Derivati come clausole: l’arrocco delle sezioni unite dinanzi al leasing indicizzato (original) (raw)
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2023
Il commento, muovendo dalla decisione delle Sezioni Unite sui leasing indicizzati al franco svizzero, riflette sull’influenza che la clausola di indicizzazione produce sulla struttura e la funzione del negozio. La critica muove dalla qualificazione che la sentenza fa dell’obbligazione indicizzata come obbligazione di valore. La diversa ricostruzione propone di qualificare la clausola di indicizzazione secondo le regole sulla determinazione dell’oggetto del contratto. Moving from the Italian Supreme Court of Cassation’s decision on leases indexed to the Swiss franc, the analysis focuses on the influence that indexation clauses produce on the structure and function of the obligation. The core of the critic questions the association established between indexed obligations and obligations of value. The paper discusses an alternative proposal to qualify indexation clauses according to the rules on the determination of the content of contract.
Leasing -Leasing finanziario -Mancata consegna della cosa -Clausola che trasferisce il rischio all'utilizzatore -Validità -Esclusione (cod. civ., artt. 1375, 1463, 1469 bis) Nell'operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede perciò il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 cod. civ., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole.
Le clausole claims made di nuovo al vaglio delle sezioni unite: tanti punti oscuri e due proposte
Il Foro Italiano, 2018
Il saggio commenta criticamente la soluzione proposta dalla Suprema Corte a tenore della quale il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made non è soggetto al test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, sicché la tutela del contraente assicurato può realizzarsi sui piani della responsabilità risarcitoria precontrattuale (anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose), della nullità, anche parziale, per difetto di causa in concreto e della conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva
La clausola rischio cambio nei contratti di leasing
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2019
La clausola di indicizzazione dei pagamenti che fa riferimento al rapporto di cambio tra valute nel contratto di leasing opera in maniera autonoma, quindi assume causa propria rispetto al contratto ed avendo natura atipica e` soggetta al giudizio di cui all’art. 1322 cod. civ. e risulta non meritevole di tutela quando introduca elementi di prevaricazione di una delle parti contrastanti con i principi di solidarieta` e parita` dei contraenti del nostro ordinamento.
Rilevazione in bilancio del leasing secondo l’Exposure Draft “Leases”
Nell'agosto del 2010 lo IASB e il FASB hanno pubblicato l'Exposure Draft (ED) " Leases " con l'obiettivo di modificare i criteri di contabiliz-zazione delle operazioni di leasing. I due Standard Setter prevedono di pubblicare, entro il 2012, un nuovo principio contabile che sostituirà lo IAS 17, Leases. Il nuovo documento richiede al locatario di applicare un unico modello contabile, il right of use model, per tutti i contratti di leasing e al locatore di scegliere tra due metodi di rilevazione alter-nativi: il performance obligation model, nell'ipotesi in cui il locatore conservi un'esposizione significativa ai rischi e ai benefici connessi al bene locato, e il derecognition model, in caso contrario.
Art. 160 bis Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità 1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo (1) . 2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnicorealizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. 4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste (2) . 4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti (3) . 4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera (4) . 4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario (5) .