La Cassazione torna sui suoi passi (ma fino ad un certo punto): l’ammissibilità della domanda risarcitoria e il limite dei fatti sopravvenuti (original) (raw)
La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca giusprivatistica nell'Università di Padova DANIELA M. FRENDA La Cassazione torna sui suoi passi (ma fino ad un certo punto): l'ammissibilità della domanda risarcitoria e il limite dei fatti sopravvenuti CASS. CIV., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 Conferma App. Trieste, 24.1.2012 Contratto in genere -Scioglimento del contratto -Risoluzione del contratto per inadempimento -Rapporti tra domanda di risoluzione e di adempimento -Facoltà di mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione -Estensione alla domanda di risarcimento del danno da risoluzione formulata ex novo -Ammissibilità (cod. civ., art. 1453, comma 2 o ) La parte che, ai sensi dell'art. 1453, comma 2 o , cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello «ius variandi», oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale. dal testo: