I BENI CULTURALI TRA DIRITTO EUROPEO E MERCATO UNICO (original) (raw)

LA TUTELA E LA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI NELL’UNIONE EUROPEA

Nell'attuale quadro normativo europeo i riferimenti al dato culturale sono molteplici, ma è ancora assente una trattazione organica del tema e il settore di riferimento è la cultura considerata in senso più ampio, secondo quanto disposto dall'art. 151 del TCE, ora articolo 167 del TFUE. Il diritto dei beni culturali sembra rimanere confinato nelle frontiere nazionali. È evidente, pertanto, che l'azione dell'Unione europea sia rivolta al plurale concorrendo, quindi, allo sviluppo "delle culture" degli Stati membri e non di una cultura propriamente europea. Nel settore dei beni culturali l'attività normativa di diritto secondario ha avuto come obiettivo quello di conciliare nel mercato interno la libera circolazione dei beni culturali con le esigenze di protezione degli stessi. Prima dell'adozione del regolamento 3911/92, relativo all'esportazione dei beni culturali, e della direttiva 7/93, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, gli Stati si limitavano, infatti, ad effettuare controlli alle frontiere esclusivamente con riguardo ai beni rientranti nel proprio patrimonio PAROLE CHIAVE:Convenzione Unidroit; Tutela giuridica dei beni culturali; Regolamento 3911/92; Direttiva 7/93 CARILE, Prefazione, inMEZZETTI(a cura di), I beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti, Padova,1995, , IX. 2 CHIAVARELLI, Il prestito e lo scambio,in CASINI(a cura di),La globalizzazione dei beni culturali, Bologna, 2010, pp.114 ss.

LINEE GUIDA EUROPEE PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI

Il patrimonio culturale rappresenta un elemento rilevante ed imprescindibile del contesto di ogni Paese europeo e ne costituisce non soltanto un importante elemento identitario, ma anche un fattore fondamentale di sviluppo economico e sociale. Questo dato ha da tempo stimolato una rifl essione su come ntervenire nel caso in cui i beni appartenenti a tale categoria, defi niti beni di valore storico, artistico e culturale o spesso semplicemente Beni Culturali e caratterizzati da una varietà estrema sia in termini di valore che di caratteri costitutivi, vengano messi in pericolo dal verifi carsi di un fenomeno calamitoso di origine naturale o antropica

I BENI CULTURALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO: UN APPROCCIO BASATO SUI DIRITTI UMANI

L'eredità culturale, di cui fanno parte i beni culturali di un Paese, è stata consacrata come diritto umano dalle norme (recenti e meno recenti) dell'ordinamento internazionale, tra cui la Convenzione di Faro. Il presente lavoro ha per scopo quello di mostrare come la protezione dei beni culturali sia entrata a far parte del processo che ormai vede elevati alla categoria di diritto umano gran parte degli interessi o bisogni delle persone -processo che ormai rischia, forse, di avere per effetto quello di banalizzare i diritti più fondamentali-attraverso la consacrazione del diritto all'eredità culturale nel diritto internazionale dei diritti dell'uomo, e quello di evidenziare come l'inserimento di detto diritto nell'elenco dei diritti umani garantiti da norme di diritto internazionale abbia anche per effetto la sottoposizione dello stesso ai problemi che ogni sistema di protezione dei diritti fondamentali presenta, come la necessità di assicurare la sua giustiziabilità nel foro internazionale e l'emergere di conflitti con altri diritti. Parole chiave: Beni culturali; patrimonio culturale; diritto all'eredità culturale; Convenzione di Faro 1. Introduzione Sostiene FERRAJOLI che, essendo 'fondamentali' i diritti attribuiti da un ordinamento giuridico a tutte le persone fisiche in quanto tali, o in quanto cittadini o in quanto capaci di 2 agire e, essendo la previsione di tali diritti da parte del diritto positivo di un determinato ordinamento condizione della loro esistenza o vigore in quell'ordinamento, se fosse stabilito come universale un diritto assolutamente futile, come per esempio il diritto ad essere salutati per strada dai propri conoscenti o il diritto di fumare, esso sarebbe un diritto fondamentale. 1 La tesi riguarda anche l'ordinamento giuridico internazionale, dal momento in cui, «dopo la loro formulazione in convenzioni internazionali recepite dalle costituzioni statali o comunque sottoscritte dagli Stati, essi sono divenuti sovrastatali: limiti esterni e non più solo interni ai pubblici poteri e basi normative di una democrazia internazionale ben lungi dall'essere attuata ma da essi normativamente prefigurata». 2

IL BENE CULTURALE: IN VISTA DEL CHEK- UP DI UN CONCETTO

sta in "Inchiesta", rivista trimestrale, anno XXXXIV, n. 184, aprile - giugno 2014, edizioni Dedalo, pp. 24 - 31, 2014

Vengono affrontati i temi della nozione di bene culturale materiale vigente nelll'ordinamento italiano e delle problematicità della sua applicazione ai beni culturali immateriali, ai beni nativamente digitali e alle collezioni di pubblica lettura

BENI CULTURALI E TERRORISMO

La politica globale contemporanea sta vivendo continui atti di terrorismo, guerriglia, guerre civili e conflitti tra Stati. Tali scontri, iniziati alla fine del periodo della guerra fredda, rappresentano ad oggi la principale forma di conflitto internazionale.

Galletti Antonella, LA TUTELA E LA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI NELL’UNIONE EUROPEA

Koreuropa, 2013

Nell’attuale quadro normativo europeo i riferimenti al dato culturale sono molteplici, ma è ancora assente una trattazione organica del tema e il settore di riferimento è la cultura considerata in senso più ampio, secondo quanto disposto dall’art. 151 del tce, ora articolo 167 del tfue. Il diritto dei beni culturali sembra rimanere confinato nelle frontiere nazionali. È evidente, pertanto, che l’azione dell’Unione europea sia rivolta al plurale concorrendo, quindi, allo sviluppo “delle culture” degli Stati membri e non di una cultura propriamente europea. Nel settore dei beni culturali l’attività normativa di diritto secondario ha avuto come obiettivo quello di conciliare nel mercato interno la libera circolazione dei beni culturali con le esigenze di protezione degli stessi. Prima dell’adozione del regolamento 3911/92, relativo all’esportazione dei beni culturali, e della direttiva 7/93, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, gli Stati si limitavano, infatti, ad effettuare controlli alle frontiere esclusivamente con riguardo ai beni rientranti nel proprio patrimonio