DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI (original) (raw)
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Le attività svolte dal Dipartimento sono state finalizzate ad attuare le indicazioni ministeriali circa i livelli di competenza che deve avere uno studente che ha concluso l’obbligo scolastico con successo. Il D.M. 9/2011 contiene il certificato da rilasciare agli allievi e indica i livelli Avanzato, Intermedio, Base, le linee metodologiche da attuare per gli alunni stranieri, le linee di competenza per gli allievi affetti da D.S.A., la direttiva del 27/12/2012 le linee di competenza per gli allievi in relazione alla inclusione sociale e ai Bisogni Educativi Speciali. È stata redatta la programmazione per assi culturali, la tipologia e la valutazione della prova per competenze di fine anno e la calendarizzazione della verifica. Le attività programmate sono state discusse e concordate con tutti i dipartimenti.
LE DISCIPLINE UMANISTICHE E SOCIALI AL SERVIZIO DELL’HOMO DEMOCRATICUS
ItalianiEuropei, 2022
Con “I geni invisibili della democrazia. La cultura umanistica come presidio di libertà”, Enzo Di Nuoscio ci offre una profonda e articolata analisi su come si sviluppa la vita democratica nella nostra epoca; un’epoca in cui le persone sperimentano l’abbondanza delle informazioni in loro possesso, ma avvertono anche il rischio di essere risucchiati nella fallacia delle tante «buone ragioni di credere il falso». Il libro di Di Nuoscio è il tentativo di svelare le insidie che da sempre minacciano l’homo democraticus, indicando quei “geni invisibili” – per dirla con le parole di Guglielmo Ferrero – che svolgono la funzione di sentinelle poste sui bastioni ideali della cittadella democratica, la quale, per definizione, è luogo “aperto”, dunque, di fatto, esposto alle minacce dei tanti suoi nemici
UNA PROPOSTA PER LA STORIA DELLE DISCIPLINE UMANISTICHE
Prometeo, 2020
A differenza della storia della scienza, la storia delle discipline umanistiche non è una materia accademica, il che è sorprendente. Gli umanisti sono tra gli studiosi con più spiccata mentalità storica, com’è possibile che si preoccupino della storia di tutto tranne che della propria disciplina? La situazione, ovviamente, è più complessa. Esistono la storia della linguistica, la storia della storiografia, la storia della filologia, nonché la storia di numerose discipline come la storia dell’arte, la musicologia, gli studi letterari e altro ancora, ma quello che manca è una disciplina accademica che affronti la storia di tutte le discipline umanistiche nel loro insieme. Se “discipline umanistiche” è qualcosa di più di un semplice termine ombrello, questa lacuna nella storia culturale va colmata.
ENTI RELIGIOSI E IMPRESA SOCIALE
DAGLI ENTI ECCLESIASTICI AGLI ENTI RELIGIOSI. DAL TIPO STRUTTURALE SPECIALE DI ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO AL TIPO SPECIALE FUNZIONALE DELL’ENTE RELIGIOSO PER SCOPI PERSEGUITI. NELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE L’IMPRESA SOCIALE DIVIENE IL MODO PRIVILEGIATO, MA NON ESCLUSIVO, PER GESTIRE CON CRITERI AZIENDALI E QUINDI IN GRADO DI AUTOFINANZIARSI, UNA SERIE DI ATTIVITÀ (SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA, ECC.) IN GRAN PARTE DI AUSILIO O ADDIRITTURA SOSTITUTIVE DEI VECCHI SISTEMI DI WELFARE. NE DERIVA UN INTRECCIO NORMATIVO COMPLESSO, OVE GLI ENTI RELIGIOSI SI CONFRONTANO CON ISTITUTI GIURIDICI DISTINTI E A VOLTE DISTANTI DAL TRADIZIONALE “DIRITTO ECCLESIASTICO CIVILE”. TALI STRUMENTI, TUTTAVIA, RAPPRESENTANO L’ESEMPIO DELLE PROIEZIONI CIVILI DELLE RELIGIONI CHE TESTIMONIANO L’ASSOLUTA RILEVANZA DEL FATTORE RELIGIOSO NELLE DINAMICHE GIURIDICHE E CHE NECESSITA SEMPRE DI PIÙ DI PROFESSIONISTI PREPARATI AD AFFRONTARLE IN MODO ADEGUATO. SOLO IN TALE GUISA L’IMPRESA SOCIALE, LA SOCIETÀ BENEFIT, I PATRIMONI DESTINATI ASSOLVERANNO ALLO SCOPO PER LA QUALE SONO STATI CREATI, PUR SEMPRE NEL RISPETTO DELLE LORO REGOLE DI FUNZIONAMENTO.
DOSSIER STUDI CULTURALI E IDENTITÀ
Amazingly (incredibly for us, modern men and women) humankind managed to pass something like ninety per cent of its history without talking, thinking, and above all worrying, about the "self".
12 ASV, Sanità, Capitolari, b. 3, Capitolare II, cc. 50v-51r, 19 luglio 1586. Egualmente, con ferrea risolutezza, i provveditori alla Sanità avevano costretto il Collegio medico di Padova a revocare una licenza rilasciata senza la loro ratifica, come si legge nei Capitolari in data 3 dicembre 1659 (Ivi, c. 166v): "Gl'illustrissimi [...] rettori di Padova, inherendo alli voleri e commandamenti espressi da gl'illustrissimi sopraproveditori et proveditori alla Sanità di Venetia in lettera 28 novembre prossimo decorso, hanno tagliata et annullata la licenza, facoltà, privileggio delli signori dottori filosofi et medici di banca del Collegio di questa città concesso a domino Giminiano Drapiero da Reggio sotto il giorno 11 aprile 1659 di poter dispensare le pilole da lui composte et fabricate, commandando sii esso privileggio e facoltà abolito dal libro ove è annotato, sì che non habbia alcuna efficacia e valore come se fatto non fosse." 13 Una rassegna comparativa di alcuni protomedicati italiani, escluso quello veneziano, è in David Gentilcore, "All that pertains to medicine": protomedici and protomedicati in Early modern Italy, "Medical History", 38 (1994), pp. 121-142. Gentilcore ne individua tre tipologie principali: "monarchica" se il protomedico è eletto a vita da una forte autorità centrale (nelle città italiane dei domini spagnoli), "collegiale" quando il protomedico è espressione della volontà del locale collegio medico (es. Bologna e Siena) e "municipale" se eletto da minori autorità civiche locali. La tripartizione è riproposta in Id., Medical charlatanism in Early Modern Italy, cit., pp. 102-103. 14 Se i collegi medici sorti in varie città italiane funzionarono in età moderna da filtro e strumento di controllo (di professionalità, ortodossia etc.) sempre crescenti, pare che a Venezia esso si caratterizzi per una singolare apertura e inclusività. Un'agile rassegna degli statuti di collegi di diverse città italiane è in Alessandro Pastore, La disciplina della corporazione medica, in Id., Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell 'Italia moderna, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 125-153; cenno all'apertura di quello veneziano è in Richard Palmer, The Studio of Venice and its graduates in the Sixteenth century, Trieste, Lint, 1983, p. 13. Quanto ai protomedicati, storia e funzioni di quello bolognese sono chiaramente illustrate da Gianna Pomata, La promessa di guarigione. Malati e curatori in Antico Regime. Bologna XVI-XVIII secolo, Roma-Bari, Laterza, 1994, cap. I, Un tribunale di dottori; per il caso senese si veda David Gentilcore, Regole per i medici, regole per i ciarlatani: il protomedicato di Siena tra sei e Settecento, in Le regole dei mestieri e delle professioni: secoli XV-XIX, Milano, FrancoAngeli, 2000, pp. 239-255. 1 ASV, Sanità, Terminazioni per materia, reg. 78, c. 122r. Il 9 aprile 1524: "De mandato: che non sia alcuna persona ch'ardisca montar in bancho, sì sopra le piaze come per le contrade, sotto pena de pagar £ 50 de pizoli per ogni volta contrafaranno. Item che tutti li burbanti, furfanti forestieri et piamontesi debbino partirse fora de Venetia per tutto hozi, sotto pena d'esser frustadi da San Marco a Rialto; et se barcharoli leveranno dicti furfanti per condurli a Venetia, cazino a la sopradicta pena, et pagar £ 25 de pizoli", Ivi, c. 125v. In data 5 luglio 1526 il provvedimento è ribadito, stavolta sunteggiato nel latino originale: "De mandato publicatum fuit quod nullus zaratanus audeat vel praesumat ascendere in banchum in aliqua parte vel loco huius civitatis sub poena standi per unum mensem in carceribus clausus / et solvendi l. XXV parvorum, quarum medietas sit accusatoris et altera medietas expedatur ad benefitium et utile Nazarethorum", Ivi, c. 126r-v. 2 ASV, Sanità, Notatori, reg. 728, Per questi ultimi provvedimenti -citati da diversi studiosi -basti scorrere le carte di ASV, Sanità, Notatori, reg. 729.
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Si rammenta inoltre che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunita ria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, equiparando li, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.