Il quantum del danno nella responsabilità precontrattuale, 2008 (original) (raw)
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La Cassazione sulla natura della responsabilità precontrattuale: «aliquid novi»?
Con la sentenza n. 14188 del 12 luglio 2016, la Corte di Cassazione viene (ri)chiamata a pronunciarsi sulla natura della responsabilità precontrattuale. La nota evidenzia le argomentazioni - tanto di diritto romano, quanto di diritto privato europeo - poste a fondamento della riconduzione al modello contrattuale della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.
PIRAINO_Natura della responsabilità precontrattuale.pdf
Nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinata all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 19 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall'organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall'amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge (artt. 16 e 17 del decreto cit.); l'eventuale responsabilità dell'amministrazione, in pendenza dell'approvazione ministeriale, deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
Responsabilità precontrattuale
Responsabilità precontrattuale, 2018
The essay deals with the liability for damages resulting by unfair conduct in the formation of the contract. The elaboration of this category was conditioned by the texts of the Digest, from which R. von Jhering obtained the rule according to which the party, who had negligently entered into an invalid contract, had to compensate the other of the damage suffered for having innocently confided in his validity. Precisely because of its origin, however, this rule could not justify compensation for damages that occurred before the conclusion of the contract or regardless of it. These limits were overcome by German and Italian doctrine through the elaboration of the pre-contractual obligation of good faith, that led to the current formulation of the art. 1337 c.c. On the basis of this rule in fact, the negotiation is a source of obligations, and the reliance arising from it constitutes the criterion for determining ex ante the behavior that, according to an ethical evaluation based on the social conscience, each party must observe in order to avoid the specific risks of damage that could occur precisely because of it. Therefore, liability is not based on fault as a subjective requirement of the conduct, but it arises from the objective violation of an obligation of good faith, which precedes both the incorrect behavior and the damage. Ultimately, by placing itself in a pre-existing relationship between two parties, it must be assimilated to non-fulfillment and falls within the scope of art. 1218 c.c.
ORLANDI Responsabilità precontrattuale
Enciclopedia del Diritto. I tematici. I. Il Contratto, 2021
La malafede precontrattuale parrebbe svelarsi una fattispecie di danno ingiusto. Prima del danno, nulla. SOMMARIO. 1. Il problema. Sez. I. Teorie deontiche 2. Culpa in contrahendo e affidamento. — 3. Segue: von Jhering e il danno corporale. — 4. Teoria della norma primaria. Atipicità della buona fede. — 5. Teoria della norma secondaria. Tipicità della buona fede. — 6. Teoria dell’obbligo di protezione. — 7. Segue: teoria delle situazioni indirette. — 8. Teoria dell’obbligazione senza prestazione. La responsabilità relazionale. — 9. Segue: riduzione inversa? Obbligazione forte e obbligazione debole. Sez. II. Teoria ontica. 10. Dal prescrittivo al descrittivo. — 11. Segue: tecniche di posizione della fattispecie. — 12. Segue: posizione semantica e posizione ermeneutica. — 13. Ermeneutica dell’obbligo precontrattuale. — 14. Segue: obbligo e torto. — 15. Ingiustizia del danno precontrattuale. — 16. Danno positivo e danno negativo. Sez. III. Lineamenti dello statuto. 17. Nozione di statuto. Statuto semplice e statuto complesso. — 18. Onere della prova. Art. 1218-2697 c.c. — 19. Segue: impossibilità e causa imputabile. Art. 1218-1256 c.c. — 20. Danno risarcibile e prevedibilità. Art. 1223-1225-2056 c.c. — 21. Segue: danno positivo precontrattuale? — 22. La prescrizione. Art. 2646-2647 c.c.