La disposizione di preferenza del testatore (original) (raw)
comparazione e diritto civile, 2019
Abstract
Il diritto successorio \ue8 governato da numerose istanze: tra i contrapposti interessi che connotano la materia spiccano, da un lato, la possibilit\ue0 per il de cuius di esplicare la propria autonomia privata disponendo delle proprie situazioni soggettive; dall\u2019altro, per\uf2, il rispetto del limite che l\u2019autonomia del de cuius non pu\uf2 valicare integrato dalla tutela dei legittimari. Nel rispetto del diritto alla legittima \u2013 espressione della solidariet\ue0 familiare \u2013 il testamento, pur con i noti limiti, rappresenta lo strumento principe nel valorizzare l\u2019autonomia privata sotto il versante mortis causa. Tra le diverse modalit\ue0 tramite le quali si pu\uf2 valorizzare l\u2019autonomia del testatore vi \ue8 la disposizione di preferenza, regolata dal secondo comma dell\u2019art. 558 c.c.: la norma \u2013 nel disciplinare le modalit\ue0 di riduzione delle disposizione testamentarie \u2013 sancisce che \u2039\u2039se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari\u203a\u203a. Tale previsione attribuisce rilievo alla volont\ue0 del testatore, salvaguardando \u2013 nei limiti della disponibile \u2013 le disposizioni predilette dallo stesso. Rilevante \ue8, dunque, indagare i crismi in presenza dei quali la fattispecie pu\uf2 stimarsi integrata e le conseguenze a essa connesse
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