L'ampliamento dei casi di partecipazione a distanza dell’imputato tra logiche efficientistiche e menomazioni difensive, in La legislazione penale, 20.11.2017, pp. 1-14. (original) (raw)

(2018) L’imputazione oggettiva dell’evento per omissione impropria. Argomenti a favore della “diminuzione di chances”

Archivio Penale, no. 2 / 2018 (web), 2018

La questione oggetto del presente contributo concerne il criterio in base al quale la responsabilità per il mancato impedimento di un evento lesivo possa essere imputata al titolare della posizione di garanzia quando un pregiudizio del medesimo tipo si sarebbe possibilmente o probabilmente verificato nono- stante l’adozione di un contegno conforme all’aspettativa di diligenza. Sul piano della giurisprudenza, detta questione si presenta con una certa frequenza soprattutto in materia di responsabilità medica (tipi- co è il caso dell’errore o del ritardo diagnostico). Lo studio prende le mosse dalla descrizione di alcuni casi paradigmatici al fine di esaminare le questioni dogmatiche rilevanti attinenti alla struttura del fatto tipico e alla rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel giudizio d’imputazione in cui si sostanzia il cd. “nesso di rischio”. Quindi, su questo piano, si ripropone il confronto fra la teoria della “evitabilità” e quella dell’“aumento del rischio” (sub-specie di “diminuzione di chances”), sostenendo l’opportunità, per le ragioni che saranno esposte, di riconsiderare l’adozione di questo secondo – solo apparentemen- te meno garantista – criterio ascrittivo. | This paper deals with the objective imputation for “improper omission”, focusing on those cases in which a harmful event of the same type of the caused (or not avoided) hic et nunc event would have possibly or probably occurred despite the adoption of a behaviour consistent with the expectation of “due diligence” – the so-called “duty of care”. This question frequently arises in medical malpractice jurisprudence (e.g., in cases of diagnostic errors and/or delays in treatment). The discussion considers some paradigmatic cases in order to examine the conceptual structure of the “typical negligent conduct” and the relevance of the hypothetical causal courses for the imputation judgment in which consists the verification of the normative “risk link” between the careless conduct and the harmful event. So, on this field, the author compares the theory of “avoidability” beyond any reasonable doubt and that of the mere “increase of risk”, in order to discuss and defend some arguments in favour of the “decrease of chances” criterion of objective imputation.

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE IL PROBLEMATICO IMPIEGO DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE IN CHIAVE " ANTI-OVERCROWDING " . LA PAROLA ALLA CORTE COSTITUZIONALE Estratto

Estratto d) Giurisprudenza di merito TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA Ord. 13 febbraio 2013 Pres. Pavarin -Est. Bortolato Carcere e sistema penitenziario -Condizioni di detenzione -Sovraffollamento carcerario -Sospensione facoltativa dell'esecuzione della pena -Detenzione inumana o degradante ai sensi dell'art. 3 Cedu -Ipotesi non contemplata dall'art. 147 c.p. -Questione di legittimità costituzionale -Non manifesta infondatezza. (Cod. Pen., art. 147; Cost., artt. 2, 3, 27, comma 3 e 117, comma 1; Cedu, art. 3). È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p. nella parte in cui non prevede l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando questa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione degli artt.27, comma 3, 117, comma 1 (con riferimento all'art. 3 Cedu, così come interpretato dalla Corte Edu relativamente alla nozione di « trattamento inumano e degradante »), 2 e 3 Cost. (1). RITENUTO IN FATTO. -(Omissis), detenuto nella Casa circondariale di Padova, presentava al Magistrato di sorellanza in data 10.01

Difesa legittima e "C.I.E.". La vulnerabilità giuridica di una detenzione "fuori legge", in Diritto penale contemporaneo, 10 ottobre 2013, pp. 1-33

Nota a Trib. Crotone, 12 dicembre 2012, n. 1410. Aarrassi e al. SOMMARIO: 1. Premessa: il caso oggetto di giudizio. -2. La configurabilità della difesa legittima: l'esistenza di una "situazione aggressiva". -2.1. L'oggetto dell'aggressione. -2.2. Le modalità dell'aggressione. -2.3. L'ingiustizia dell'offesa. -2.3.1. L'ingiustizia alla stregua della legislazione ordinaria e della normativa dell'Unione europea. -2.3.2. L'ingiustizia alla stregua delle norme costituzionali. -2.4. L'attualità del pericolo. -3. La "reazione difensiva". -3.1. La costrizione. -3.2. La necessità di difendersi. -3.3. La proporzionalità della reazione. -4. A mo' di conclusione: la disciplina dei «C.I.E.» si scopre "debole".

Il danno da perdita di chances: evoluzioni e “intersezioni” giurisprudenziali

C. Consolo, G. Grasso e A. Penta (a cura di), L’evoluzione della responsabilità civile - Quaderno n. 10 della Scuola Superiore della Magistratura, 2022

Sommario: 1. Introduzione . – 2. La relazione fra la causalità generale e la chance. – 3. Una breve parentesi: i regimi processuali del nesso di causa e la chance. – 4. Alcune questioni processuali: la tecnica della domanda separata, la versione “forte” e “debole” del “più probabile che non”, la disciplina delle concause . – 5. L’emersione della chance quale tecnica per sanzionare un illecito senza danno accertato o accertabile, la casistica in tema di malattie terminali e il problema del c .d . “danno da morte” . – 6. Gli orientamenti sulla inversione dell’onere della prova del nesso nella responsabilità contrattuale . – 7. La razionalizzazione della chance . – 8. Riflessioni conclusive .

Diritto penale, vittimizzazione e “protagonismo” della vittima

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 2014

La nozione di "vittima" del reato e sconosciuta al diritto penale sostanziale e processuale, salvo che nei testi normativi che recepiscono i provvedimenti comunitari ed in quelli che riguardano la costituzione di "fondi di solidarieta" (ad es., quelli delle vittime del terrorismo, della mafia, degli incidenti stradali). Una definizione, invece, si puo rinvenire nell’art. 2 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012, contenente “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, che ha sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI”. In luogo della “vittima”, il nostro sistema positivo conosce la figura tradizionale del “danneggiato dal reato" (art. 185 c.p.), che si costituisce parte civile nel processo penale (art. 74 c.p.p.), quella della "persona offesa" (art. 90 c.p.p.) e quella delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 c.p.p.). L’irrompere della “vi...