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La vicenda terrena di sant'Ubaldo si intreccia con la chi ea di san Felicissimo a causa di un atto firmato dal vescovo eugubino il 7 maggio 1160, a pochi giorni dalla sua morte l . Si tratta della concessione di privilegi che vengono offerti al priore e al sacerdote della chiesa, nonché ai loro successori. Due sono in particolare le prerogative attribuite: la possibilità di eppellire presso la chiesa di an Felici simo e la libera facoltà di intervenire, scomunicare e correggere i propri parrocchiani. Queste particolari conce si ani non solo sono immutabili ma chiunque si opponga ad esse è passibile di scomunica. TI redattore specifica inoltre che i vescovi suoi successori, in perpetuo, non potranno modificare tale decreto. Questi privilegi verranno riconfermati dal pontefice, papa Alessandro III intorno al 1161 2 e dal ve covo Offredo nel 1184. 3 Ciò ad evidenziarne l'importanza e l'inalienabili tà. Questo atto ebbe importanti effetti sulla chiesa extraurbana soprattutto nella concessione di seppellire nell'area. Sicuramente l'avvallo dato dal santo vescovo eugubino ratifica una prassi già ampiamente in uso, la cui antichità non sappiamo se fosse nota ai contemporanei di S. Ubaldo. 12 /bid, scheda 617, pp. 4 10-11. 13 M. M .\'JTEINI CIII \R1 (a cura di), Mllseo COII/IllItI/e ... scheda 6 17 pp. 410-11 14 A G., f'olldo S. Pielro t rbim soggell., fX folldo del/t Corpom?Jolli religiose soppresse, coU. 1J1 26.20. J