Il budget e i modelli organizzativi ex d.lgs. 231 NT+ Diritto (original) (raw)
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Codici etici e modelli organizzativi 231
Giurisprudenza italiana, 2024
La decisione in esame suggella, in sede di legittimità, una prassi consolidata nel contesto aziendale, ossia il fatto che i Codici etici costituiscono un elemento essenziale dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente previsti dalla disciplina ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. L'ordinanza costituisce quindi un valido spunto per rammentare brevemente il ruolo dei Codici etici nel contesto dell'autoregolamentazione societaria e le loro caratteristiche essenziali, con alcuni cenni al profilo sanzionatorio e di responsabilità già affrontati in dottrina.
Il bilancio civilistico dopo il D. Lgs. n. 6/2003
2012
Il bilancio civilistico, disciplinato, nei suoi due prospetti contabili, dagli articoli 2424 e 2425 c. c. , ha da sempre avuto una doppia natura: in effetti, la prassi economica ha usato in particolare il prospetto del Conto economico anche come base di calcolo per le imposte di competenza dell'esercizio, nonostante che la dottrina più accreditata abbia da sempre sottolineato la completa estraneità di una tale finalità al documento di cui sopra.Per certi versi, anche dopo il D. Lgs. 127/1991, che ha introdotto nel nostro paese il formato di Stato Patrimoniale e Conto Economico secondo le indicazioni della IV Direttiva CEE, il legislatore non ha potuto – o voluto – eliminare del tutto l'influenza fiscale dal bilancio civilistico. Una tale "mancanza" è stata però evitata dal legislatore delegato del 2003, il quale ha nettamente vietato ogni influenza di natura fiscale nel bilancio civilistico, sancendo così una definitiva separazione degli schemi di cui all'art. ...
Assetti organizzativi e sistema monistico
2015
SOMMARIO: 1. Premessa. Il sistema dei controlli societari e le sue esigenze di razionalizzazione.-2. La nozione di controllo in relazione all'obbligo di corretta amministrazione e di predisporre assetti organizzativi adeguati.-3. Il controllo sull'adeguatezza degli assetti organizzativi.-4. I primi (piccoli) passi verso una semplificazione dei controlli.-5. Il sistema monistico quale "assetto organizzativo adeguato"?-6. Le non insuperabili critiche all'adozione del sistema monistico.-7. Alcuni suggerimenti per un potenziamento del Comitato per il controllo sulla gestione.-8. Conclusioni. (*) Intervento svolto nell'ambito dei Seminari celebrativi per i 40 anni dell'istituzione della Consob «Amministrazione e controllo nelle società quotate: prospettive di riforma», Roma 6 giugno 2014. (1) Vale a dire la riforma di Wall Street, emanata nel luglio 2010 dal governo statunitense, in risposta agli scandali finanziari che avevano colpito il paese negli anni precedenti ed alla conseguente crisi economica globale, «to promote the financial stability of the United States by improving accountability and transparency in the financial system, to end "too big to fail", to protect the American taxpayer by ending bailouts, to protect consumers from abusive financial services practices». 526/I dinnanzi ad un caso di "elefantiasi normativa" (2), che rischia esclusivamente di ingessare i controlli entro schemi formali eccessivamente rigidi ed inidonei a fronteggiare la realtà dei mercati. Per rendersi conto di tale sovrabbondanza è sufficiente gettare un rapido sguardo al catalogo dei soggetti che siedono al tavolo dei controlli societari: tavolo che si rivela piuttosto affollato da "commensali" vari. Fra i convitati, un ruolo di primo piano spetta ovviamente al Collegio sindacale che rappresenta il vertice del sistema di controllo e, affrancato dai compiti di revisione contabile, ha oggi la mansione di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione e sul rispetto di legge e statuto; con la l. n. 39/2010, inoltre, sono state attribuite a tale organo anche la qualifica e le funzioni di comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Operano poi, funzioni di controllo, taluni comitati interni costituiti in seno al Consiglio d'amministrazione (anche in applicazione delle best practices o di norme di autoregolamentazione), fra cui particolare rilievo ha assunto il Comitato controllo e rischi, disciplinato dall'art. 7 del Codice di Autodisciplina. Accanto a tali comitati, sempre in posizione di ausilio nei confronti del Consiglio di amministrazione, va menzionato altresì l'Organismo di vigilanza e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 (le cui funzioni oggi possono essere affidate al Collegio sindacale), con l'incarico di vigilare sui modelli organizzativi di prevenzione dei reati implicanti la responsabilità amministrativa dell'ente. Ma non è tutto. Al tavolo dei controlli societari seggono ancora: a) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (art. 154-bis t.u.f., introdotto dall'art. 14, l. n. 262/2005; b) gli amministratori indipendenti (anche organizzati in Comitato), ai quali competono specifici poteri di indirizzo e controllo nella galassia delle operazioni con parti correlate ed interessate; c) i soggetti che svolgono le funzioni aziendali di controllo indicate dal Regolamento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007, vale a dire risk management, compliance ed internal audit. Da ultimo, occorre segnalare come lo stesso consiglio d'amministrazione, quale organo di supervisione strategica, eserciti forme di controllo, essendo incaricato di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Il sistema di controllo sopra sintetizzato, dunque, si presenta frammentario, frastagliato e sovrabbondante. In particolare, è difficoltoso individuare le relazioni ed i compiti spettanti a ciascun organo, così come pare arduo determinare il contenuto, la frequenza e la tipologia dei flussi informativi tra i vari soggetti; il tutto a detrimento dell'incisività e dell'efficacia dei controlli. Non stupisce, pertanto, che-dinanzi ad un panorama così confusosempre più imprese guardino al controllo interno come ad una serie di fastidiosi (2) Così si è significativamente espresso lo stesso Presidente: VEGAS, Discorso del presidente al mercato finanziario tenuto all'Incontro annuale con il mercato finanziario in data 5 maggio 2014, 11.
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L’iniziativa legislativa popolare nella recente esperienza italiana – L’istituto nella prospettiva dei costituenti – Configurazione giuridica e istituzionale dell’iniziativa popolare – Titolarità, contenuto ed efficacia della medesima – Effetti della presentazione alle Camere dei progetti popolari – L’inadeguatezza dei regolamenti parlamentari – L’attuazione legislativa dell’iniziativa popolare: la l. n. 352 del 1970 – Opportunità di una valorizzazione dell’iniziativa legislativa popolare nell’ordinamento costituzionale
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