Sull'origine dei beni vallivi del Comune di Santa Margherita d'Adige.pdf (original) (raw)
Il 15 marzo del 1424 il padovano Zambon Calza del fu Pietro concedeva in "feudo" al Comune di Santa Margherita con Passeggiano, la terza parte di un insieme di sue possessioni poste tra i comuni di Santa Margherita e Megliadino, ammontanti complessivamente a circa 1.100 campi padovani 1 . Dal documento si evince che altre terre erano possedute pro indiviso con il Comune di Megliadino sebbene non ne sia indicata l'esatta superficie. Con l'investitura del 1424 -in realtà il rinnovo di una più antica, risalente al 15 gennaio 1366 -, il Comune di Santa Margherita con Passeggiano, tramite i suoi legittimi e legali rappresentanti -Giovanni del fu Giacomo e Giacomo Racagin del fu Antonio, massari e sindaci -, si impegnava a dare un paio di guantoni di lana grezza da falcone per il rinnovo dell'investitura, e a pagare 2 ducati aurei ogni anno alla festività di Natale. Sulla base delle formule tipiche del contratto di investitura di "feudo", il Comune e gli uomini di Santa Margherita con Passeggian, in quanto vassalli del Calza, gli dovevano giuramento di fedeltà, si impegnavano a difendere tali beni da terze persone e a non vendere, livellare, donare, infeudare ad altri parti di essi senza la sua autorizzazione o quella dei suoi eredi. In cambio essi potevano "habere, tenere, possidere et usufructuare", vale a dire gestire a loro piacere tali beni. L'investitura di feudo come tipologia contrattuale era maggiormente diffusa nei secoli precedenti, quando assumeva anche altri significati, ed è probabile pertanto che nel redigere il nuovo atto il notaio abbia semplicemente adottato la terminologia e la fraseologia della precedente scrittura del 15 gennaio 1366. Nei fatti, questo rinnovo sembra avvicinarsi più ad una forma di livello, ed infatti nella polizza d'estimo di qualche decennio successiva (1487), il Comune aveva dichiarato che pagava ogni anno 2 ducati di livello agli eredi di Zambon Calza 2 . Comunque sia, esso si configura come un contratto stipulato tra un singolo (Zambon Calza), proprietario delle terre, e il Comune e uomini di Santa Margherita tramite i loro legittimi rappresentanti. Non si tratta dunque di beni cosiddetti "Comunali", termine usato nella documentazione di Età Moderna per indicare i beni demaniali concessi dallo Stato in uso ai singoli comuni, ma bensì una proprietà privata allodiale acquisita dal Comune mediante questa forma contrattuale e da quest'ultimo destinata ad uno sfruttamento collettivo. Le possessioni citate nell'atto di investitura del 1424 vengono rispettivamente indicate come: 200 campi arativi, prativi e boschivi posti in territorio della villa di Megliadino detti il Gualdo e confinanti da una parte con la via comune, dall'altra con le "ragioni" di Santa Margherita, da una con domino. Paolo Dotto, dall'altra con il detto Dotto e parte con gli eredi di Gerardo Beloso. 300 campi arativi, prativi e parte boschivi posti in territorio di Santa Margherita e parte in territorio di Megliadino nella contrada del Gualdo e delle (…), e confinanti da un lato con domino Paolo Dotto dall'altra con la via comune.