamento del riconoscimento della protezione, sarebbe bastato richiamare l’art. 32 Cost.: il giudice, infatti, è costituzionalmente tenuto ad interpretare le disposizioni nazionali in conformità alla portata individuata in sede internazionale. Se ciò che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria sono gli obblighi internazionali e costituzionali da un lato e la presenza di seri motivi umanitari dall’altro, si può dire che il quid della protezione umanitaria consiste nella possibilità di garantire tutela al migrante anche laddove non siano direttamente in questione i suoi «diritti umani inalienabili» (la cui tutela è di per sé imposta dalla Costituzione e dal diritto internazionale), in ragione del quadro sociale, politico e ambientale caratterizzante il suo Paese d’origine, compromesso a tal punto da impedire il rimpatrio del richiedente. L’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 è stato parzialmente abrogato dal d.l. n. 113 del 2018 (c.d. “decreto sicurezza”), convertito nella l. n. 132 del 2018; se l’eliminazione del riferimento agli obblighi internazionali e costituzionali non vale certo a liberare lo Stato dai medesimi, vien da sé che l’unico effetto concreto derivante dall’abrogazione consiste nell’impossibilità di accordare rilevanza alle condizioni oggettive poste a base della richiesta di protezione (ossia ai «seri motivi…di carattere umanitario»), che, forse, in parte “riemergono” nel contesto del nuovo permesso di soggiorno per calamità introdotto dallo stesso d.l. n. 113 del 2018.

Research paper thumbnail of The First Duty of Intelligent Men is the Restatement of the Obvious: ovvero l'abrogazione del reato di ingiuria sul tavolo della Corte costituzionale

Medialaws - Rivista di diritto dei media, n. 2, 2019

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente le disposizioni abrogative... more È inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente le disposizioni abrogative del reato di ingiuria (già art. 594 c.p.) in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. Il principio consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost.-che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante-determina in via generale l'inammissibilità di questioni volte a creare nuove norme penali, a estenderne l'ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore, ovvero ad aggravare le conseguenze sanzionatorie o la complessiva disciplina del reato. Il caso di specie non rientra in alcuna delle ipotesi in base alle quali può eccezionalmente ammettersi un controllo di legittimità con potenziali effetti in malam partem. Il diritto all'onore - oggetto della tutela apprestata dalla disposizione abrogata - è un diritto fondamentale rispetto al quale non sono ravvisabili obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o sovranazionale, che limitino la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle modalità della sua tutela. Quest'ultima, pertanto, ben può essere affidata - oltre che ai tradizionali rimedi aquiliani - a sanzioni pecuniarie di carattere civile sulla base di scelte non censurabili da parte della Corte costituzionale.

Research paper thumbnail of Depenalizzazione dell’ingiuria e (obbligo di) protezione del diritto all’onore: riflessioni a margine di una questione di legittimità costituzionale

Medialaws - Rivista di diritto dei media, n. 3, 2018

Il Giudice di Pace di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione a... more Il Giudice di Pace di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme che hanno depenalizzato l’ingiuria. Secondo il giudice a quo, infatti, il diritto all’onore riceverebbe adeguata tutela esclusivamente per mezzo delle norme penali, le quali sarebbero le uniche in grado di fornire un’idonea protezione ai diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. Inoltre, il legislatore avrebbe dovuto rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo (artt. 10 e 117 Cost.), il quale imporrebbe agli Stati membri, per il tramite dell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di rispettare la dignità umana. Le norme abrogative, poi, avrebbero violato, a detta del giudice rimettente, anche l’art. 3 Cost. (espressione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione), in quanto si è deciso di mantenere nel codice penale il reato di diffamazione (posto a presidio dello stesso diritto tutelato dalla norma abrogata); di conseguenza, l’ordinamento si troverebbe ora ad accordare una differente tutela sostanziale al medesimo diritto, in violazione dei principi citati. L’analisi condotta mostra, tuttavia, come – al netto del rischio di vedersi opporre dalla Corte l’inammissibilità della questione, dal momento in cui le disposizioni abrogative impugnate rientrano a pieno titolo nella categoria delle norme penali “più favorevoli”, cui il giudice delle leggi non estende il suo sindacato – le censure mosse dal giudice a quo possano ritenersi infondate. Infatti, in linea con la teoria degli obblighi di protezione, secondo la quale incomberebbe in capo allo Stato l’obbligo di fornire adeguata tutela avverso le violazioni dei diritti costituzionalmente sanciti, il legislatore sarebbe certamente tenuto a proteggere il diritto in questione (ossia quello all’onore), ma non necessariamente tramite la legge penale. Quest’ultima, infatti, andrebbe utilizzata solo qualora l’assenza di una esplicita incriminazione vada a minare l’efficacia del riconoscimento costituzionale del diritto stesso. Ipotesi, questa, che non pare sussistere nel caso posto all’attenzione della Corte costituzionale.

The Giudice di Pace di Venezia has raised an issue of constitutionality of the rules depenalising the offence of insulting behaviour. According to the referring judge, the right to honor can only be preserved by means of criminal law, which is the only body of rules that gives adequate protection to inviolable rights referred to in the Italian Constitution. Furthermore, the legislature should have complied with obligations arising from the European legal order(arts. 10 and 117 of the Constitution), which demands Member States, through art. 1 of the Charter of fundamental rights of the European Union, to respect human dignity. Moreover, the repealing and depenalising rules are deemed to violate also art. 3 of the Constitution (which is expression of the principles of non-discrimination and reasonableness), given that the offence of defamation (which is set to preserve the same right protected by the offence of insulting behaviour) has been kept in the criminal code; as a result, in the referring judge’s opinion, the legal order is now giving a different substantial protection to the same right, thus violating the above mentioned principles. The performed analysis shows that – after deducing the concrete risk of obtaining a decision that would simply declare the indisputability of the question (since the mentioned depenalising rules can be qualified as “more favourable” criminal law, which is covered, according to the case law of the Constitutional Court, by an absolute immunity from constitutional review) – the allegations made by the referring judge are unfounded. As a matter of fact, according to the theory of the State obligation to protect individuals’ rights, the legislature must give adequate protection to the right at stake, but not necessarily by means of criminal law. The latter, indeed, should be used only when the absence of an incrimination could undermine the effectiveness of the right’s recognition in the Constitution. This, however, doesn’t seem to happen in the analysed case.

Research paper thumbnail of Taricco II: taking (fundamental) rights seriously (Osservazioni a margine della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 dicembre 2017 in causa C-42/17)

Osservatorio Costituzionale, n. 1, 2018

After providing a brief summary of the jurisdictional saga which lies behind the decision concern... more After providing a brief summary of the jurisdictional saga which lies behind the decision concerned, a special focus is devoted to the relevance of the national identity clause (art. 4, para. 2, TEU) and counterlimits in relation to the Taricco II judgment. Given that the objective pursued in this case by the ECJ was a high level of protection of fundamental rights, the recourse to the national identity clause – suggested by the Italian Constitutional Court in its request for a preliminary ruling – seemed rather unappropriate, since: 1) State counterlimits and national identity as provided for by the Treaty are rather different notions; 2) the latter doesn’t include protection of fundamental rights within its material scope, which corresponds to the “fundamental structure, political and constitutional” of the MS. As a consequence, the national identity clause was not taken into account by the EU judges; from this point of view, no europeanization of counterlimits seems to be present in the case at stake. Thus, the ECJ, without embracing the identitarian view of the ICC, decides to give protection to the relevant fundamental rights by assuming that a specific, substantial meaning of legality is part of the constitutional traditions common to the MS and, therefore, constitutes a general principle of the EU. The result of such a reasoning is that the original conflict between a norm provided for by the TFEU and a national supreme principle turns out into a conflict between EU rules (namely, the general principle of legality and art. 325 TFEU). Thus, we are not facing anymore a counterlimits problem, since the CJEU treated the counterlimit “exposed” by the ICC as an EU internal limit. The legal reasoning of the ECJ in Taricco II promotes a high standard of protection of fundamental rights while reaffirming primacy of EU law and fostering a coherent advance of the European integration process.

Book Reviews by Omar Makimov Pallotta

Research paper thumbnail of Calamandrei e l’Europa: lezioni ad uso del (fragile) cittadino globale, recensione a P. Calamandrei, Questa nostra Europa, People, Gallarate, 2020

Il Ponte, n. 1, 2021

According to Piero Calamandrei, federalism is functional to the preservation of peace among peopl... more According to Piero Calamandrei, federalism is functional to the preservation of peace among peoples: this is why the Florentine jurist, just after the end of the Second world war, strove for the inclusion in the Italian Republican Constitution of a clause that would have allowed sovereignty limitations in favor of a supranational level of government and for the start of a European federalizing process to be completed in a reasonably short time. The first objective was achieved, while the second one had to deal with the cowardice of those who preferred functionalism rather than federalism. To this day, we are still paying the price of that watered-down compromise: if the EU seems to hardly plod through the pandemic, it is also because of the limited competencies that a hermaphroditic entity – neither federal State nor international organization – may exercise. Calamandrei’s reflections on Europe and federalism have been recently reproposed in a beautiful book published by “People”, whose reading is capable of providing confirmations to europeist spirits and, at the same time, of shaking eurosceptics’ certainties: in order to answer the complex problems posed by an interconnected world, we must look to (the governance of) interdependence, rather than to independence.

Research paper thumbnail of La cittadinanza di Schrödinger. Recensione a D. Kochenov, Cittadinanza. La promessa di un alchimista, Il Mulino, Bologna, 2020

Rivista di Diritti Comparati, n. 3, 2020

Citizenship is the status certifying full membership to a given community: it is a concept with a... more Citizenship is the status certifying full membership to a given community: it is a concept with a strong identitarian nature, whose potentially discriminatory effects always take second place with respect to the beneficiary ones that, according to many, it would determine. The objective of the volume “Citizenship”, written by Dimitry Kochenov and translated in Italian by the publisher “Il Mulino”, is to bring to light the reasons that had justified the creation of such a concept: in brief, it seems to be an indispensable instrument in the hands of the States, which, according to their tolerance level towards minorities, decide who is entitled to “belong” (or not) to the community concerned. In other words, it is a tool to normalize discrimination and justify exclusion. This dynamic is nowadays challenged by a series of phenomena: first and foremost, the so-called ideology of human rights; however, as long as our world will remain a “States world”, the latter will unlikely give up the instrument that allows them to control the level of homogeneity (and, thus, of governability) of the addressees of authoritative acts.

Other works by Omar Makimov Pallotta

Research paper thumbnail of La protezione temporanea per motivi umanitari nel nuovo sistema di tutela delle persone migranti in Italia

ADiM Blog, 2019

In presenza di eventi di particolare gravità che determinino l’insorgere di esigenze umanitarie, ... more In presenza di eventi di particolare gravità che determinino l’insorgere di esigenze umanitarie, è possibile far ricorso allo strumento della protezione temporanea di cui all’art. 20 del Testo unico in materia di immigrazione. La disposizione non ha subito modifiche in seguito all’entrata in vigore del primo decreto sicurezza e, dunque, rappresenta oggi lo strumento principale mediante il quale può essere accordata tutela al migrante che fugga dal Paese d’origine per motivi di carattere umanitario.

Research paper thumbnail of Transizione ecologica e Costituzione economica nella dimensione nazionale ed europea: convergenze e divergenze

M. Barone, O.M. Pallotta (a cura di), La nuova fase dell'integrazione europea. Stato e società alla prova del Next Generation EU, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024

Il contributo, prendendo le mosse dalla nozione di transizione ecologica, evidenzia come questa r... more Il contributo, prendendo le mosse dalla nozione di transizione ecologica, evidenzia come questa richieda un mutamento radicale del modello di sviluppo in ciascun contesto ordinamentale ove essa si imponga. Tale mutamento si tradurrebbe, nel quadro eurounitario, in una (temporanea?) deroga al regime ordinario di divieto di aiuti di Stato e nell’emersione di un nuovo obiettivo di garanzia di salute degli ecosistemi: novità che determinano una torsione della Costituzione economica europea,
fondata sulla concorrenza, sul mercato e sulla preminenza del pilastro economico dello sviluppo sostenibile (a danno di quello ambientale). A differenza di quanto accaduto sul piano sovranazionale, nel contesto italiano il mutamento di paradigma imposto dalla transizione ecologica si è tradotto anche in una revisione della Costituzione e, in particolare, del “cuore” della Costituzione economica italiana, ovvero l’art. 41. Ciononostante, l’intervento riformatore non sembrerebbe comunque in grado di determinare una funzionalizzazione ab initio della libertà di iniziativa economica e, dunque, l’emersione di un’economia “per l’ambiente”.

Research paper thumbnail of L’agrivoltaico nelle aree urbane e periurbane: disciplina, potenzialità, limiti

G.F. Ferrari (a cura di), Innovazione e sostenibilità per il futuro delle smart cities, Mimesis, Milano-Udine, 2023

Il contributo prende le mosse dall’analisi del complesso rapporto intercorrente tra l’esigenza di... more Il contributo prende le mosse dall’analisi del complesso rapporto intercorrente tra l’esigenza di contrastare i cambiamenti climatici per mezzo della c.d. “decarbonizzazione” e la necessità, al tempo stesso, di salvaguardare la food security (e il suo risvolto prescrittivo, ovvero il diritto al cibo). Quest’ultimo aspetto, in particolare, è compromesso dal diffondersi delle tecnologie fotovoltaiche e dall’installazione “a terra” dei relativi impianti in aree agricole, le quali ultime vengono così sottratte alla loro destinazione naturale – ovvero la coltivazione a fini alimentari – per essere sacrificate
“sull’altare” della transizione ecologica. Ciò premesso, nel contributo si evidenzia come l’agrivoltaico, ovvero il sistema che permette la generazione di energia da fonte rinnovabile senza compromettere l’attività agricola (grazie all’installazione di pannelli solari ad un’altezza ragguardevole da terra), rappresenti la soluzione ideale per riportare in condizioni di equilibrio il rapporto tra decarbonizzazione e sicurezza alimentare. In particolare, si mette in luce come tale sistema sia contemporaneamente capace
di apportare benefici alla produzione energetica e a quella alimentare (in particolare laddove si selezionino colture capaci di trarre giovamento dall’ombreggiatura creata dai pannelli). L’agrivoltaico appare, inoltre, idoneo all’installazione non soltanto nelle aree rurali, ma anche in quelle periurbane
(determinando, ad esempio, un minore impatto paesaggistico e favorendo la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, grazie alla vicinanza di tali zone alle aree industriali e residenziali cittadine) e in quelle urbane (trovando spazio sui c.d. “tetti verdi” delle megalopoli, contribuendo così alla riduzione
del c.d. urban heat island effect, all’efficientamento energetico degli edifici e all’accorciamento della filiera agroalimentare). Il contributo procede, poi, all’analisi del quadro normativo che disciplina l’agrivoltaico in Italia: si prende atto, da un lato, del legame “a doppio filo” tra la regolamentazione vigente e gli incentivi ad hoc previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e, dall’altro lato, della sostanziale riconduzione normativa della specie-agrivoltaico al genere-fotovoltaico (opzione, questa, non priva di conseguenze rilevanti e già presa in esame dalla più recente giurisprudenza
amministrativa).

Research paper thumbnail of Prime opportunità per le comunità energetiche rinnovabili in Provincia di Teramo

E. Di Salvatore (a cura di), Il futuro delle comunità energetiche. profili giuridici e soluzioni, Milano, Giuffrè, 2023

Il contributo ha lo scopo di approfondire il ruolo svolto dall'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente... more Il contributo ha lo scopo di approfondire il ruolo svolto dall'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Teramo nel promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. In particolare, ci si interroga sulla più idonea forma giuridica per le Comunità energetiche rinnovabili in fase di costituzione in Provincia di Teramo, con particolare riguardo alla CER che si intende promuovere presso il Comune di Castelli. Lo studio, che muove dalla discrezionalità che la direttiva (UE) 2018/2001 e il decreto che la recepisce (d.lgs. n. 199/2021) lasciano nelle mani dei promotori delle CER in relazione alla forma giuridica che queste devono assumere (fatto salvo il requisito
della soggettività giuridica e dell’assenza di lucro quale scopo principale dell’entità), perviene alla seguente conclusione: la forma giuridica della CER va scelta alla luce della “composizione” della medesima, ovvero della natura dei membri della stessa (solo persone fisiche e amministrazioni pubbliche, persone fisiche e imprese, persone fisiche, imprese e amministrazioni pubbliche): tra le diverse opzioni, la società cooperativa è quella che meglio si addice alle CER “complesse”, mentre l’associazione è quella che meglio si adatta alle CER più “snelle”: in quest’ultimo caso è raccomandata la procedura di riconoscimento dell’associazione, che permette – a fronte di un esborso non eccessivo – di salvaguardare il patrimonio di chi agisce in nome e per conto della CER da eventuali aggressioni di creditori, nell’ipotesi in cui il patrimonio dell’associazione dovesse risultare incapiente.

Research paper thumbnail of Dalla protezione umanitaria alla protezione speciale: ovvero, la ricaduta della tutela del migrante ambientale entro l'ambito di applicazione del non-refoulement

O.M. Pallotta (a cura di), Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere. Problemi giuridici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022

Il contributo intende svolgere un’analisi critica delle diverse fasi che hanno caratterizzato la ... more Il contributo intende svolgere un’analisi critica delle diverse fasi che hanno caratterizzato la tutela dei migranti ambientali nell’ordinamento italiano, facilitando l’emersione delle principali problematiche di carattere giuridico. Nello specifico, si evidenzia come, in seguito all’entrata in vigore del “Decreto Lamorgese”, la tutela di coloro che fuggono dai disastri naturali possa passare attraverso il principio di non-refoulement, come confermato dalla Corte di Cassazione.

The paper aims to critically retrace the steps that have characterized the protection of environmental migrants in the Italian legal system, thus allowing the unveiling of the most important legal problems related to the subject matter of the essay. Specifically, it highlights how, following the entry into force of the “Decreto Lamorgese”, the protection of those fleeing natural disasters can pass through the principle of non-refoulement, as confirmed by the Court of Cassation.

Research paper thumbnail of Democrazia protetta e forze politiche antisistema: il caso del Partito Comunista Rumeno (di nuovo) all'attenzione dei giudici di Strasburgo

Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 2022

Con decisione del 21 dicembre 2021, la Corte EDU ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la... more Con decisione del 21 dicembre 2021, la Corte EDU ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la Romania promosso dal Comitato di organizzazione e registrazione del Partito Comunista Rumeno (PCR), la cui richiesta di iscrizione nel registro dei partiti politici era stata rifiutata dall’autorità giudiziaria nazionale anche in ragione dell’affinità ideologica con il “vecchio” PCR guidato da Ceaușescu. Tuttavia, le condizioni in cui versava il PCR al momento della richiesta di registrazione (numero limitatissimo di iscritti, basso consenso nel Paese) non sembravano tali da poter permettere l’attuazione del suo programma politico e, dunque, da determinare un rischio imminente per la tenuta dell’ordinamento democratico rumeno.

By means of a decision issued on December 21st 2021, the ECtHR has deemed inadmissible an application filed by the Committee for the organisation and registration of the Romanian Communist Party (RCP), whose national application for registration on the list of political parties had been rejected, also due to its ideological affinities with the “old” RCP led by Ceaușescu. However, RCP’s overall conditions at the time of the registration request (few members, very little popular support) were not such as to allow
the implementation of its political program and, thus, to determine an imminent risk to the soundness of the Romanian democratic order.

Research paper thumbnail of Diritti di libertà e diritti sociali: dalle origini alla Costituzione repubblicana

AA.VV, Viva la Costituzione. Come i ragazzi vivono la nostra Carta fondamentale, Giuffrè, Milano, 2022

Il contributo intende ripercorrere le tappe che hanno condotto al riconoscimento e alla garanzia ... more Il contributo intende ripercorrere le tappe che hanno condotto al riconoscimento e alla garanzia dei diritti di libertà e dei diritti sociali previsti dalla Costituzione repubblicana, prendendo le mosse dagli esiti dei moti liberali per giungere, infine, all'attuale tutela multilivello dei diritti fondamentali.

Research paper thumbnail of Fighting Europarties' Democratic Backsliding: Arguments for a Multilevel Approach

T. Groppi, V. Carlino, G. Milani (eds.), Framing and Diagnosing Constitutional Degradation: A Comparative Perspective, Consulta Online, Genova, 2022

According to art. 3, para. 1, point c) of Regulation (EU, Euratom) no. 1141/2014 on the statute a... more According to art. 3, para. 1, point c) of Regulation (EU, Euratom) no. 1141/2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations, «[a political alliance that wishes to apply to register as a European political party] must observe, in particular in its programme and in its activities, the values on which the Union is founded, as expressed in art. 2 TEU (…)». For this reason, the same Regulation provides for an ad hoc verification procedure (art. 10, para. 3 and 4) that may end with the deregistration of a transnational political alliance which is deemed to violate EU's founding values. This article aims at understanding whether European political parties showing complicity with their "illiberal" member parties (such as EPP and ECR with regard to, respectively, Fidesz and PiS) can be targeted by means of the horizontal rule of law oversight mechanism. Although - at least at first reading - legislation currently in force seems to take a "unit" approach that leaves no room for assessment of national (member) parties' behaviour, at a closer look, the formulation of art. 3, para. 1, point c) of the 2014 Regulation does not seem to completely prevent a "multilevel" approach: in fact, by stating that Europarties must respect EU's founding values «in particular» in their programmes and activities, the provision allows the Authority for European political parties and European political foundations to: 1) assess transnational alliances' actions/omissions aimed at condoning or conniving members' activities that favour the erosion of liberal democracy at the national level; 2) consider such attitudes as evidence of an EU values breach. However, the above clearly suggests that the scope of art. 3, para. 1, point c) should be more clearly set out, in order to determine the relevance of the national party dimension when it comes to verifying transnational alliances' observance of art. 2 TEU.

Research paper thumbnail of Influenze orlandiane nella teoria dello Stato del “primissimo” Capograssi

Costituzionalismo.it, n. 1, 2022

Giuseppe Capograssi è considerato tra i maggiori filosofi del diritto italiani del Novecento. All... more Giuseppe Capograssi è considerato tra i maggiori filosofi del diritto italiani del Novecento. Allievo di Vittorio Emanuele Orlando, fondatore della Scuola italiana del diritto pubblico, il giovane abruzzese fu tra i giuristi che si cimentarono con il complesso tema della “crisi” dello Stato all’alba del Primo conflitto mondiale. Fu l’ascolto della prolusione orlandiana del 1910 su Lo Stato e la realtà ad indurre Capograssi a scrivere una tesi di laurea sul rapporto tra lo Stato e la storia. Il denso elaborato, di circa cento pagine, è tutto ispirato alla Filosofia della pratica di Croce, ma presenta chiari “echi” orlandiani. Prendendo le mosse dall’analisi dei rapporti tra Stato, diritto e società negli scritti di Orlando, il contributo intende mettere in luce i “punti di contatto” tra l’elaborazione del caposcuola siciliano e l’aurorale riflessione capograssiana, destinata a mutare profondamente con la pubblicazione del Saggio sullo Stato nel 1918.

Giuseppe Capograssi is one of the most prominent 20th-century Italian philosophers of law. Student of Vittorio Emanuele Orlando, founder of the Italian school of public law, the young legal scholar was among those who engaged with the complex topic of the “crisis” of the State at the dawn of the First World War. The inaugural lecture on State and reality that Orlando held in 1910 led Capograssi to write a dissertation on the relationship between State and history. In the dense text, which is about one hundred pages long and is inspired by Croce’s Philosophy of the Practical, echoes of Orlando’s theories are clearly present. Starting from an analysis concerning the relationship between State, law and society in the writings of Orlando, the paper aims to highlight the points of contact between the thought of the Sicilian professor and Capograssi’s auroral reflection, which would have later radically changed with the publication in 1918 of the Essay on the State.

Research paper thumbnail of La tutela del risparmio quale controlimite all'applicazione delle norme europee in materia di risoluzione delle crisi bancarie

Italian Papers on Federalism, n. 2, 2021

Una delle contromisure attivate a livello sovranazionale in seguito alla crisi economico-finanzia... more Una delle contromisure attivate a livello sovranazionale in seguito alla crisi economico-finanziaria è stata l’istituzione dell’Unione bancaria europea: un complesso e articolato sistema avente quale fine la riduzione del rischio sistemico per il tramite di una vigilanza accentrata sugli istituti bancari e di una nuova procedura di risoluzione degli enti in dissesto. Quest’ultima, introdotta con la Direttiva BRRD e il Regolamento SRM, è ispirata al principio dell’internalizzazione delle perdite: se in passato la regola seguita è stata quella del bail-out, ovvero del salvataggio delle banche attraverso il ricorso al denaro dei contribuenti, le disposizioni approvate nel 2014 introducono la regola del bail-in: ciò significa che le perdite di un istituto in dissesto devono essere sopportate in primo luogo dai creditori della banca, compresi i correntisti (ovvero titolari di depositi per somme superiori a centomila euro). Tale regola parrebbe porsi in contrasto con numerosi precetti contenuti nella Costituzione italiana, compreso quello espresso dall’art. 47, comma 1, a norma del quale «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito». Infatti, se da un lato parrebbe ragionevole addossare le perdite della banca ad azionisti ed obbligazionisti, i quali possono essere considerati investitori consapevoli del rischio assunto nel momento dell’acquisto del titolo, dall’altro lato, non essendo il semplice deposito bancario una forma rischiosa di investimento, far sopportare le perdite anche ai correntisti determinerebbe una compromissione del principio della tutela del risparmio. Pertanto, la tutela del risparmio potrebbe configurarsi come controlimite all’applicazione delle norme europee in materia di risoluzione degli enti in dissesto. Tale tutela è indissolubilmente legata alla dimensione sociale che emerge dalla Carta costituzionale italiana: dimensione, questa, che rappresenta il valore sotteso al medesimo art. 47, oltre che a numerose altre disposizione contenute nella Carta costituzionale. Infatti, come si evince dallo stesso dibattito svoltosi in Assemblea costituente, la tutela del risparmio non mira a salvaguardare il mero (e statico) accantonamento di risorse, ma ha lo scopo di garantire, attraverso l’inserimento delle medesime nel ciclo economico, una equa distribuzione della proprietà e l’esercizio della libertà di intrapresa economica. Obiettivi che non potrebbero certo essere vanificati dalla normativa approvata in sede europea.

One of the many countermeasures adopted at the supranational level in the wake of the economic and financial crisis is the establishment of the European Banking Union: a complex system aimed at reducing the so-called systemic risk by means of a centralised supervision on banking institutions and a new procedure concerning the resolution of failing or likely to fail entities. The latter, introduced by means of the BRRD Directive and the SRM Regulation, is inspired by the principle of internalisation of banks’ losses. While in the past banking institutions were rescued by resorting to taxpayers’ money (bail-out), legislation approved in 2014 introduces the bail-in: that is to say, losses must be faced in the first place by creditors, including depositors (for amounts over 100.000 Euros). This rule seems to conflict with many provisions of the Italian Constitution, including art. 47, which states as follows: «the Republic encourages and safeguards savings in all forms. It regulates, coordinates and oversees the operation of credit». As a matter of fact, if on the one hand shouldering the burden of losses on shareholders and bondholders would seem reasonable, given that they both have knowingly undertaken a high risk, on the other hand, since a bank deposit cannot be labeled as a risky investment, shouldering the same losses on depositors would determine impairment of the protection of savings principle. Thus, the latter might be considered as a “counterlimit” to the application of EU rules concerning the resolution of failing banks. The protection of savings is inextricably linked to the social dimension that emerges from the Italian Constitution: a dimension that is exactly the value underlying art. 47 (and other provisions included in the Constitutional charter). In fact, as evidenced by the debate in the Italian Constituent Assembly, the protection of savings is not merely aimed at safeguarding the resources (statically) set aside, but rather at ensuring – by means of the insertion of those resources into the economic cycle – an equal distribution of property as well as the exercise of the freedom of economic initiative. Goals that cannot be in any way undermined by the provisions approved at the EU level.

Research paper thumbnail of Spagna

E. Di Salvatore (a cura di), Sistemi costituzionali europei, Giuffrè, Milano, 2021

Il contributo ha ad oggetto l’esperienza costituzionale spagnola. Si prendono in esame le tappe p... more Il contributo ha ad oggetto l’esperienza costituzionale spagnola. Si prendono in esame le tappe principali della storia costituzionale del Paese, a partire dall’approvazione della Costituzione di Cadice, passando per la proclamazione della prima e della seconda Repubblica, per finire con il periodo buio del franchismo e la successiva entrata in vigore della Costituzione del 1978, tuttora vigente. Ampio spazio è dedicato alla tutela dei diritti fondamentali (per il tramite del giudizio di amparo ordinario e costituzionale), allo “Stato sociale e democratico di diritto” di cui all’art. 1 Cost., ai problemi legati allo Stato autonomico (compreso il tema delle rivendicazioni indipendentiste catalane), alla forma di governo, con particolare riguardo all’impatto determinato dall’emersione dei c.d. “nuovi partiti” (Podemos, Ciudadanos, Vox), agli istituti di garanzia e, soprattutto, ai rapporti tra Spagna e Unione europea, rispetto ai quali svolge un ruolo di primaria importanza la giurisprudenza del Tribunal Constitucional.

The paper aims at analyzing the entire constitutional experience of Spain. All the key milestones of the Spanish constitutional history are considered, starting from the approval of the Constitution of Cádiz, passing through the first and second Republic, to end up with the dark period of Francoism and the subsequent entry into force of the 1978 Constitution. A large space is dedicated to the protection of fundamental rights (by means of the ordinary and constitutional recurso de amparo), the “Social and democratic State, subject to the rule of law” ex art. 1 of the Constitution, the problems linked to the “Estado autonómico” (included the Catalan independentist claims), the form of government, with special regard to the impact on the latter of the so-called “new parties” (Podemos, Ciudadanos, Vox), the constitutional guarantee bodies and, especially, the relations between Spain and the European Union, often shaped by the case-law of the Tribunal Constitucional.

Research paper thumbnail of La protezione temporanea per motivi umanitari nel sistema di tutela delle persone migranti delineato dal Decreto sicurezza I

A. Bufalini, G. Del Turco, F.L. Gatta, M. Savino, F.V. Virzì, D. Vitiello (a cura di), Annuario ADiM 2020. Raccolta di scritti di diritto dell’immigrazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021

In presenza di eventi di particolare gravità che determinino l’insorgere di esigenze umanitarie, ... more In presenza di eventi di particolare gravità che determinino l’insorgere di esigenze umanitarie, è possibile far ricorso allo strumento della protezione temporanea di cui all’art. 20 del Testo unico in materia di immigrazione. La disposizione non ha subito modifiche in seguito all’entrata in vigore del primo decreto sicurezza e, dunque, rappresenta oggi lo strumento principale mediante il quale può essere accordata tutela al migrante che fugga dal Paese d’origine per motivi di carattere umanitario.

Research paper thumbnail of La protezione dei migranti ambientali tra giudici e legislatore: il caso italiano

L. Salvadego, M. Savino, E. Scotti (a cura di), Migrazioni e vulnerabilità. La rotta del Mediterraneo centrale, Giappichelli, Torino, 2021

According to recent figures, the Central Mediterranean route will be increasingly used by environ... more According to recent figures, the Central Mediterranean route will be increasingly used by environmental migrants, that is to say victims of desertification and of the rise in temperature, primarily coming from the so-called Sahel belt. In the absence of an international regulation providing for common standards concerning the protection of this special category of migrants, their needs have been safeguarded in Italy by means of humanitarian protection: a tool that was included in the Consolidated Act on Immigration (Testo unico in materia di immigrazione), which allowed the issuing of a stay permit in the presence of “serious reasons, especially of humanitarian nature or resulting from constitutional or international duties of the Italian State”. This provision has been partially repealed by means of the Decree-Law no. 113/2018 (so-called decreto sicurezza); thus, today it is not possible anymore to obtain protection for solely humanitarian reasons; however, in the presence of (constitutional or international) duties to safeguard fundamental rights, the State is not allowed to deny protection. The mentioned Decree-Law, converted into Law no. 132/2018, has introduced in the Italian legal order a series of new stay permits, among which a stay permit “for disasters” («per calamità») has been provided; the wording of the concerned provision, however, shows many limits, that actually make this regulation only the surrogate for the ideal standard of protection of environmental migrants that many scholars have proposed in recent years. Notwithstanding this, it should be noted that the “decreto sicurezza” did not affect art. 20 of the Consolidated Act on Immigration, which allows the Government to grant temporary collective protection for “relevant humanitarian needs”: hence, it cannot be ruled out that the humanitarian protection could possibly “come back” through this channel, thus ensuring protection (also) of environmental migrants who would enter the territory of the Italian Republic.

Research paper thumbnail of «A rabbit remains a rabbit»? L’ultima parola della Corte di giustizia sull’iniziativa dei cittadini europei “One of Us” (nota a Puppinck e a. c. Commissione europea, causa C-418/18 P).

Osservatorio costituzionale, n. 3, 2020

The Court of Justice of the European Union, after being seized according to art. 56 of its Statut... more The Court of Justice of the European Union, after being seized according to art. 56 of its Statute by the organizers of the ECI “One of Us”, has rejected all the grounds of appeal, thus confirming the judgment of first instance and bringing an end to the initiative’s long journey. However, the Court has taken the opportunity to clarify certain aspects regarding the ECI in relation to the Commission’s powers. In particular, it has ultimately confirmed that the Commission’s communication ex art. 10.1(c) of Reg. (EU) no. 211/2011 (now repealed by Reg. (EU) 2019/788) can be subject to judicial review, even as far as political assessments are concerned, but only to verify whether manifest errors have been made. Even though this reasoning may appear acceptable, it still leaves room for criticism, since it doesn’t seem in line with European jurisprudence: in fact, according to the Court, the EU Parliament’s decision on the follow-up to be given to a petition ex art. 4 TEU cannot be subject to judicial review due to the broad political discretion owned by the Institution. Then, the same treatment should be given to the Commission’s communication: once it has provided for a sound motivation of its action, likewise its discretionary political assessment should not be subject to judicial review (not even a limited one).

Research paper thumbnail of Il migrante ambientale dinanzi al giudice e il problema degli obblighi di protezione

Giurisprudenza Costituzionale, n. 3, 2019

Con ordinanza del 18 febbraio 2018, il Tribunale de L’Aquila ha accolto il ricorso presentato da ... more Con ordinanza del 18 febbraio 2018, il Tribunale de L’Aquila ha accolto il ricorso presentato da un cittadino bengalese avverso il diniego espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, accordando al medesimo la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998. Il giudice abruzzese fonda la protezione sull’obbligo internazionale di cui all’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (diritto ad un livello di vita adeguato), il quale troverebbe «riscontro» negli artt. 2 e 32 Cost. In realtà, sarebbe stato più corretto far riferimento all’ art. 12 dello stesso Patto (diritto alla salute), ritenuto dallo stesso Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite un «diritto inclusivo». Tuttavia, se è nel diritto alla salute come inteso dal Patto che risiederebbe il fondamento del riconoscimento della protezione, sarebbe bastato richiamare l’art. 32 Cost.: il giudice, infatti, è costituzionalmente tenuto ad interpretare le disposizioni nazionali in conformità alla portata individuata in sede internazionale. Se ciò che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria sono gli obblighi internazionali e costituzionali da un lato e la presenza di seri motivi umanitari dall’altro, si può dire che il quid della protezione umanitaria consiste nella possibilità di garantire tutela al migrante anche laddove non siano direttamente in questione i suoi «diritti umani inalienabili» (la cui tutela è di per sé imposta dalla Costituzione e dal diritto internazionale), in ragione del quadro sociale, politico e ambientale caratterizzante il suo Paese d’origine, compromesso a tal punto da impedire il rimpatrio del richiedente. L’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 è stato parzialmente abrogato dal d.l. n. 113 del 2018 (c.d. “decreto sicurezza”), convertito nella l. n. 132 del 2018; se l’eliminazione del riferimento agli obblighi internazionali e costituzionali non vale certo a liberare lo Stato dai medesimi, vien da sé che l’unico effetto concreto derivante dall’abrogazione consiste nell’impossibilità di accordare rilevanza alle condizioni oggettive poste a base della richiesta di protezione (ossia ai «seri motivi…di carattere umanitario»), che, forse, in parte “riemergono” nel contesto del nuovo permesso di soggiorno per calamità introdotto dallo stesso d.l. n. 113 del 2018.

Research paper thumbnail of The First Duty of Intelligent Men is the Restatement of the Obvious: ovvero l'abrogazione del reato di ingiuria sul tavolo della Corte costituzionale

Medialaws - Rivista di diritto dei media, n. 2, 2019

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente le disposizioni abrogative... more È inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente le disposizioni abrogative del reato di ingiuria (già art. 594 c.p.) in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. Il principio consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost.-che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante-determina in via generale l'inammissibilità di questioni volte a creare nuove norme penali, a estenderne l'ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore, ovvero ad aggravare le conseguenze sanzionatorie o la complessiva disciplina del reato. Il caso di specie non rientra in alcuna delle ipotesi in base alle quali può eccezionalmente ammettersi un controllo di legittimità con potenziali effetti in malam partem. Il diritto all'onore - oggetto della tutela apprestata dalla disposizione abrogata - è un diritto fondamentale rispetto al quale non sono ravvisabili obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o sovranazionale, che limitino la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle modalità della sua tutela. Quest'ultima, pertanto, ben può essere affidata - oltre che ai tradizionali rimedi aquiliani - a sanzioni pecuniarie di carattere civile sulla base di scelte non censurabili da parte della Corte costituzionale.

Research paper thumbnail of Depenalizzazione dell’ingiuria e (obbligo di) protezione del diritto all’onore: riflessioni a margine di una questione di legittimità costituzionale

Medialaws - Rivista di diritto dei media, n. 3, 2018

Il Giudice di Pace di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione a... more Il Giudice di Pace di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme che hanno depenalizzato l’ingiuria. Secondo il giudice a quo, infatti, il diritto all’onore riceverebbe adeguata tutela esclusivamente per mezzo delle norme penali, le quali sarebbero le uniche in grado di fornire un’idonea protezione ai diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. Inoltre, il legislatore avrebbe dovuto rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo (artt. 10 e 117 Cost.), il quale imporrebbe agli Stati membri, per il tramite dell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di rispettare la dignità umana. Le norme abrogative, poi, avrebbero violato, a detta del giudice rimettente, anche l’art. 3 Cost. (espressione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione), in quanto si è deciso di mantenere nel codice penale il reato di diffamazione (posto a presidio dello stesso diritto tutelato dalla norma abrogata); di conseguenza, l’ordinamento si troverebbe ora ad accordare una differente tutela sostanziale al medesimo diritto, in violazione dei principi citati. L’analisi condotta mostra, tuttavia, come – al netto del rischio di vedersi opporre dalla Corte l’inammissibilità della questione, dal momento in cui le disposizioni abrogative impugnate rientrano a pieno titolo nella categoria delle norme penali “più favorevoli”, cui il giudice delle leggi non estende il suo sindacato – le censure mosse dal giudice a quo possano ritenersi infondate. Infatti, in linea con la teoria degli obblighi di protezione, secondo la quale incomberebbe in capo allo Stato l’obbligo di fornire adeguata tutela avverso le violazioni dei diritti costituzionalmente sanciti, il legislatore sarebbe certamente tenuto a proteggere il diritto in questione (ossia quello all’onore), ma non necessariamente tramite la legge penale. Quest’ultima, infatti, andrebbe utilizzata solo qualora l’assenza di una esplicita incriminazione vada a minare l’efficacia del riconoscimento costituzionale del diritto stesso. Ipotesi, questa, che non pare sussistere nel caso posto all’attenzione della Corte costituzionale.

The Giudice di Pace di Venezia has raised an issue of constitutionality of the rules depenalising the offence of insulting behaviour. According to the referring judge, the right to honor can only be preserved by means of criminal law, which is the only body of rules that gives adequate protection to inviolable rights referred to in the Italian Constitution. Furthermore, the legislature should have complied with obligations arising from the European legal order(arts. 10 and 117 of the Constitution), which demands Member States, through art. 1 of the Charter of fundamental rights of the European Union, to respect human dignity. Moreover, the repealing and depenalising rules are deemed to violate also art. 3 of the Constitution (which is expression of the principles of non-discrimination and reasonableness), given that the offence of defamation (which is set to preserve the same right protected by the offence of insulting behaviour) has been kept in the criminal code; as a result, in the referring judge’s opinion, the legal order is now giving a different substantial protection to the same right, thus violating the above mentioned principles. The performed analysis shows that – after deducing the concrete risk of obtaining a decision that would simply declare the indisputability of the question (since the mentioned depenalising rules can be qualified as “more favourable” criminal law, which is covered, according to the case law of the Constitutional Court, by an absolute immunity from constitutional review) – the allegations made by the referring judge are unfounded. As a matter of fact, according to the theory of the State obligation to protect individuals’ rights, the legislature must give adequate protection to the right at stake, but not necessarily by means of criminal law. The latter, indeed, should be used only when the absence of an incrimination could undermine the effectiveness of the right’s recognition in the Constitution. This, however, doesn’t seem to happen in the analysed case.

Research paper thumbnail of Taricco II: taking (fundamental) rights seriously (Osservazioni a margine della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 dicembre 2017 in causa C-42/17)

Osservatorio Costituzionale, n. 1, 2018

After providing a brief summary of the jurisdictional saga which lies behind the decision concern... more After providing a brief summary of the jurisdictional saga which lies behind the decision concerned, a special focus is devoted to the relevance of the national identity clause (art. 4, para. 2, TEU) and counterlimits in relation to the Taricco II judgment. Given that the objective pursued in this case by the ECJ was a high level of protection of fundamental rights, the recourse to the national identity clause – suggested by the Italian Constitutional Court in its request for a preliminary ruling – seemed rather unappropriate, since: 1) State counterlimits and national identity as provided for by the Treaty are rather different notions; 2) the latter doesn’t include protection of fundamental rights within its material scope, which corresponds to the “fundamental structure, political and constitutional” of the MS. As a consequence, the national identity clause was not taken into account by the EU judges; from this point of view, no europeanization of counterlimits seems to be present in the case at stake. Thus, the ECJ, without embracing the identitarian view of the ICC, decides to give protection to the relevant fundamental rights by assuming that a specific, substantial meaning of legality is part of the constitutional traditions common to the MS and, therefore, constitutes a general principle of the EU. The result of such a reasoning is that the original conflict between a norm provided for by the TFEU and a national supreme principle turns out into a conflict between EU rules (namely, the general principle of legality and art. 325 TFEU). Thus, we are not facing anymore a counterlimits problem, since the CJEU treated the counterlimit “exposed” by the ICC as an EU internal limit. The legal reasoning of the ECJ in Taricco II promotes a high standard of protection of fundamental rights while reaffirming primacy of EU law and fostering a coherent advance of the European integration process.

Research paper thumbnail of Calamandrei e l’Europa: lezioni ad uso del (fragile) cittadino globale, recensione a P. Calamandrei, Questa nostra Europa, People, Gallarate, 2020

Il Ponte, n. 1, 2021

According to Piero Calamandrei, federalism is functional to the preservation of peace among peopl... more According to Piero Calamandrei, federalism is functional to the preservation of peace among peoples: this is why the Florentine jurist, just after the end of the Second world war, strove for the inclusion in the Italian Republican Constitution of a clause that would have allowed sovereignty limitations in favor of a supranational level of government and for the start of a European federalizing process to be completed in a reasonably short time. The first objective was achieved, while the second one had to deal with the cowardice of those who preferred functionalism rather than federalism. To this day, we are still paying the price of that watered-down compromise: if the EU seems to hardly plod through the pandemic, it is also because of the limited competencies that a hermaphroditic entity – neither federal State nor international organization – may exercise. Calamandrei’s reflections on Europe and federalism have been recently reproposed in a beautiful book published by “People”, whose reading is capable of providing confirmations to europeist spirits and, at the same time, of shaking eurosceptics’ certainties: in order to answer the complex problems posed by an interconnected world, we must look to (the governance of) interdependence, rather than to independence.

Research paper thumbnail of La cittadinanza di Schrödinger. Recensione a D. Kochenov, Cittadinanza. La promessa di un alchimista, Il Mulino, Bologna, 2020

Rivista di Diritti Comparati, n. 3, 2020

Citizenship is the status certifying full membership to a given community: it is a concept with a... more Citizenship is the status certifying full membership to a given community: it is a concept with a strong identitarian nature, whose potentially discriminatory effects always take second place with respect to the beneficiary ones that, according to many, it would determine. The objective of the volume “Citizenship”, written by Dimitry Kochenov and translated in Italian by the publisher “Il Mulino”, is to bring to light the reasons that had justified the creation of such a concept: in brief, it seems to be an indispensable instrument in the hands of the States, which, according to their tolerance level towards minorities, decide who is entitled to “belong” (or not) to the community concerned. In other words, it is a tool to normalize discrimination and justify exclusion. This dynamic is nowadays challenged by a series of phenomena: first and foremost, the so-called ideology of human rights; however, as long as our world will remain a “States world”, the latter will unlikely give up the instrument that allows them to control the level of homogeneity (and, thus, of governability) of the addressees of authoritative acts.

Research paper thumbnail of La protezione temporanea per motivi umanitari nel nuovo sistema di tutela delle persone migranti in Italia

ADiM Blog, 2019

In presenza di eventi di particolare gravità che determinino l’insorgere di esigenze umanitarie, ... more In presenza di eventi di particolare gravità che determinino l’insorgere di esigenze umanitarie, è possibile far ricorso allo strumento della protezione temporanea di cui all’art. 20 del Testo unico in materia di immigrazione. La disposizione non ha subito modifiche in seguito all’entrata in vigore del primo decreto sicurezza e, dunque, rappresenta oggi lo strumento principale mediante il quale può essere accordata tutela al migrante che fugga dal Paese d’origine per motivi di carattere umanitario.

Research paper thumbnail of I partiti politici europei ai tempi della crisi dello Stato di diritto in UE: una strada lastricata di buone intenzioni

Diritti Comparati, 2018

The rule of law backsliding happening in some constituent parts of the EU has an impact also on E... more The rule of law backsliding happening in some constituent parts of the EU has an impact also on European political parties. As a matter of fact, they must respect - just as Member States - the values on which the EU itself is founded.

The article's objective is to analyze whether the tolerant behavior of the EPP and ACRE towards their illiberal members (respectively the Hungarian Fidesz and the Polish PiS) is a sufficient condition for starting the verification procedure (aimed at assessing whether they are still compliant with the values listed in art. 2 TEU) provided for by Regulation no. 1141/2014 as amended in 2018. The procedure may end with the de-registration of the European alliances, but it seems to be still too politicized, since any objection raised by the European Parliament or the Council is capable to stop the process.

Research paper thumbnail of La nuova fase dell'integrazione europea. Stato e società alla prova del Next Generation EU

M. Barone, O.M. Pallotta (a cura di), La nuova fase dell'integrazione europea. Stato e società alla prova del Next Generation EU, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024

Il presente volume raccoglie gli atti del Convegno “La nuova fase dell’integrazione europea. Stat... more Il presente volume raccoglie gli atti del Convegno “La nuova fase dell’integrazione europea. Stato e società alla prova del Next Generation EU”, svoltosi presso l’Università degli Studi del Molise il 17 e 18 novembre 2022.
Il Convegno si è basato sul presupposto che con il programma “Next Generation EU”, volto a fronteggiare la crisi generata dalla pandemia, il processo di integrazione sia entrato in una nuova fase: i contributi qui pubblicati sono accomunati dall’obiettivo di scorgerne la direzione.

Research paper thumbnail of Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere. Problemi giuridici

O.M. Pallotta (a cura di), Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere. Problemi giuridici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022

Il presente volume intende proporre un’analisi giuridica di due profili di vulnerabilità connessi... more Il presente volume intende proporre un’analisi giuridica di due profili di vulnerabilità connessi ai fenomeni migratori: da un lato, l’emergenza climatica, che induce ogni anno milioni di persone ad abbandonare i rispettivi Paesi d’origine, rendendo così necessaria la predisposizione, da parte degli Stati d’approdo e delle istituzioni sovranazionali, di idonei strumenti a tutela dei diritti di costoro; dall’altro lato, la questione del genere, con particolare riguardo alla condizione delle donne migranti, in relazione alla quale gli ordinamenti giuridici paiono dimostrare una sempre maggiore (ma forse non ancora sufficiente) sensibilità. I contributi raccolti hanno il pregio di far emergere i punti di contatto tra vulnerabilità climatica e vulnerabilità di genere: infatti, nei territori funestati da eventi naturali disastrosi, sono in primo luogo le donne a subire gli effetti devastanti di tali avvenimenti, avendo meno chances, rispetto agli uomini, di trovare rifugio, di reperire fonti di sostentamento alternative, di fuggire.