Relazione 2016 (original) (raw)

Relazione terrorismo 2016

NUOVE NORME PER LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE , 2016

NUOVE NORME PER LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE Le novità introdotte dalla l. 17 aprile 2015, n. 43 e dalla l. 28 luglio 2016, n. 153 Testo della relazione tenuta il 1 dicembre 2016 presso l'Università degli Studi di Palermo, Aula Lanza nell'ambito del I Congresso Nazionale Interdisciplinare "Quaestio Iuris" Premessa: origini ed evoluzione della normativa penale antiterrorismo. Una delle più gravi minacce del mondo contemporaneo è rappresentata dal terrorismo internazionale, espressione con la quale si suole designare "l'attività criminosa rivolta contro persone, o gruppi di persone, o beni materiali, aventi una particolare rappresentatività, e diretta al fine d'intimorire, e, così facendo, affermare innanzi alla pubblica opinione internazionale l'esistenza di una pretesa politica e la necessità della soddisfazione di essa" (Enciclopedia Treccani Online). Va premesso che la lotta al terrorismo (tanto interno quanto internazionale), in quanto rivolta contro un fenomeno caratterizzato da connotazioni politiche, è stata tradizionalmente attuata nel sistema penale italiano-oltre che tramite l'applicazione delle singole fattispecie incriminatrici, ravvisabili nei singoli casi, poste a tutela della persona o del patrimonio-attraverso il ricorso, principalmente, alle fattispecie delittuose contenute nel Titolo I del libro Secondo del codice penale, dedicato ai "delitti contro la personalità dello Stato", che, tuttavia, nella sua primigenia formulazione non conteneva alcun esplicito riferimento al terrorismo. La nozione di terrorismo fa il proprio ingresso nel nostro codice penale solo all'indomani del sequestro dell'onorevole Aldo Moro, da parte delle Brigate Rosse, avvenuto a Roma il 16 marzo 1978: il legislatore, con d.l. n. 59/1978 conv. in l. n. 191/1978, ha introdotto-all'art. 289 bis c.p.-il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, punendo con la reclusione da venticinque a trent'anni la condotta di chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona. Si tratta di una fattispecie posta a tutela dell'ordinamento costituzionale italiano e che, al pari dell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 270 bis c.p. (che nella formulazione introdotta dal d.l. n. 625/1979 conv. in l. n. 15/1980-punendo la condotta di chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o partecipa ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico-non conteneva alcun riferimento esplicito al terrorismo, se non nella rubrica, men che meno a quello internazionale), era volta a reprimere soltanto quelle condotte che avessero, appunto, come fine quello di "turbare" l'ordine costituzionale interno. Non avendo, dunque, specifica rilevanza penale le condotte realizzate in Italia ma rivolte finalisticamente contro Stati esteri e organizzazioni internazionali, gli interpreti erano costretti a ritornare all'applicazione delle norme di diritto penale "comune", proprio per quelle condotte di maggior allarme sociale. Ci si riferisce, in particolare, all'assai noto fenomeno del terrorismo internazionale di matrice islamica, sulle cui origini la dottrina ha affermato che "il terrorismo, oltre che da un'esasperata risposta a una profonda crisi di identità, è soprattutto il frutto del distorto sviluppo sociale e politico del Medio Oriente oltre che dell'errata politica occidentale in quello scacchiere sensibile e vitale" (CAMPANINI, 273). Solo a seguito dei tragici attentati terroristici alle "Torri Gemelle" di New York dell'11 settembre 2001, il legislatore con d.l. n. 374/2001 conv. in l. n. 348/2001, preso atto dell'indifferibilità della predisposizione di strumenti ad hoc per combattere il fenomeno del terrorismo internazionale (specie quello di matrice islamica), ha esteso, tra l'altro, la portata applicativa del citato art. 270 bis, specificando nel nuovo comma 3 che, ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche

Relazione 2009

Relazione annuale 2009 del CIRFIM — Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale "Carlo Giacon".