La realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione tra vincoli di bilancio, semplificazione amministrativa e obblighi di evidenza pubblica (original) (raw)

2018, Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc. 6-2018

La possibilità riconosciuta al privato di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale degli oneri concessori, che in passato ha già mostrato delle evidenti perplessità interpretative con il regime generale delle procedure di evidenza pubblica, pone delle ulteriori riflessioni critiche alla luce del correttivo apportato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 al nuovo Codice dei contratti, specie rispetto all’altro grande convitato di pietra, rappresentato dalla progressiva stretta alle finanze pubbliche degli enti locali per effetto della morsa del patto di stabilità e crescita, che ha consentito l’impiego dei proventi edilizi per far fronte alla spesa corrente. L’intreccio delle previsioni di finanza pubblica con le nuove disposizioni sugli affidamenti sotto soglia previste dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016, infatti, impongono oggi una precisa gerarchia di scelta sulla modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione che, sulla scia dell’enfasi pro-concorrenziale seguita dal Legislatore, rischiano fortemente di compromettere la tenuta complessiva del mercato dell’edilizia, già duramente colpito dalla crisi immobiliare dell’ultimo decennio, oltre che a porre dei seri dubbi interpretativi sulla tenuta di un sistema ancora fortemente esposto a dei potenziali cortocircuiti normativi tra discipline settoriali. Pertanto, per delle inevitabili esigenze di coerenza del sistema e di certezza del diritto, appare necessaria una lettura della normativa che sia “logicamente orientata” verso l’unica alternativa che, probabilmente, consenta di rivedere lo schema generale dello scomputo sotto una diversa prospettiva di indagine, cioè di legittimare la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria entro la soglia comunitaria quando queste, per ragioni strutturali imprescindibilmente connesse con l’agibilità del futuro fabbricato, si pongano in quell’ottica di necessaria “funzionalità strumentale” con l’intervento edificatorio.