Sovranità e diritti umani (original) (raw)

Umanità e sovranità -

Umanità e sovranità. I diritti negati ai migranti (1986-2015), 2017

Il volume raccoglie saggi di Ernesto Bettinelli, comparsi su riviste scientifiche dal 1986 al 2015, sui temi dei valori universali, con riguardo all'incerta situazione e allo status della persona migrante nell'ordinamento italiano. Il volume dovrebbe contribuire a mettere in luce le contraddizioni della legislazione italiana sul tema del trattamento degli stranieri immigrati a causa dell'impossibilità di vivere/sopravvivere nei Paesi d'origine.

Sovranità e diritti al tempo della globalizzazione

2021

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020. Questo volume si pubblica con il contributo dell'Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e nella società. Coordinamento editoriale Gruppo di lavoro Cura editoriale e impaginazione Roma teseoeditore.it Elaborazione grafica della copertina mosquitoroma.it Caratteri grafici utilizzati: Domaine Display Black; Futura-Bold; FuturaStd Book; MinionPro-Regular (copertina e frontespizio). Garamond (testo). Edizioni © Gianluca Contaldi Cosa resta della globalizzazione? SOMMARIO: 1. L'idea di un convegno su sovranità e diritti al tempo della globalizzazione dell'Istituto Emilio Betti-2. I problemi connessi al processo di globalizzazione fino allo scoppio della crisi economica del 2008-3. L'attuale fase recessiva della globalizzazione: le cause endogene-4. Le minacce esogene al processo di globalizzazione: le migrazioni di massa-5. Segue: l'emergenza ambientale-6. Segue: la pandemia e i rischi connessi per la tenuta dell'Unione europea-7. Notazioni conclusive 10 G. CoNTALDI

Capacità e diritti umani

2013

The issue of human rights continues to be a battleground between divergent beliefs. Currently, it does not seem to be a unifying idea, but a cause of division that may strengthen the "clash of civilizations" or the "war of cultures". This article stresses that the universality of human rights could only be sustained by stating the organic relation of human rights with some general facts that characterize human nature and explain why moral indignation is so common and negative reactions so widely spread when gross violations of human rights occur. This relationship can be shown by incorporating into the doctrine of human rights a general notion of "capabilities" and functioning of every "human being" and every "form of human life" as that one expressed in the texts by Sen and in Nussbaum particularly.

Cittadinanza e diritti umani

2020

In tema di diritti fondamentali, il concetto tradizionale di cittadinanza ha storicamente rappresentato un elemento in bilico tra l'inclusione e l'esclusione. A partire dalle critiche mosse da Hannah Arendt riguardo i diritti umani e, in particolare, l'identificazione della cittadinanza come 'diritto di avere diritti', la questione che ruota attorno al rapporto tra cittadinanza e diritti umani ha acquisito notevole importanza nel dibattito socio-politico.

LA DIGNITÀ DELL'UOMO E IL DIRITTO

According to almost all modern Constitutions, political power is charged with the protection of human dignity. Nevertheless, the concept of human dignity remains somehow ambiguous. This is not, in fact, surprising: this paper, given on 7 th May 2012 at the inauguration of the 'Antonio Rosmini' Research and Study Centre, points to the same ambiguity within Kant's practical philosophy, which is usually turned to as being the basis of the concept of human dignity. Only recently has the latter also become a juridical problem, especially in regard to bioethical questions. From a juridical point of view, the relationship between dignity and justice seems to be the most problematic aspect. From this perspective , human dignity can be seen as the link between morality and law, as long as it makes clear that the foundations of law have not been created by law itself: they are distinct from it and represent its true beginning.

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI IN EUROPA

L'evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione Europea 1,La nascita e l'evoluzione della prassi giurisprudenziale della Corte di giustizia in materia di diritti fondamentali 1.1. I diritti fondamentali in quanto "principi generali di diritto" Nella versione originaria, il Trattato istitutivo della Comunità europea non conteneva disposizioni dirette al riconoscimento o alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, oltre le garanzie a tutela della persona che comunque erano funzionali alla realizzazione degli obiettivi della stessa Comunità. Si riteneva, infatti, che i diritti fondamentali fossero già garantiti dagli ordinamenti costituzionali degli Stati membri e dalla Convenzione europea dei diritti umani. Dalle stesse pronunce della Corte di giustizia è emersa l'importanza di proteggere i diritti fondamentali all'interno dell'ordinamento giuridico della Comunità. Dalla giurisprudenza della Corte è risultato che la validità delle norme che discendono dagli atti adottati dalle istituzioni in esercizio dei poteri normativi loro attribuiti dai Trattati, non possono essere sottoposte al sindacato di legittimità alla luce dei diritti umani o dei principi fondamentali garantiti dagli ordinamenti costituzionali degli Stati membri. Solo alla fine degli anni Sessanta la Corte di giustizia si è ritenuta competente a valutare la legittimità delle disposizioni di diritto comunitario sulla base dei diritti fondamentali, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario di cui garantisce l'osservanza. In questo modo la Corte ha posto un rimedio all'originario silenzio del Trattato. La Corte, però, non si è espressa sulla natura dei principi generali, né ha specificato quale sia la fonte per poter ricostruire il con tenuto dei diritti da essi garantiti. Essa ha anche aggiunto che la salvaguardia dei diritti fondamentali va garantita nell'ambito della struttura e delle finalità della Comunità. La Corte ha ribadito che i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, affermando che nel garantirli, essa è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni (perciò non potrebbe ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fonamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni degli Stati membri) e a prendere in considerazione i trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti umani a cui gli Stati hanno aderito; anche la Convenzione europea dei diritti umani, come qualsiasi altro accordo internazionale, si pone accanto alle tradizioni costituzionali comuni come ulteriore fonte di cui servirsi per la definizione dei principi generali. Dalla fine degli anni '70 ad oggi il ruolo della Corte di giustizia quale garante dei diritti fondamentali si è rafforzato, trovando conferma in molte sentenze, in cui è stato ribadito che il rispetto dei diritti umani è una condizione di legittimità degli atti delle istituzioni, e di conseguenza nell'Unione non possono essere consentite misure con essi incompatibili.

La dignità umana tra autonomia e libert

uprait.org

L e tematiche di bioetica si intersecano con la più grande problematica dell'uomo: l'esercizio della sua libertà. Essa costituisce, infatti, il focus, sia dei grandi temi dell'inizio e della fine della vita, sia di qualunque questione connessa all'intervento della tecnologia biomedica. La stessa libertà di ricerca ha in sé il quesito relativo al limite della ricerca. Dove si deve fermare la ricerca in campo biomedico? Fare e poter fare, in tale ambito, coincidono? Oppure la libertà umana è chiamata a fare delle scelte; è, cioè, orientata verso un fine, che condiziona sempre e comunque la sua autonomia? Lo scenario che si apre ha come baricentro la persona e la sua libertà. Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se la procreazione medicalmente assistita configuri sempre e comunque un bene per la coppia in difficoltà, se costituisca un diritto 1 ; se l'embrione umano possa essere sacrificato in nome dell'autodeterminazione della donna o degli interessi della ricerca scientifica; se l'utilizzo di interventi di chirurgia meramente estetica costituiscano, vista l'indiscussa rilevanza della salute psicofisica della persona, una condotta sempre moralmente giusta; se gli interventi di manipolazione del genoma per scopi non terapeutici possano rappresentare una nuova frontiera della medicina, se l'eutanasia, infine, sia moralmente accettabile quando la vita umana non soddisfa più i requisiti di qualità convenzionalmente riconosciuti; se, dunque, il c.d. diritto di morire costituisca un diritto acquisito 2 . Qualora si partisse dal dualismo vita biologica e vita biografica 3 , forse la risposta a que-ste domande non avrebbe particolari ostacoli, presentandosi semplice e scontata: si potrebbe, allora, affermare che, «in nome della "naturalità della procreazione" il legislatore del 2004 ha trasformato "la cultura in natura" […] limitando così in modo obsoleto ed irragionevole il progresso scientifico in materia» 4 ; che, inoltre, sussiste un 'diritto di morire' che aspetta di essere codificato 5 . Bisogna verificare se, invece, dietro l'apparente semplicità della risposta non si nasconda una non-scelta originata dal convincimento, non argomentato, che la libertà di ricerca scientifica sia illimitata o che il suo limite sia relativo e modulabile soltanto dalle nuove scoperte e che, infine, il diritto all'autodeterminazione sia un valore assoluto. Non va dimenticato un postulato quasi scontato: la ricerca scientifica trova il proprio limite in se stessa, ossia nel suo fine, nell'essere uno strumento al servizio dell'uomo e per l'uomo. Detto postulato è tipico anche della pratica medica, il cui scopo fondamentale è il bene del paziente, non piuttosto la sua autonomia. Quest'ultima, infatti, non rappresenta un primum ontologico. La ricerca dell'uomo, infatti, è diretta alla sua felicità, al suo bene; la libertà costituisce la condizione fondamentale perché il bene sia riconosciuto come tale. Il libero arbitrio, pur appartenendo alla libertà, non ne esaurisce il suo significato. La libertà, infatti, nella sua essenza, è esperienza di soddisfazione, non soltanto possibilità di scelta. Un uomo infelice, pur capace di scegliere, difficilmente si sente un uomo libero. La libertà è, dunque, profondamente legata al problema del bene e della beneficenza. Una delle svolte cruciali della nostra epoca, che ha pesantemente