LEGGE 10 FEBBRAIO 1992 (original) (raw)

CAPO I

NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Denominazione di origine e indicazione geografica tipica
1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualit� e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.
2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
3. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.
4. Le �bevande di fantasia a base di vino� le �bevande di fantasia provenienti dall'uva�, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonch� i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.

Art. 2
Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonch� le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralit� di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarit� ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica propriet�, che diano un prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, pu� riconoscersi al vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione pi� restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esistente o di una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona pu� precedere o seguire quello della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti,
2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti al comma I n�, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

Art. 3
Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
1. Le denominazioni di origine e, le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
denominazioni di origine controllata (DOC);
indicazioni geografiche tipiche (IGT).
2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC e le IGT.
3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia perdesignare i VQPRD (vini di qualit� prodotti in regioni determinate). I vini possono altres� utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualit� prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla Comunit� economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorosi di qualit� prodotti in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualit� prodotti in regioni determinate). Le definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.
La menzione IGT pu� essere sostituita dalla menzione �Vin de, pays� per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione �Landweine� per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Art. 4
Ambiti territoriali
1. Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.
2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma I possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali, purch� i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree pi� ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purch� espressamente previste e pi� rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purch� vengano associate alla relativa denominazione di origine. Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
4. Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura DOCG o DOC, da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC sono ammesse deroghe se giustificate da comprovati motivi storici ed economici e purch� previste dal disciplinare. L'impiego del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, ed � abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.

Art. 5
Specificazioni e menzioni

1. La specificazione �classico� � riservata ai vini non spumanti della zona di origine pi� antica ai quali pu� essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC. Per il Chianti classico questa zona storica � quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932.
2. La menzione �riserva� � attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalit�, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse.
3. La menzione �novello� � riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE.
4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previsti per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione �classico�, ai fini dell'applicazione delle norme di recepimento della normativa della CEE o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore

OMISSIS

CAPO III

ANALISI CHIMICO-FISICA ED ESAME ORGANOLETTICO

Art. 13
Analisi chimico-fisica ed esame organolettico
1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame � condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC,
2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma I � effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma I � effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'articolo 15.
3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.
4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.
5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.
6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, � adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonch� per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.
7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possono verificarsi all'estero.
8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia

CAPO IV

RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE SUPERFICI ABILITATE
E DENUNCE DI PRODUZIONE

Art. 14
Denuncia delle superfici vitate
1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionale, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG, DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala l:25.000, destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGF.
2. Il catasto dei vigneti di cui al comma I � parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le modalit� per la denuncia di cui al comma 1.
4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

Art. 15
Albo dei vigneti ed elenco delle vigne
1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione, del vitigno o dalle altre tipologia disciplinate.
2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, � adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

OMISSIS

CAPO VIII

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI

Art. 22
Designazione e presentazione dei vini
Il Ministro dell'agricoltura, e delle foreste disciplina con proprio decreto, in conformit� alla normativa della CEE, le modalit� di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vino, di capacit� non superiore a cinque litri.

Art. 23
Recipienti dei vini e contrassegno di Stato
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma, la tipologia la capacit�, i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione d origine.
2. La tappatura �a fungo� e a �gabbietta� � riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra vini spumanti e frizzanti della stessa origine.
3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacit� no superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato i modo tale d impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegni stesso. Esso � fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonch� le modalit� per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non pu� essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo � fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 24
Impiego delle denominazioni geografiche

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformit� a quanto stabilito nei decreti medesimi.
2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 � vietato qualificare, direttamente e indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nome geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, � fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 10.
4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilit� di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi pi� antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste pu�, con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per una massimo di 10 anni.
5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilit� di impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica tipica. .
6. L'uso, effettuato con qualunque modalit�, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e I GT costituisce dichiarazione di conformit� del vino alla indicazione e denominazione usata.
7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un .,vino DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva localit�, anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facolt� di utilizzare le menzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, lettere e), d), f) ed h), primo e terzo alinea, del citato regolamento CEE n. 2392/89. E comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigni.

Art. 25
Vini frizzanti

1. I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici o nomi di vitigni.
2. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici, e nomi di vitigni solo se in abbinamento ad un nome geografico.
3. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino IGT o ad un vino DOCG o DOC come unica tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione.
4. Alle procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi geografici e di altre menzioni aggiuntive si applicano le stesse disposizioni previste per le DOCG, le DOC e le IGT.
5. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geografico la designazione deve essere completata da una delle menzioni: �IGT�, �DOC�, �DOCG� conformemente alla categoria di appartenenza e secondo le norme previste dalla presente legge in materia di presentazione e di designazione di tali vini.

Art. 26
Vini liquorosi
1. Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai VQPRD possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini IGT o gi� riconosciuti DOCG o DOC qualora le suddette tipologie siano tradizionali ed espressamente previste e regolamentare nell'ambito delle rispettive denominazioni.
2. � altres� consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le suddette tipologie come vini IGT o vini DOCG o DOC.
3. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa della CEE � in ogni caso obbligatorio, in sede di designazione, specificare espressamente l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.

OMISSIS

LEGGE 16 giugno 1998, n. 193.
Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' sostituito dal seguente:
" 5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG,
sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purche' le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione puo' essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick