L'ILLECITO COSTITUZIONALE DEL LEGISLATORE (MUOVENDO DALLE RIFLESSIONI DI ENZO ROPPO (original) (raw)
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ERGASTOLO OSTATIVO E PROBLEMI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
L'incostituzionalità prospettata ma non dichiarata dell'ergastolo ostativo.-3. Pro e contra: due unità di misura dell'ordinanza.-4. Gli automatismi legislativi e la vanificazione della funzione giurisdizionale.-5. Una riflessione di chiusura: criticità costituzionali dell'ergastolo in quanto tale.
Sommario: Premessa; 1. Una rapida ricostruzione della vicenda; 2. Qualche osservazione sul profilo dell'interesse al conflitto tra poteri; 2.1. Le peculiarità di un conflitto tra poteri avente ad oggetto una pronuncia delle SS.UU. della Cassazione sulla giurisdizione; 2.2. Il delicato rapporto tra il sindacato della Corte costituzionale e il giudizio della Corte di cassazione; 2.3. Conflitti in tema di giurisdizione e conflitti costituzionali; 2.3.1. le posizioni della dottrina; 2.3.2. I precedenti giurisprudenziali poco indicativi e la (più) recente pronuncia n. 81 del 2012; 2.4. Prime (provvisorie) conclusioni sul punto; 3. Il merito del conflitto: la giuridicizzazione della procedura volta alla stipula delle intese con le confessioni acattoliche; 3.1. La natura confessionale o meno dell'associazione come questione (cruciale) a monte. Cenni sul rapporto fenomeno religioso -ateismo (anche in una prospettiva europea); 3.2. Il decisum e le argomentazioni della Corte costituzionale; 4. I non pochi problemi che pone la motivazione della Corte; 4.1. L'intesa come "forma di manifestazione" della libertà delle confessioni religiose; 4.2. Il divieto di pre-giudizi; 4.3. Il non marginale ruolo delle trattative; 5. Il peso del controllo parlamentare; Spunti conclusivi R I V I S T A A I C 2
2017
Sommario: 1. La disposizione oggetto dell'incidente di costituzionalità tra effetti retroattivi "propri" e "impropri".-2. La natura incentivante della disposizione quale "sintomo" di lesione dell'affidamento.-2.1. L'ampia nozione di disposizione incentivante accolta dalla Corte costituzionale nel caso di specie.-3. La proporzionalità dell'intervento normativo.-4. La valutazione dell'elemento temporale e il consolidamento della posizione di affidamento. 1. La disposizione oggetto dell'incidente di costituzionalità tra effetti retroattivi "propri" e "impropri" La pronunzia annotata aggiunge un nuovo tassello al variegato mosaico della giuri-sprudenza costituzionale in materia di salvaguardia del legittimo affidamento nei confronti dell'attività legislativa. Com'è noto, infatti, la Consulta dopo aver contribuito alla progressiva emersione del principio in parola rinvenendone il fondamento costituzionale, da ultimo, nell'art. 3 Cost. 1 , più recentemente 2 , si è premurata di chiarirne ulteriormente l'ampiezza e la * Dottore di ricerca in Diritto pubblico Università "La Sapienza" di Roma e Avvocato. 1 Secondo un orientamento delineatosi alla fine degli anni novanta del secolo scorso che è andato a so-stituire la c.d. "tecnica del combinato disposto" in base alla quale l'affidamento riceveva una tutela occasionale e per relationem, attraverso un parametro composito ricostruito di volta in volta mediante il riferimento all'art. 3, comma 1, Cost. e alle altre norme costituzionali che venivano in gioco a seconda dei diritti costituzionali pregiudi-cati dall'intervento normativo. Sul punto si rinvia a P. CARNEVALE, La tutela del legittimo affidamento… cerca casa, in Giur. cost., 2011, 21; ID, «[…] Al fuggir di giovinezza […] nel doman s'ha più certezza» (Brevi riflessioni sul processo di valorizzazione del principio di affidamento nella giurisprudenza costituzionale), in Giur. cost.,1999, 3643 che mette in evidenza il carattere "necessariamente servente" che assumeva attraverso questa tecnica di tutela il principio di affidamento rispetto alla protezione di altre esigenze costituzionalmente tutelate. F. SORRENTI-NO, Sui limiti della tutela costituzionale dell'affidamento, in Foro amm. TAR, 3/2004, 897, sottolinea come prima della pronunzia n. 416 del 1999 la Consulta abbia "sempre richiesto la contemporanea lesione di precetti costitu-zionali specifici, associandone l'affermazione alla protezione di altre esigenze costituzionalmente tutelate, come
NOTE SULL'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO
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L’iniziativa legislativa popolare nella recente esperienza italiana – L’istituto nella prospettiva dei costituenti – Configurazione giuridica e istituzionale dell’iniziativa popolare – Titolarità, contenuto ed efficacia della medesima – Effetti della presentazione alle Camere dei progetti popolari – L’inadeguatezza dei regolamenti parlamentari – L’attuazione legislativa dell’iniziativa popolare: la l. n. 352 del 1970 – Opportunità di una valorizzazione dell’iniziativa legislativa popolare nell’ordinamento costituzionale
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SOMMARIO: 1. Premessa. -2. L'attuale art. 117, sesto comma. -3. L'influenza del canone di sussidiarietà. -4. La presunta "primarietà" della potestà regolamentare locale. -5. La "natura" delle fonti regolamentari locali. -6. Le funzioni fondamentali (ex art. 117, comma secondo, lett. p) Cost). -7. Persistenza e mitigazione del principio di legalità formale. -8. Un'altra ipotesi sul rapporto tra la legge (statale e regionale) e il regolamento locale. -9. La riforma costituzionale e la potestà regolamentare locale -10. La silente demolizione del principio democratico. * Assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università di Sassari.