Ricerca, informazione e dissemination in diritto processuale civile: la Banca Dati di Merito Pubblica italiana (original) (raw)

Gli intermediari dei dati Data Intermediaries DIANORA POLETTI Judge of the Supreme Court of Cassation Formerly Full Professor of Private Law at University of Pisa

2022

La strategia europea sui dati ha quale fulcro la condivisione e la libera circolazione delle informazioni, anche personali. È chiara espressione del perseguimento di questo obiettivo il recente regolamento UE 2022/868/UE (Data Governance Act), che detta norme che riguardano il riutilizzo dei dati pubblici e che disciplinano l'attività degli intermediari dei dati. Il contributo offre una prima lettura di queste ultime norme del DGA, soffermandosi sul ruolo dei fornitori dei servizi di condivisione dei dati e sulla nuova figura del data holder, collocata all'interno di un "altro mercato" dei dati, che si intende regolare con obblighi di notifica preventiva e con altri adempimenti volti a scongiurare usi impropri dei dati trattati. Sharing and free circulation of information, including personal one, is the core of the European Data Strategy. A clear expression of the pursuit of this goal is the recent Regulation (EU) 2022/868 (Data Governance Act), which contains rules affecting the reuse of public data and regulating the activities of data intermediaries. The paper offers a first reading of these latest DGA provisions, focusing on the role of data sharing service providers and on the new figure of the data holder, placed within an "other market" of data, meant to be regulated trough prior notification requirements and other fulfillments aimed at avoiding misuse of processed data.

Diritto processuale civile – Gian Franco Ricci

Capitolo 1 – Processo e giurisdizione 1. IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE. IL PROCESSO Dritto processuale civile = insieme delle regole che disciplinano la struttura e lo svolgimento del processo civile >> Processo → richiama la funzione giurisdizionale 2. L'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE Definizioni: • attività dello Stato che mira alla tutela del diritto violato? → ma: definizione valida al massimo per il processo civile • attività che mira alla composizione delle liti? → ma: nel processo esecutivo si rinviene, più che una lite, uno stato di soggezione dell'esecutato alla potestà statale • attività diretta all'applicazione di sanzioni? → ma: esistono anche " sanzioni amministrative " • attività caratterizzata dall'irrevocabilità delle decisioni? → ma: attiene alla funzione giurisdizionale anche l'esecuzione forzata, che non mira a un dictum del giudice • attività svolta dai giudici (v. art 102 cost) → ma: la presenza dei giudici non è condizione sufficiente per l'esistenza della funzione giurisdizionale 3. CONNOTATO ESSENZIALE DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE. IL GIUDICE COME " TERZO " Carattere essenziale della giurisdizione: terzietà rispetto agli interessi in conflitto = agire al di sopra di ogni interesse → lo Stato non agisce come persona giuridica ma come ordinamento nella sua " oggettiva universalità " → la terzietà • ≠ imparzialità = agire nell'interesse generale dello Stato → non si esclude che lo Stato sia un soggetto-persona giuridica che realizza un proprio interesse • sancita dall'art 111 co II Cost. → condizione del giusto processo • si esplica attraverso il processo = sequela di atti posti in essere da un soggetto in posizione di terzietà, elemento che lo differenzia dal procedimento → al concetto di processo è connesso quello di contraddittorio (= struttura dialettica del procedimento) → v. artt 24 e 111 Cost. >> ma: il contraddittorio non è proprio solo del processo 4. ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE ED ATTIVITÀ PROCESSUALE L'attività processuale è una realtà più ampia dell'attività giurisdizionale → la terzietà è una caratteristica propria dell'attività processuale Attività giurisdizionale = attività processuale svolta da un giudice → l'attività è svolta all'interno della funzione giurisdizionale >> maggiori garanzie di indipendenza • indipendenza dell'ordine giudiziario rispetto ad ogni altro potere dello Stato (art 104 co I Cost) • previsione del CSM, organo di autogoverno della magistratura (art 104 co II Cost) • inamovibilità dei magistrati (art 107 co I Cost) → impedisce che il giudice possa essere soggetto a pressioni esterne • distinzione dei giudici solo per funzioni, ma non per potere (art 107 co III Cost) • istituto dell'astensione → il giudice può declinare dal decidere quando si accorge che la sua pronuncia non può essere obiettiva (interessi nel procedimento, legami di parentela con le parti/avvocati, etc) • istituto della ricusazione → richiesta delle parti quando il giudice doveva astenersi ma non l'ha fatto Processo = complesso di atti collegati in funzione di un risultato finale dato dalla tutela di un bene della vita, posti in essere da un soggetto terzo rispetto le posizioni delle parti 5. IL PROCESSO CIVILE. LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI Processo civile = processo ha per oggetto la tutela dei diritti soggettivi Diritti soggettivi = utilità sostanziali dei privati che consentono tutela immediata e diretta non appena lese >> diritti soggettivi ≠ da interessi legittimi = utilità che permettono di essere azionate solo se la lesione violi anche un interesse generale della collettività → rientrano nel campo della giustizia amministrativa 6. (SEGUE). LA TUTELA DEGLI STATUS Il processo civile tutela ma anche gli status = situazioni la cui tutela non implica una lesione di una posizione sostanziale del privato (es. agire per ottenere il divorzio) >> La distinzione tra diritto soggettivo e status non è netta: il soggetto che agisce per l'accertamento di uno status ha un diritto soggettivo a tale accertamento >> anche i processi di status finiscono per essere processi il cui oggetto è la tutela di un diritto soggettivo

I documenti informatici: nuovi linguaggi e processo civile La disciplina del CAD e del Codice civile, l'efficacia probatoria e le modalità di disconoscimento.

SALVIS JURIBUS, 2024

I documenti informatici: nuovi linguaggi e processo civile La disciplina del CAD e del Codice civile, l'efficacia probatoria e le modalità di disconoscimento. di Michele Di Salvo È imminente la possibilità di allegare nel processo telematico documenti informatici anche nei formati Video: MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi) e Suono: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif). È bene quindi considerare la definizione giuridica di documento, per altro a supporto ed integrazione di quanto previsto in tema di acecsso agli atti nella legge 241/90. Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Coerentemente e in forma sempre più estesa deve intendersi per documento: qualunque oggetto materiale e immateriale idoneo a rappresentare o dare conoscenza di un fatto; con l'ulteriore distinzione che, nel processo, la rappresentazione può essere immediata o realizzarsi anche in termini mediati, quale prova del fatto. Un documento può rappresentare la stipulazione di un contratto ed è la prova immediata del fatto storico perché contiene lo scambio di consensi in ordine ad un certo oggetto.

Banche dati, attività informativa e predittività. La garanzia di un diritto penale del fatto.

Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale, 2019

L’impiego elettivo degli algoritmi predittivi riguarda oggi la prevenzione dei reati, in particolare l’attività di polizia. Le nuove tecnologie consentono di analizzare e confrontare dati, restituendo una sintesi di informazioni complesse per orientare le attività di prevenzione: alla tradizionale ricerca della notizia di reato, si affianca ormai anche l’analisi dei metadati, cioè del sistema delle relazioni fra dati singolarmente non significativi.L’obiettivo del lavoro è esaminare, nella prospettiva dell’efficacia dei controlli, la disciplina che, per le analisi del rischio di evasione, consente l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari e l’utilizzabilità delle informazioni rilevanti ai fini della disciplina antiriciclaggio (Atti del IX Corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura penale ‘Giuliano Vassalli’ “Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione”. AIDP Gruppo Italiano - Siracusa International Institute, Siracusa, 29 novembre-1° dicembre 2018)

Cultura giuridica e diritto vivente Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza CYBERBULLI O INGENUI DIGITALI? UNA RICERCA ESPLORATIVA NELLA REGIONE MARCHE

2016

An exploratory research in Marche Region. Cyberbullies or digital naive?] This article is focused on the growing phenomenon of cyberbullying. It is based on data collected through an exploratory research that initially planned analysis of the judgments of the Juvenile Court in comparison with the data collected by the Postal Police and then included eleven primary and secondary schools. The research reveals that in the face of a limited number of cases of cyberbullying, questions about the use of the web by children does not provide a formalization of shared rules, both as prevention of digital bullying that as promotion of capacity of children in the use of digital tools.

Diritto processuale civile (2013/2014)

Il corso di Diritto processuale civile è unico, ma si articola in due parti, le cui lezioni si tengono, rispettivamente, nel primo e nel secondo semestre. Lo Studente ha la facoltà di sostenere l'esame integralmente oppure in due parti secondo il seguente programma.