Azione rappresentativa e diritto privato regolatorio (original) (raw)

Profili ricostruttivi del diritto privato regolatorio - Indice

Associazione dei Dottorati di diritto Privato - Studi e Lezioni, 2022

In un contesto ordinamentale incentrato sul primato del mercato, l'attenzione degli interpreti si è soffermata sulla possibilità di attribuire al diritto privato una funzione regolatoria delle dinamiche economiche. Il volume si propone di offrire un contributo in chiave ricostruttiva alla riflessione sulla categoria del diritto privato regolatorio, attraverso l'individuazione di un fondamento costituzionale comune per le discipline privatistiche ad essa riferibili, dei principali strumenti di cui queste si avvalgono allo scopo di funzionalizzare il contratto, nella prospettiva della tutela del mercato, nonché dei rimedî privatistici diretti a dare loro concreta attuazione. L'analisi critica degli strumenti e dei rimedî privatistici summenzionati, condotta anche alla luce della behavioural law and economics, è diretta ad accertarne le effettive potenzialità regolatorie, con uno sguardo alle "nuove" tecniche della regolazione riconducibili al c.d. paternalismo libertario.

La “esibizione” istruttoria nel private enforcement del diritto antitrust

Sassani (a cura di), Il private enforcement antitrust dopo il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, 2017

Sommario: 1. Premessa. -2. Richieste di "esibizione" rivolte alle parti od ai terzi (art. 3). -3. Richieste di "esibizione" rivolte ad una autorità garante della concorrenza (artt. 4-5). -4. Sanzioni per la inottemperanza agli ordini di "esibizione" (art. 6). -5. Considerazioni conclusive.

Diritto privato: legislazione regionale

Derecho Privado Y Constitucion, 1993

SUMARIO: I. La pronuncia n. 38/1977 della Corte Constitucionale e la potestá legislativa delle regioni in materia di diritto privado. II. La motivazione della pronuncia: Le argomentazioni della Corte. III. Gli orientamenti della Corte constitucionale in tema di.potestá legislativa regionale dei rapporti privati. IV. La questione del rinoscimento delle persone giuridiche. "Riconoscimento" e «accertamento" dei requisti per l'acquisizione del crédito. V. La questione della propietá agraria: (i) Enfiteusi, (ii) I contratti agrari. IV. II problema della dottrina. VIL II discrimen tra potesá legislativa statuale e potestá legislativa regionale nei rapporti privati. I. LA PRONUNCIA N. 38/1977 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LA POTESTÁ LEGISLATIVA DELLE REGIONI IN MATERIA DI DIRITTO PRIVATO Con pronuncia n. 38 del 1977 la Corte costituzionale si é nuovamente espressa sul problema della ammissibilitá di una normatitiva di fonte regionale in tema di rapporti priva

La concorrenza di azioni e giurisdizioni tra diritto privato e amministrativo

Traendo spunto da alcune decisioni del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, il contributo rileva che le teorie normalmente prospettate per giustificare il riparto tra giurisdizione civile e amministrativa, e precisamente quella dell’affievolimento del diritto e quella della relatività delle situazioni giuridiche, appaiono talvolta inadeguate al loro scopo, non possedendo un sufficiente valore euristico ed ermeneutico: ciò accade in particolare nelle ipotesi denominate di concorrenza di azioni e giurisdizioni, di cui viene fornita una doppia e simmetrica esemplificazione. Di fronte a questa constatazione, il lavoro si propone di tracciare la linea di confine tra giurisdizione ordinaria e amministrativa attraverso un diverso snodo argomentativo, che valorizza profili di carattere non solo sostanziale ma anche processuale e che risulta essere lo sviluppo di una tensione sottesa, forse addirittura inconsapevolmente, a vari recenti arresti giurisprudenziali.

Il diritto privato regionale

SOMMARIO: 1. Qualche parola introduttiva. -2. Il problema del diritto privato delle Regioni: linee essenziali. -3. L'incontro tra la scuola civilistica genovese e il diritto privato regionale. -4. La ragionevolezza quale criterio di soluzione del conflitto tra uniformità e diversità nel diritto privato. -5. Linee di evoluzione e futuri scenari del diritto privato regionale.

Diritto privato «regolatorio», conformazione dell’autonomia negoziale e controllo sulle discipline eteronome dettate dalle authorities

2018

Il diritto privato «regolatorio» prodotto dalle autorità indipendenti è costellato di norme eteronome che incidono in modo pervasivo su tutte le estrinsecazioni dell’autonomia negoziale, giungendo sempre più spesso a condizionare finanche la struttura organizzativa dell’impresa. Il «fenomeno conformativo» in questione trova poi una potente cassa di risonanza nell’attività delle autorità europee di vigilanza nonché, più in generale, nella dilatazione degli interventi di «soft law» e di «moral suasion» messi in campo dagli organismi (nazionali e sovranazionali) di settore. Di qui l’esigenza di individuare un argine alla regolazione «indipendente» dei mercati e un filtro agli apporti eterointegrativi, che chiama l’interprete a ricavare dal complessivo quadro ordinamentale italo-europeo i parametri sui quali impostare il controllo sul corretto esercizio dei poteri regolatori delle authorities e sui risultati della conformazione negoziale, assicurando al contempo la pienezza e l’effettività del sindacato giurisdizionale [The «regulatory» private law issued by independent authorities is studded with heteronomous rules that pervasively affect all the expressions of the negotiating autonomy, coming more and more often to influence even the organizational structure of the enterprises. The phenomenon of conformation under consideration also finds a very strong impulse in the activity of the European Supervisory Authorities and, more generally, in the expansion of «soft law» and «moral suasion» actions carried out by (national and supranational) regulatory bodies. Hence the need to identify a barrier to the «independent» regulation of the markets, which calls the interpreter to derive from the entire legal system the parameters on which to base the control over the correct use of the regulatory powers and over the outcomes of the conformation involving the negotiation autonomy, while ensuring the right to a full and effective judicial review]

I mobili confini del diritto privato

2018

Stampa: Stampatre s.r.l. -Torino Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/ fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org. pag. INTERVENTI di Rosalba Alessi 65 di Paolo Tosi 73 CONCLUSIONI. LOOK WHAT THEY'VE DONE TO MY SONG di Carlo Castronovo 75 ELENCO DEGLI AUTORI 89

L'amministrazione agisce contro il privato di fronte al giudice amministrativo

L'amministrazione agisce contro il privato di fronte al giudice amministrativo, 2021

n. 313 presso il Tribunale di Roma Diritto e processo amministrativo, n. 1589-1 marzo 2021 L'amministrazione agisce contro il privato di fronte al giudice amministrativo (nota a Cons. st., sez. II, n. 8546/2020)? di Marco Mazzamuto Sommario: 1. Premessa.-2. I limiti tradizionali nelle classiche controversie di diritto pubblico.-3. Le zone di intreccio col diritto privato.-4. Il ritorno delle azioni dell'amministrazione contro il privato: la giurisdizione esclusiva e la responsabilità.-5. Concorso di strumenti pubblicistici e privatistici. Rilievi critici.-6. La subdola parità di fronte al giudice amministrativo. Rilievi critici. 7. Il caso della pronuncia in commento. 8. Conclusioni.

Il diritto privato costituzionale

Századvég Edition, 2021

Come già dimostrato nelle pertinenti analisi dei precedenti capitoli, l'autonomia dell'ordine dogmatico del diritto privato può essere interrotta in diversi gradi dalla penetrazione dei diritti fondamentali, e così esso può funzionare solo insieme ad un sistema generale di considerazioni costituzionali. La giurisprudenza costituzionale di alcuni paesi ha mantenuto il punto che i diritti fondamentali, secondo la loro origine storica, possono funzionare solo per la protezione delle parti private contro lo Stato, e che i rapporti tra esse devono essere lasciati alla dogmatica tradizionale ed alla regolamentazione del diritto privato. Tuttavia molti paesi sono andati oltre, e i diritti fondamentali sono penetrati anche nelle norme di diritto privato che regolano i rapporti tra privati. I giudici costituzionali tedeschi sono stati pionieri in questo campo ed hanno influenzato i colleghi di altri paesi. Hanno sviluppato una distinzione tra l'influenza diretta e indiretta dei diritti fondamentali e rifiutato la prima, che avrebbe influenzato troppo il diritto privato, e di conseguenza hanno deciso a favore di quella indiretta. Ciò significa che la priorità delle norme di diritto privato rimane, ed i diritti fondamentali pertinenti devono essere inclusi nella loro interpretazione. Tuttavia, i ragionamenti utilizzati sono andati oltre. In un caso, si è dichiarato che i diritti fondamentali sono valori culturali che devono essere trasmessi in tutto il sistema giuridico; in un altro, si è dichiarato che il dovere dello Stato di proteggerli è giustificato per favorire l’inserimento dei diritti fondamentali. In questo modo, i tribunali ordinari devono sempre valutare correttamente se l'area di protezione dei diritti fondamentali rilevanti non è danneggiata dalle norme di diritto semplice e se il conflitto tra esse può essere giudicato proporzionato alla protezione dei diritti fondamentali. A causa di tali spostamenti, l'influenza solo indiretta dei diritti fondamentali è diventata sempre più illusoria e di fatto vi è stato portato un effetto diretto.