LA MONOGRAFIA DI SANTI ROMANO E L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO PARLAMENTARE, OGGI (original) (raw)

Brani da DIRITTO ROMANO E DIRITTO MODERNO

… 53. Bodin: sovranità e "leggi" romane Nei Sei libri dello Stato, di Jean Bodin (1530-1596, il capitolo intitolato "Della sovranità" (lib. I, cap. VIII, edizione 1583) si apre con questa secca definizione: "Per sovranità s'intende quel potere assoluto e perpetuo ch'è proprio dello Stato [Republique]" 1 . Di seguito Bodin scrive: "essa [la sovranità] è chiamata dai latini maiestas, dai Greci 'ακρα` 'εξουσία, κυρία 'αρχή, κύριον πολίτευµα; dagli Italiani 'signoria', parola che essi usano tanto parlando di privati quanto di coloro che maneggiano gli affari di Stato; gli Ebrei la chiamano tomech šebet, ossia supremo comando". E poi: "ma ciò che qui occorre è formularne la definizione, perché tale definizione non c'è stato mai giurista né filosofo politico che l'abbia data, e tuttavia è questo il punto più importante e più necessario a comprendersi in qualsiasi trattazione sullo Stato" 2 .

REPUBBLICA DOMINICANA: UN CASO DI SEGREGAZIONE MODERNA

Repubblica Dominicana: Un caso di segregazione moderna

Pochi conoscono il clima di apartheid in cui vivono decine di migliaia di persone in questo angolo dei Caraibi. L’ultimo rapporto annuale della Commissione Interamericana dei Diritti Umani include la Repubblica Dominicana in una “lista nera” di Paesi osservati speciali per quanto riguarda i diritti umani, per “la persistenza della problematica strutturale relazionata con la discriminazione contro persone nate in territorio dominicano con ascendenza haitiana, o percepite come tali”. Questo studio tramite l'utilizzo del modello di Schelling per lo studio della segregazione, racconta i possibili effetti e scenari su di uno spazio 2D rappresentativo dell'Isola Hispaniola.

INSEGNE E LEGITTIMAZIONE NELL’IMPERO ROMANO

Le insegne degli imperatori romani costituiscono un tema insidioso. Ogni tentativo di interpretare il valore di questi simboli, anche solo su un piano formale, non può infatti prescindere da una riflessione sull'essenza di ciò che essi rappresentano. Attributi ed emblemi regali compongono un sistema codificato, che rimanda a un complesso di entità astratte: i poteri (e le virtù) del re, e le relazioni che questi poteri intrattengono con quelli riconosciuti ad altri soggetti (il popolo, il senato, la divinità...). A Roma, la dimensione "significata" dalle insegne dell'imperatore non è, almeno per quanto riguarda l'aspetto politico, uno spazio ordinato geometricamente, una volta per tutte. Com'è noto, anzi, il fondamento di molte prerogative rivendicate dai Cesari appare ambiguo, mutevole, e comunque problematico. Studiare le insegne significa quindi addentrarsi in un terreno disagevole, ove si è continuamente costretti a calibrare lo scarto tra il visibile e l'arcanum, tra facciata "costituzionale" e realtà monarchica. In tale contesto, questioni a prima vista marginali, come l'uso di un particolare tipo di scettro, possono divenire l'occasione per contrapporre diverse concezioni storiografiche sulla natura profonda della sovranità imperiale, sui suoi presupposti politico-giuridici, ideologici o religiosi. Non sorprende perciò che una storia complessiva delle insegne, come del cerimoniale romano, aspetti ancora di esser scritta 1 . 1 Fondamentali sono la sezione dedicata al problema da Mommsen nello Staatsrecht (1887), e due saggi di A. Alföldi (1934 e 1935, che costituiscono di fatto una monografia, l'unica ad oggi nel suo genere, sul cerimoniale e sulle insegne a Roma): nelle differenze che caratterizzano l'interpretazione delle diverse insegne dei due studiosi si riconosce una sostanziale divergenza -sebbene spesso non affermata esplicitamente -nella concezione del potere imperiale. Grande risonanza ha avuto anche il contributo di W. Ensslin per la Cambridge Ancient History (1939, che tuttavia si basa largamente sugli studi di Alföldi). Tra i lavori recenti si segnala soprattutto il libro di S. MacCormack (1981) e i volumi sui busti monetari di P. Bastien (1992/4). Teja 1993 e Kolb 2001 (limitatamente al tardo impero) offrono utili sintesi. Un interessante tentativo di definire alcune linee del problema in Arslan 2003. Ulteriore bibliografia è citata nelle note che seguono (oltre che in Panella, 000). Le insegne dei basileis bizantini -non solo per la presenza di un'ampia documentazione specifica -sono state più approfonditamente studiate.

IL DIRITTO PARLAMENTARE "SPERIMENTALE"

Osservatorio sulle fonti, 2021

Sommario 1. Introduzione: l'espansione del diritto parlamentare "sperimentale".-2. Se il diritto parlamentare "sperimentale" possa costituire una nuova ed autonoma categoria di fonti di matrice fattuale.-3. Il diritto sperimentale come intersezione non perfettamente coincidente fra procedure informali e regole transitorie.-4. I casi di sperimentalità: l'abbozzo di un primo precedente in materia di sindacato ispettivo.-4.1. Segue: in materia di interventi incidentali.-4.2. In materia di pubblicità dei lavori parlamentari.-4.3. Sui lavori del Comitato per la legislazione.-4.4. In materia di raccordo fra la Camera dei Deputati e l'Unione Europea.-4.5. In materia di contabilità e bilancio.-4.6. In materia di deontologia: l'approvazione in via sperimentale del codice di condotta.-5. Ulteriori casi minori di sperimentalità deliberati dal Senato.-6. La sperimentazione coordinata: il caso della funzione consultiva della Commissione Affari costituzionali conseguente alla riforma del Titolo V.-7. Alcune (in)costanti del diritto parlamentare "sperimentale".-8. La sperimentazione "formalizzata": due esempi italiani e un caso tratto da un ordinamento straniero.-9. Arrendersi all'abbandono dei regolamenti o ritrovare la legalità persa: un dilemma.

LA LEGITTIMAZIONE DELL'IMPERO E DEL POPOLO ROMANO PRESSO DANTE

DANTE, 2009

Alla memoria di Filippo Clerici S. J. e Michelangelo Picone, amici e maestri, e della loro umanità riconciliata, «oggi» trasfigurata. «Dico igitur ad questionem quod romanus populus de iure, non usurpando, Monarche offitium, quod "Imperium" dicitur, sibi super mortales omnes ascivit» Mn. II, iii, I1 [...]la santa lotta di cui parlo, Fedra, ha i suoi re che la guidano, ma sono poeti e santi e creatori e tutti cui l'aspra febbre de l'ignoto morda. (Lauro De Bosis, Icaro, Atto i, 52)2 er comprendere Dante e l'evoluzione della sua teoresi politica biso-gna riappropriarsi di alcuni parametri intrinseci all'immaginario col-lettivo dell'intellettuale medievale e ridurre, così facendo, il diaframma che ci allontana dal sommo poeta e dalla sua interpretazione del mondo. Ma pure bisogna considerare lo scarto e la distanza di quel poeta che fu bandito dalla sua città e la cui opera politica fu in seguito condannata e sottoposta a censura. Il che significa, in prima istanza, occuparsi del con-testo culturale nel quale Dante viveva e dei testi dei quali egli si 'cibava', nella consapevolezza che quanto egli scriveva, nel contempo, credeva e vi-veva ma pure riformulava e rigenerava.3 Bisogna, dunque, concretamente

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO MATTEO MARRONE

agendi ! diritto oggettivo ! norma, regola di condotta Facultas agendi ! diritto soggettivo ! pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, cui corrisponde il dovere di soddisfarla da parte di altri. Potestà : potere che un soggetto può esercitare su altri a prescindere dall'altrui volontà. Facoltà : possibilità riconosciuta e garantita al titolare di un diritto soggettivo. Dovere giuridico: posizione giuridica soggettiva passiva correlata al diritto soggettivo altrui. Onere : sacrificio che il diritto soggettivo addossa a un soggetto affinché possa conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio. Il diritto romano si sviluppa dal 754 a.C. al 565 d.C. (morte di Giustiniano). Ius ! ricorre nei significati di potestà, diritto oggettivo, soggettivo…situazione giuridica soggettiva… nelle fonti più antiche indica la situazione giuridica che si realizza concretamente in dipendenza di certi atti. Il diritto privato è il settore dello ius che regola i rapporti tra individui in quanto tali; il diritto pubblico è il settore dello ius che regola l'organizzazione e il funzionamento della collettività, i rapporti tra collettività e singoli (ius del populus Romanus). Periodi diritto romano ➢ Età arcaica 754 a.C. -metà III sec. a.C.

IL DIRITTO PER L " OGGI

La crisi della democrazia rappresentativa e della giustizia richiedono di configurare un nuovo 'modello' per le società contemporanee, da configurare partendo dai cardini della democrazia partecipativa e dalle forme di controllo del potere elaborate nell'esperienza giuridica romana, restituendo al giurista il ruolo di ineliminabile protagonista.