Un’Azione Comunitaria per Agevolare il Coordinamento tra gli Ordinamenti Fiscali degli Stati Membri (original) (raw)

2007, Rivista di Diritto Tributario Internazionale

La Comunicazione della Commissione sul Coordinamento dei Sistemi d’Imposizione Diretta: Una Nuova Tappa nella Strategia di Cooperazione tra la Commissione Europea e gli Stati Membri. Il Trattato CE vieta ogni forma di discriminazione nei confronti dei soggetti comunitari che svolgono un’attività economica nel Mercato interno. Gli articoli del Trattato CE in materia di libertà fondamentali trovano diretta applicazione e – creando diritti soggettivi – possono essere invocati dai contribuenti in qualsiasi procedimento giurisdizionale contenzioso. Il divieto di operare discriminazioni tra contribuenti ha generato un numero sempre più alto di controversie. Questo fatto ha indotto la Commissione europea, ad effettuare qualche cambio tattico nella sua strategia di coordinamento delle politiche fiscali, volta a rendere la fiscalità diretta comunitaria più consona alle esigenze del Mercato interno. Per il vero, il concetto di “coordinamento” non nasce con la Comunicazione che in questa sede si commenta, ma è stato promosso dalla Commissione europea già qualche anno addietro, con esiti sostanzialmente positivi, che hanno consentito, nel 2003, l’approvazione di un pacchetto fiscale formato non soltanto da strumenti giuridici tipici del diritto comunitario, come le direttive “fiscalità del risparmio” e “interessi e canoni”, ma altresì su uno strumento innovativo, un gentlemen’s agreement di natura essenzialmente politica, come il “codice di condotta sulla tassazione delle imprese” il cui buon funzionamento è tutt’ora affidato ad un costante coordinamento tra gli Stati membri, in sede di Consiglio U.E. Come la Commissione ha rilevato, a più riprese, in questi ultimi anni, se l’armonizzazione comporta la creazione di un insieme condiviso di norme comunitarie che si sostituiscono alla legislazione nazionale, il concetto di coordinamento si basa sugli ordinamenti legislativi nazionali, al fine di renderli compatibili con il Trattato CE e tra di loro. Lo scopo dell’azione di coordinamento non è quello di sostituire i sistemi fiscali nazionali esistenti con un unico sistema comunitario, ma piuttosto di assicurarsi che tali sistemi nazionali possano operare insieme senza che si producano frizioni. D’altronde, in materia di fiscalità diretta, un’azione non-legislativa – di semplice coordinamento – sembra attualmente offrire qualche probabilità in più di successo. Sul piano politico, infatti, le opportunità di un intervento legislativo a livello comunitario sono veramente limitate, soprattutto a causa dell’ineludibile requisito dell’unanimità al Consiglio dell’Unione europea.