Diritto della morte costituzionale martines (original) (raw)
Il diritto trova la sua fonte nella necessità dell'uomo di associarsi ad altri uomini per perseguire certi interessi e tutelare determinati valori ma si esteriorizza e prende forma negli atti che pongono le regole istituzionali e organizzative. Si ha un ordinamento giuridico quando più uomini si uniscono ed organizzano per formare un gruppo sociale: fonti dell'ordinamento saranno i valori e gli interessi perseguiti dal gruppo. Lo studio delle fonti del diritto, ossia delle regole istituzionali ed organizzative vigenti in un determinato momento storico, parte dalla conoscenza del concetto di norma giuridica. La giuridicità di una norma si misura dalla sua attitudine ad assicurare stabilità e continuità nel tempo di un gruppo sociale. Le norme giuridiche si distinguono dalle altre norme sociali in quanto determinano e specificano gli interessi per il cui soddisfacimento il gruppo si è costituito e le procedure per la loro composizione. Quando un gruppo sociale ritiene essenziale per la sua stabilità adottare una regola, la traduce in una norma e, inserendola in un sistema, ne garantisce l'osservanza tramite la previsione di una misura punitiva in caso di violazione: la sanzione. Le norme giuridiche, qualora la fonte sia scritta, sono enunciate da formulazioni linguistiche che evidenziano gli interessi del gruppo, prescrivono i modi e i limiti con i quali i soggetti possono perseguire tali interessi, determinano organi e procedure per accertare e dichiarare l'inosservanza delle prescrizioni, stabiliscono la sanzione da applicare. Destinatari delle norme giuridiche sono: tutti i consociati (es. art.24/I tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi), solo alcuni di essi (es. art.34/III i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere il grado più alto negli studi), singoli individui. Le norme possono anche indirizzarsi a soggetti appartenenti allo Stato-apparato o non avere alcun destinatario e si parlerà allora di norme istituzionali (es. art.13 la libertà personale è inviolabile). Una norma giuridica, per essere definita tale, deve posseder i caratteri della: a. Positività b. Coattività c. Esteriorità d. Generalità e astrattezza. La norma per essere giuridica deve essere positiva, enunciare un interesse vigente nella comunità e predisporre strumenti necessari per il suo soddisfacimento e tutela. Il carattere della positività si connette a quello dell'effettività intesa come efficacia concreta della norma. Si può intendere l'effettività in due sensi: prescrittivo-deontologico e storico-esistenziale. Nel primo senso, avremo che una norma giuridica è tale solo se concretamente efficace ed applicabile; con la seconda accezione, invece, intendiamo che la norma gode o ha goduto in un determinato periodo storico di una concreta efficacia e applicazione. L'effettività delle norme giuridiche si valuta all'interno di un sistema fuori del quale i principi fondamentali potrebbero essere privi di forza convalidante. La norma giuridica è coattiva poiché se l'interesse della comunità richiede la sua osservanza, l'ordinamento appresta degli strumenti per eseguire il precetto normativo anche contro la volontà del destinatario. Non tutte le norme giuridiche esprimono un comando assistito da una sanzione in caso di inosservanza del precetto e queste vengono definite norme non coattive. Anche tali norme (istituzionali, organizzative, d'incentivazione) sono dotate del carattere della positività e inserite in un sistema normativo per esprimere un valore considerato meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Parlare di esteriorità della norma giuridica significa affermare che esse disciplina la vita di relazione e ne organizza i modi di svolgimento. Oltre all'esteriorità e alle altre caratteristiche discusse, la norma giuridica, per essere tale deve possedere anche i caratteri di generalità ed astrattezza. Generalità attitudine della norma a regolare categorie di fatti o comportamenti senza riferimento a situazioni o soggetti determinati. Un dubbio allora sorge nel definire le c.d. leggi personali, ossia leggi che hanno per