Appunti sulle fonti del diritto del periodo 2020-2023, tra crisi, emergenze e squilibri della forma di governo (original) (raw)
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Le fonti del diritto: legislazione emergenziale e riforme costituzionali
il Mulino, 2022
Nel corso degli ultimi anni l’entrata in vigore di un’ampia legislazione emergenziale e l’approvazione di specifiche riforme costituzionali hanno rappresentato due aspetti di grande rilevanza per il dibattito pubblico, oltre che per la riflessione giuspubblicistica del nostro Paese. Data l’incidenza di questi fenomeni nell’ambito delle trasformazioni giuridico-istituzionali che di recente hanno caratterizzato (e ancora contraddistinguono) il nostro ordinamento, ad essi saranno dedicate le riflessioni contenute in questo capitolo; così, nella prima parte (paragrafi 2 ss.) ci si focalizzerà sulle dinamiche normative che hanno caratterizzato la gestione dell’emergenza epidemiologica; nella seconda (paragrafi 3 ss.) ci si soffermerà invece sulle riforme costituzionali approvate e su quelle attualmente in discussione in sede parlamentare.
2022
Il contributo intende analizzare, in chiave critica, l’evoluzione dei “nuovi” equilibri istituzionali prodottosi a seguito dell’emersione della “questione pandemica” in Italia, tra primazia del ruolo dell’esecutivo e crisi della centralità dell’organo assembleare. La crisi sanitaria ha contribuito alla ridefinizione di un nuovo equilibrio relazionale tra Governo e Parlamento e, al contempo, acuito il percorso accidentato del regionalismo italiano, a vent’anni dalla riforma costituzionale del 2001. Parimenti, l’emergenza pandemica ha prodotto una intensa e problematica torsione nell’ordinato quadro delle fonti del diritto, legittimando deroghe di dubbia compatibilità costituzionale, giustificate con l’intento di fronteggiare, efficacemente e rapidamente, gli effetti nefasti che la pandemia ha prodotto nel corpo sociale ed economico. Le presenti note sottendono la necessità di un riequilibrio strutturale dei rapporti tra governo e Parlamento, ponendo al centro la necessità di costituzionalizzare la “procedura d’emergenza” che, anche in circostanze critiche, non ponga in secondo piano il ruolo essenziale degli organismi elettivi, specie laddove la crisi involga la contrazione di diritti e libertà fondamentali dei cittadini.
Verso le fonti estetiche del diritto
Le fonti estetiche del diritto: i nomogrammi, 2022
Verso le fonti estetiche del diritto: nomogrammi, tra comando e consiglio. Una prospettiva particolare di estetica giuridica proviene dallo storico del diritto canonico e psicoanalista francese contemporaneo Pierre Legendre, che proietta un sistema di fonti da sovrapposizionare a quello classicamente testuale.
Osservatorio sulle fonti, 2020
Sommario 1. Emergenza "simmetrica" e clausole generali costituzionali sull'emergenza.-2. Il "doppio canale" dell'emergenza in Francia: clausole costituzionali ed état d'urgence legislativo.-3. La reazione normativa francese all'emergenza sanitaria del 2020. Il nuovo état d'urgence sanitaire nel sistema delle fonti.-4. La lezione francese sul "rendimento" delle clausole costituzionali sull'emergenza. La garanzia costituzionale ed il rischio del "fucile di Čechov". Abstract This article starts from the fact that the Italian Constitution does not provide for a clause governing states of emergency, although the constitutional and administrative rulings has defined over time the constitutional dimensions of the emergency in our system. The absence of a constitutional clause on the emergency has often been assumed as one of the reasons that caused-during the 2020 health emergency a certain degree of confusion in the source system and an excessive centralization of powers in the hands of the government. That said, the article examines the reaction of the French legal system to the emergency induced by the Covid-19 epidemic with the aim to verify whether and to what extent the presence of explicit constitutional provisions on the emergency has affected the regulatory management of the emergency itself. The paper concludes that the presence of constitutional clauses does not always seem able to prevent the emergence of special emergency regimes, rising from the specificity of the particular emergency. Suggerimento di citazione P. MILAZZO, Le fonti del diritto e le diverse risposte ad una emergenza simmetrica: qualche lezione francese sul "rendimento" delle clausole di emergenza costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020. Disponibile in: http://www.osservatoriosullefonti.it * Il contributo costituisce la rielaborazione della relazione tenuta al webinar "Le fonti normative dell'emergenza", organizzato dalla Rivista e svoltosi il 30 aprile 2020. Esso è aggiornato al 20 giugno 2020.
Consiglio era solito istituire dei comitati ad hoc, diversi per composizione e funzioni, che fossero di supporto all'azione della Commissione. I comitati della «comitologia» (si preferirà per semplicità questa dizione, in luogo del più ampolloso «comitatologia» talora adoperato nella prassi istituzionale italiana) si sono instaurati con una certa regolarità fin dai primi anni '60, allo scopo di provvedere all'attuazione materiale di settori del diritto comunitario mediante una struttura che, pur lasciando incisivi poteri d'impulso al livello sovranazionale, consentisse un agevole raccordo con le amministrazioni nazionali, dalle quali provenivano, per la gran parte, i membri dei comitati stessi. Una bibliografia sugli sviluppi del fenomeno sarebbe forse presuntuosa in questa sede; in lingua italiana si menzioni, per completezza e brevità, fra gli altri, G. DELLA CANANEA, Cooperazione ed integrazione nel sistema amministrativo delle Comunità Europee: la questione della «comitologia », in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, 656 ss. Sul sistema dei comitati -di cui fanno parte innumerevoli strutture anche estranee alla «comitologia» -ed i suoi effetti per la costruzione di un'amministrazione integrata fra i livelli europeo e nazionale, operativa «per collegi», ex multis M. SAVINO, I comitati nell'Unione Europea. La collegialità amministrativa negli ordinamenti compositi, 2005.
2019 – T. Mazzarese, Le fonti del diritto e il loro (dis)ordine.pdf
Lo Stato, 2019
Prendendo come punto di riferimento e di riferimento il volume di A. Morrone, Le fonti normative (2018), in queste pagine, dopo alcune notazioni preliminari sulla scelta della locuzione “fonti normative”, si prenderanno in esame due profili del (dis)ordine delle fonti. Il primo, relativo a dubbi e incertezze sull’individuazione e selezione delle forme di produzione giuridica, riguarda, in particolare, la perplessità (i) se sia opportuno scegliere di restringere il campo d’analisi solo alla triangolazione fra diritto interno statale, diritto regionale e diritto internazionale o (ii) se sia invece necessario interrogarsi anche sui condizionamenti che, sulle forme e i modi di tale triangolazione, possono determinare altre forme di produzione giuridica oggi sempre più presenti e pervasive nella regolamentazione di molte materie. Il secondo profilo riguarda invece tre ordini di interrogativi, di carattere giusfilosofico e giuspolitico, sollecitati dalla proliferazione, ad oggi priva di qualsiasi regimentazione, di forme di produzione giuridica; tre ordini di interrogativi, distinti ma fra loro non irrelati, relativi (i) a quello che può essere denominato “disordinamento giuridico” e alla necessità di un nuovo apparato teorico-concettuale per renderne conto; (ii) al preteso “attivismo” dei giudici nazionali e internazionali, e, non ultimo, (iii) ai rischi della “tenuta” del principio della separazione dei poteri.
Si chiamano fonti del diritto gli atti o i fatti che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Requisiti delle norme giuridiche sono la generalità e l'astrattezza.