Ius Romanum e Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Rapporti e Influssi. (original) (raw)

Note sul rapporto giuridico-canonico tra il Romano Pontefice e i Patriarchi cattolici orientali

Ephemerides Iuris Canonici , 2013

Sommario 1. Introduzione e profilo metodologico -2. Breve excursus storico sull'istituzione patriarcale. -3. La legislazione anteriore al CCEO: il m. p. «Cleri sanctitati» di Pio XII del 1957. -4. L'insegnamento del Vaticano II sulle Chiese cattoliche orientali -5. La legislazione attuale: il CCEO del 1990. -5.1. Communio ecclesiastica et hierarchica -5.2. La "questione" del pallio -5.3. I Patriarchi orientali membri del Collegio Cardinalizio -6. Conclusione.

Chiesa romana, chiese orientali e modernità giuridica nella prima codificazione orientale

Anuario De Derecho Canonico Revista De La Facultad De Derecho Canonico Integrada En La Ucv, 2014

Resumen: El presente estudio toma en consideración el iter de codificación de los canónes de las Iglesias orientales y su peculiaridad respecto al Código de Derecho Canónico para la Iglesia latina, por entonces ya promulgado. Se toma como referencia el punto de vista del Cardenal Acacius Coussa, exponente relevante en la Curia Romana, que dedicó su vida entera a trabajar por el bien de las Iglesias de Oriente y a la codificación de su derecho. Palabras clave: historia del derecho, iglesias orientales, codificación del derecho, modernidad jurídica, codificación oriental.

I diritti e i doveri dei fedeli cristiani nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e nel Codex Iuris Canonici

Sommario: §1. Introduzione. §2. I diritti comuni dei fedeli nella Chiesa. §3. Il catalogo dei diritti e dei doveri. §4. Differenze tra CIC e CCEO . §5. Conclusione. §1. Introduzione La Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948 è un documento di carattere fondamentalmente laico. Analizzando le origini filosofiche e politiche di questa Dichiarazione di diritti si impone questa conclusione. In essa confluiscono il pensiero filosofico sulla dignità della persona e l'affermazione delle sue prerogative individuali, come frutto maturo delle dichiarazioni che accompagnarono l'indipendenza degli Stati Uniti d'America e la Rivoluzione Francese. La Dichiarazione prescinde dalle dottrine religiose differenti, per concordare nel comune denominatore che ci unisce come esseri umani.

Gli ordinariati per i fedeli di rito orientale: una ricostruzione storico-giuridica

La corretta identificazione dell'oggetto del proprio studio costituisce il presupposto di ogni ricerca scientifica, ivi compresa quella storico-giuridica. Generalmente questo passaggio è scontato e difficilmente ci si sofferma su di esso. Il presente è invece uno di quei casi in cui la delimitazione dell'ambito di indagine non solo è necessaria, ma è addirittura problematica. Come ben evidenziato in un recente studio 1 , il termine ordinariato applicato alla cura pastorale dei fedeli orientali nel corso di tanti decenni conosce una prassi di curia che lo vede impiegato con i più diversi contenuti per significare realtà diverse. Ciò detto, l'obiettivo del presente studio è quello di fornire al lettore un quadro riassuntivo generale delle istituzioni di cura pastorale per i fedeli orientali che, a partire dai primi anni del secolo XX, sono andate costituendosi in situazioni straordinarie ossia in situazioni che a motivo di circostanze peculiari, sia di natura geo-politica che ecclesiastica, hanno reso necessaria l'adozione di provvedimenti ad casum al di fuori dei modelli tradizionali di organizzazione ecclesiastica. È proprio questa "contingenzialità" che rende difficile e, soprattutto contestabile, ogni tentativo di ritagliare in maniera netta i contorni della nozione di ordinariato, tenuto conto peraltro del fatto che questo istituto vive e si muove in un elastico rapporto di stretta contiguità con la nozione di amministrazione apostolica e, a partire dal secondo conflitto mondiale, con quella di esarcato apostolico. A * Nel presente studio si è preferito non avvalersi della terminologia giuridica propria del diritto canonico orientale (eparchia, gerarca ecc.) ma uniformarsi a quella latina adottata nella maggior parte dei testi utilizzati.