Review of "European Criminal Justice in the post-Lisbon area of Freedom, Security and Justice” by prof. J.A.E. Vervaele (original) (raw)
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Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2010
Sommario: 1. L'occasione e le questioni connesse. -2. La genesi della direttiva sulla repressione penale dell'inquinamento provocato da navi. -3. L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: la nuova competenza penale dell'Unione europea ed i principi fondamentali del diritto penale. -4. La sussidiarietà come meta-principio dell'intervento europeo in materia penale. -4.1. Il controllo di sussidiarietà penale nell'ordinamento dell'Unione. -5. Il principio di riserva di legge e i «controlimiti» dell'ordinamento interno. -5.1. Le questioni pregiudiziali azionabili dinnanzi alla Corte di Giustizia e la disapplicazione delle norme interne: scenari futuri. -5.2. «Illegittimità europea» ed «illegittimità costituzionale»: una relazione complessa. -6. Il principio di coerenza e la potestà normativa penale dell'Unione in materia di sanzioni: autentiche regole o meri standard? -7. Le competenze penali «mascherate». -8. La sorte degli atti normativi a contenuto penale emanati prima dell'entrata in vigore del nuovo Trattato. -8.1. ... e la sorte della direttiva sull'inquinamento provocato da navi. Comunità europea ha il potere di esigere che gli Stati membri impongano sanzioni penali al fine di proteggere l'ambiente, in Dir. pub. comp. eur., 2006, 480 s.; Consulich, «Materia penale» e tutela dei beni giuridici nello spazio unitario europeo, in questa Rivista, 2006, 65 s.; Mannozzi-Consulich, La sentenza della Corte di giustizia C-176/03: riflessi penalistici in tema di principio di legalità e politica dei beni giuridici, in questa Rivista, 2006, 899 s.; Viganò, Norme comunitarie e riserva di legge statale in materia penale: i termini di una relazione (sempre più) problematica, in Quaderni costituzionali, 2006, 366 s.; Id., Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2005, 1433 s.; Marcolino, Decisione quadro o direttiva per proteggere l'ambiente attraverso il diritto penale?, in Cass. pen., 2006, 243 s. Per i commenti di fonte straniera si rinvia, tra gli altri, a Chalmers, The Court of Justice and the Third Pillar, in European Law Rewiev, 2005, 773 s.; Borgenesberger-Troosters, The end of soft Law Cooperation: the Court's Jurisprudence in Criminal matters, in Revue Internazionale de Droit Pénal, 2006, 343 s.; Böse, Die Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft für da Strafrecht Zugleich Besprechung von EuGH, Urteil vom 13.9.2005, in GA, 2006, 211 ss.; Goeters, New Criminal Law Developments in the Community Legal Order, in Swedish Institute for European Policy Studies, 2007, consultabile in www.sieps.se:16080/publ/ utredningar/bilagor/2007.1u.pdf, 6-9 s.; nonché 57 s.; Fletcher, The Eropean Court of Justice: Carving itself an influential in the EU's Third Pillar, 2007, consultabile in www.unc.edu/ euce/eusa2007/papers/fletcher-m-08i.pdf, 2 s., Peers, The European Community's criminal law competence: the plot tickens, in European Law Review, 2008, 399 s.; Ryland, Protection of the Environment through Criminal law: a question of Competence Unabated, in European Energy and Environmental Law Review, 2009, 91 s.; Neagu, Entrapment between Two Pillars: The European Court of Justice Rulings in Criminal law, in European Law Journal, 2009, 536 s. ( 4 ) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente, in GU L 328/28. ( 5 ) Avvenuta il 1 o dicembre 2009. 780 ARTICOLI Riv. trim. dir. pen. econ. 4/2010 ( 7 ) Per una descrizione dei motivi del ricorso per annullamento presentato dalla Commissione, Symeonidou-Kastanidou, Ship-Source Marine Pollution: The ECJ Judgements and their Impact on Criminal Law, in European Journal of Crime, Criminal law and Criminal Justice (E.J. Crime, Crim Law and Crim. Justice), 2009, 338 s. Sul punto sia consentito rinviare anche a Siracusa, Verso la comunitarizzazione della potestà normativa penale: un nuovo «tassello» della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 247 s. ( 8 ) Punti 60, 61, 62, 63, 66, sentenza CGCE 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione c. Consiglio. 782 ARTICOLI Riv. trim. dir. pen. econ. 4/2010 ( 11 ) Si leggano, tra gli altri, Pérez del Valle, Derecho penal europeo, principio de legalidad y principio de proporcionalidad, in InDret, 2008, 17 s., consultabile, in http://www.indret.com/pdf/577\_es.pdf.; Symeonidou-Kastanidou, Ship-Source Marine Pollution: The ECJ Judgements and their Impact on Criminal Law, cit., 345 s. ( 12 ) Zöller, Europäische Strafgesetzgebung, in ZIS, 2009, 347 s. ( 13 ) Sulla vaghezza del criterio della sussidiarietà, correlato al principio di effettività delle 784 ARTICOLI Riv. trim. dir. pen. econ. 4/2010
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Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza (vol. 64), 2022
A vent’anni esatti di distanza dalla sua prima apparizione nel “Corpus Juris” portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, la Procura europea è stata finalmente istituita. Il pubblico ministero europeo, dunque, non rappresenta più un progetto su cui dibattere, ma una realtà con la quale è necessario confrontarsi. Mossi da questa consapevolezza, diversi accademici e operatori del diritto riflettono sul Regolamento (UE) 2017/1939 e sulla normativa interna di attuazione (d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 9), nel tentativo di aiutare l’interprete ad orientarsi nel complicato quadro normativo di riferimento e di conciliare l’esigenza di perseguire efficacemente i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione con l’imperativo categorico di salvaguardare le libertà fondamentali dei cittadini europei.
Studi in onore di Augusto Sinagra, Volume IV - Diritto dell'Unione europea, Roma: Aracne editrice, 2013
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell'Editore. I edizione: ottobre Studi in onore di Augusto Sinagra ISBN 978-88-548-6187-9 DOI 10.4399/978885486187910 pag. 277-298 (ottobre 2013) * Dottoranda di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani, Università degli Studi di Roma «Sapienza».
L'unione europea dopo Lisbona, tra cooperazione giudiziaria penale e armonizzazione legislativa. il punto di avvio del processo che ha condotto agli assetti attuali nasce dalla volontà di rafforzare, la cooperazione economica tra gli stati con l'istituzione da parte di sei stati (Francia Germania Italia Belgio Olanda e Lussemburgo) nel 1951 della Ceca (Comunità europea del carbone e acciaio) a cui seguono nel 57 l'Euratom (comunità europea dell'energia e dell'acciaio) e la Cee (comunità economica europea) finalizzata a garantire una libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali tra stati. L'unione europea verrà istituita con il trattato di Maastricht del 1992 attraverso la nota struttura a tre pilastri: il primo, strettamente comunitario, per le materie riservate alla Comunità europea, nella quale si fondevano Cee e Ceca, il secondo attinente alla cooperazione intergovernativa in materia di politica estera e sicurezza comune, il terzo, dedicato alla cooperazione intergovernativa in materia di giustizia e affari interni. Negli anni successivi la comunità si allarga e molti eventi ne segna lo sviluppo. Nel 1997 viene sottoscritto il trattato di Amsterdam entrato in vigore nel 99; esso accentua la connotazione politico sociale della costruzione europea, soprattutto sul versante del riconoscimento dei diritti umani e dello stato di diritto quali principi fondamentali dell'unione. Si è così giunti al trattato di Lisbona del 2007 che risulta composto da due corpi legislativi: il trattato sull'unione europea (Tue) e il trattato sul funzionamento dell'unione europea (Tfue), che però costituiscono un complesso normativo unitario, in cui viene dislocata la materia prima disciplinata nel vecchio TUE risalente a Maastricht. Pur non riproponendo l'idea di una costituzione il trattato di lisbona recepisce molti dei profili che avevano caratterizzato il precedente progetto costituzionale. Esso ridisegna la stessa impalcatura dell'unione abolendo il sistema dei tre pilastri fondendo l'unione e la comunità in un unico soggetto, rendendo il metodo comunitario non il metodo di funzionamento di un solo pilastro bensì dell'intera unione. La materia dell'ex pilastro cioè, dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, diventano a pieno titolo diritto dell'unione. Con lisbona, la materia penale sorpassa per importanza quella dell'integrazione economica sino a quel momento considerata prioritaria. I due poli attorno al quale la materia si sviluppa sono rappresentati dalla cooperazione giudiziaria e dal ravvicinamento delle legislazioni nazionali. La cooperazione giudiziaria, ha sinora rappresentato l'asse portante dell'edificio: parlare di giustizia penale significa parlare di cooperazione, prima si parlava di cooperazione intergovernativa, poi con lisbona di cooperazione giudiziaria. Con tale trattato è stato possibile fissare per la prima volta un'esplicita base legale su cui fondare un'opera di armonizzazione. L'art 82 Tfue, collegando alla cooperazione giudiziaria ad armonizzazione, prevede che quando ciò serva per facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e la cooperazione giudiziaria e di polizia, possono essere varate in sede di unione norme minime comuni, che dovranno tener conto delle differenti tradizioni giuridiche degli stati membri, su profili di garanzia del processo penale, dalla disciplina sull'ammissibilità reciproca delle prove, ai diritti della persona nella procedura penale, ai diritti delle vittime, fino ad ogni altro aspetto processuale che possa essere ritenuto rilevante. Con la comunitarizzazione della materia penale sostanziale e processuale si ripropongono per questi settori tutti i problemi centrali della politica di integrazione europea: i rapporti Unione-stati membri, con le conseguenti ripartizioni di competenza e le procedure legislative e decisionali a livello di unione, il primato del diritto dell'unione con gli effetti che ne derivano sul piano degli ordinamenti interni, il ruolo della corte internazionale di giustizia.
Revista Digital De La Maestria En Ciencias Penales, 2010
A qualche anno di distanza dalla morte di Alessandro Baratta è giunto il tempo di riflettere sull’originalità del suo percorso intellettuale e sui meriti scientifici della sua opera. In questo mio contributo vorrei soffermarmi soprattutto sugli esordi di quello che sin dall’inizio apparve come uno dei più promettenti filosofi del diritto della nuova generazione, tentando di collocarlo nel dibattito giusfilosofico (e più in generale nel contesto storico-culturale), di quegli indimenticabili anni Sessanta. Solo nella parte conclusiva cercherò, sia pure alquanto sommariamente, di delineare le tappe successive del suo percorso intellettuale.
Un tratto comune emerso da questi studi è il profondo legame tra il diritto penale dell’Est-Europa e la politica, in un quadro per cui il dominio della Politica sul Diritto caratterizza l’evoluzione generale ma anche il trattamento di singoli casi. L’opera si apre quindi con le ampie, stimolanti riflessioni di Giovanni Fiandaca sul rapporto tra diritto penale e politica. La stessa fi!ligrana lega gli altri lavori, attenti non solo alle valenze politiche del diritto penale, ma anche alle spinte riformatrici necessarie per “superare” gli atti politici criminali dei regimi autoritari gravitanti attorno all’Unione Sovietica. In questa prospettiva, compaiono i contributi su tematiche di ordine generale, come la legalità e la pericolosità personale nei sistemi socialisti, e la serie di “rapporti” sullo stato della riforma penale in alcuni paesi: Russia, Georgia, Croazia, Romania, ex Repubblica Democratica Tedesca, Ungheria. Il quadro complessivo dello stato dei processi di riforma è stato tracciato dal massimo esperto, il professorFriedrich-Christian Schroeder. Per molto tempo, i Paesi postsocialisti si sono limitati a incursioni riformatrici su singoli istituti, sulle clausole generali e sui concetti indeterminati che erano l’impronta dei codici penali socialisti. Soltanto sotto la pressione del diritto europeo, sono oggi quasi ovunque vigenti nuovi codici penali. Singolare il fatto che tuttora gli ordinamenti euroorientali mostrino tra loro una certa affinità che, mentre prima si sostanziava nei caratteri dell’ideologia socialista, oggi rivela la medesima pressione per l’ammodernamento secondo i modelli voluti dall’integrazione europea. Dagli studi emerge come gli istituti penalistici scaturenti da elaborazioni filoso- fiche marxiste-leniniste siano stati modi!cati, o diversamente perpetuati, nelle codificazioni riformiste degli ultimi anni. Si è particolarmente attratti dalle sorti della concezione materiale del reato che, stigma del diritto penale socialista, ha subìto anche nei paesi che l’hanno voluta preservare (Russia e Ungheria) un considerevole cambiamento. Pure questo cambiamento è riconducibile alla sensibilità nei rapporti tra diritto penale e politica: la nuova tavola dei valori, infatti, ha indotto comunque il mutamento della funzione stessa del concetto materiale di reato. Esclusi i tratti più propriamente politici della parte speciale del diritto penale, i sistemi che sotto l’influsso dell’ideologia marxista-leninista avevano abbandonato la dannosità del fatto a favore della pericolosità (del fatto e dell’autore del reato) tornano oggi a fondare la “meritevolezza di pena” sul concetto di “danno sociale”, su quella categoria che i penalisti italiani chiamano “offensività” del reato. Così, forse, riemerge un’autentica “scienza giuridico-penale”, dopo aver sperimentato a lungo ciò che Kelsen definì il "servilismo nauseabondo verso il dittatore".