Cornici di "famiglia" nel diritto penale italiano (original) (raw)
L’ambito “famiglia” nei contesti extragiuridici implica, anzitutto, l'an della vita con riferimento a condizioni della creazione-origine della vita stessa, cioè tra l’altro l'ambiente umano origine e, assieme, modalità di formazione di tale ambiente, comprese competenze e modalità concernenti l’atto (pro-)creativo, le quali scaturiscono in guisa sempra nuova dal progresso scientifico e tecnologico. Al contempo, l’ambito “famiglia” abbraccia lo sviluppo-mantenimento della vita nell'ambiente umano più prossimo, di origine e/o no, quindi coinvolge le condizioni almeno elementari di qualità della vita nella dimensione della coesistenza. Vi è però estrema difficoltà di definire l'entità familiare. Varie “famiglie” si propongono, quali raggruppamenti o comunità formate da persone legate o da rapporto di parentela (vincolo c.d. del sangue o altri intesi come equivalenti) oppure di affinità o di coniugio o anche di semplice affetto, o da rapporti similari. Trattasi di gruppi sociali caratterizzati eventualmente da convivenza e/o legami patrimoniali e eventualmente finalizzati o alla riproduzione e/o alla cooperazione economica e/o al mantenimento e cura di interessi affettivi e/o spirituali in genere. Il diritto, compreso il diritto penale che dovrebbe fornire tassi molto alti di certezza e garanzia, non dà un effetivo, particolare ordine di principio, perché riflette quasi impotente il pluralismo extragiuridico e l’incessante, impredeterminabile mutevolezza dei rapporti sociali familiari, mentre talvolta addirittura propone modelli chiamati familiari ma privi di corrispondente qualificazione extragiuridica. Soprattutto di fronte al progresso scientifico e tecnologico applicato al “fare famiglia”, anche il diritto penale assiste allo sgretolamento delle sue tradizionali categorie, risalenti ad elaborazioni otto-novecentesche. Ma persevera nel valersene anche tramite aporetici, comunque maldestri e parziali aggiornamenti, perlopiù dettati da demagogia e/o da mancati potenziamenti di altri plessi giuridici, anziché rinunciarvi considerando meglio soltanto le esigenze reali di tutela degli interessi fondamentali dell’individuo umano. Nel quadro della tutela penale di questi interessi, la considerazione del contesto familiare non è necessaria ad una adeguata tipizzazione delle incriminazioni. Semmai potrebbe prudentemente esser fatta rilevare sui fronti della mitigazione del trattamento punitivo e della non punibilità in genere. E non è tollerabile che il modello punitivo degli obblighi patrimoniali di origine “familiare” continui a fungere da maschera malfunzionante dell’omesso risanamento di una giustizia civile ormai agonizzante.