Brevi note in tema di risarcimento del danno da ritardo «mero»: tra chiusure giurisprudenziali e possibili itinerari interpretativi. (original) (raw)

2018, Rivista Giuridica Sarda

L'art. 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni siano tenute a risarcire il danno patito dal privato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Tale disposizione è interpretata, dalla giurisprudenza oggi prevalente, quale mera formula ricognitiva di quell'orientamento, già cristallizzato nella Adunanza Plenaria del 15 settembre 2005, n. 7 , che rifiuta il risarcimento del danno conseguente al mero ritardo, ove questo non si accompagni alla "spettanza" del bene della vita finale, anelato dal privato. Nel commento, tuttavia, ripercorrendo gli orientamenti che valorizzano lo stesso "tempo" quale vero e proprio "bene della vita" a sè stante, si cerca di valorizzare un percorso interpretativo che consenta di tutelare l'esigenza di riparazione del privato, che ben può subire un danno dal mero decorso del tempo e, dall'altro lato, evitare che l'Amministrazione sia chiamata a risarcire pretese pretestuose e prive di qualsivoglia profilo di meritevolezza di tutela.

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