UNA CRISI GATTOPARDESCA NON ALLONTANA LE PROSPETTIVE DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA: I RISCHI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (Editoriale) (original) (raw)
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AUTONOMIA NEGOZIALE E CAUSA ISTITUTIVA DI UN TRUST
reclamo presentato da A. F., ritiene questo Collegio che la richiesta di modifica dell'ordinanza contestata sia da accogliere. Preliminarmente, deve essere inquadrato l'istituto del quale si discute. Dall'esame della documentazione presentata, si evince che in data 11 luglio 2000 A. C. S. ha costituito un trust, individuando come beneficiari A. ed A. C. S. e nominando trustee A. F. Il menzionato atto istitutivo rimanda, ai fini del proprio riconoscimento, alle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1°luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989 ed entrata in vigore il 1°gennaio 1992 (da ora solo Convenzione). Tale Convenzione recita nel suo preambolo che gli Stati firmatari, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottato da altri paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi più importanti connessi al suo riconoscimento. L'art. 1 della detta Convenzione specifica il proprio scopo nell'individuare la legge applicabile al trust e nel regolare il suo riconoscimento. L'art. 2, invece, fornisce una definizione del trust oggetto della Convenzione, descritto come "i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente -con atto tra vivi o mortis causa -qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico". La disposizione da ultimo menzionata indica, poi, le caratteristiche che il trust deve presentare per essere considerato tale (1). Secondo parte della dottrina, la Convenzione sarebbe una convenzione di diritto internazionale privato, con al proprio interno delle norme materiali, la quale non avrebbe ad oggetto il riconoscimento e la ricezione del trust, tipico istituto di common law, elaborato dalle Corti di equity secoli addietro, nel nostro ordinamento, ma Sulla costituzione di un trust c.d. interno
2023
AUTOMATICITY VERSUS FLEXIBILITY OF REGULATORY EFFECTS ALSO IN THE LIGHT OF CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE SINTESI: il lavoro analizza la figura degli automatismi legislativi e cerca di riflettere sui presupposti teorici e sulle conseguenze sistematiche di tale figura, ossia l'interazione fra previsione astratta e caso concreto e la necessaria (nonché conseguente) integrazione fra livello legale e livello costituzionale. La prima parte dello studio ha una connotazione marcatamente teorica e si concentra sull'analisi della norma giuridica e sulla necessaria integrazione fra livello legale e livello costituzionale. Le acquisizioni teoriche di questa prima parte vengono poi messe alla prova della giurisprudenza costituzionale, al fine di delineare le caratteristiche della figura degli automatismi legislativi. ABSTRACT: the work analyzes the figure of legislative automatisms and tries to contemplate the theoretical assumptions and systematic consequences of this institute, i.e. the interaction between case in point and actual case and the necessary (as well as consequent) integration between legal and constitutional level. The first part of the study has a markedly theoretical connotation and focuses on the analysis of the legal norm and on the integration between legal and constitutional level. The theoretical acquisitions of this first part are then put to the test of the Constitutional jurisprudence, in order to outline the characteristics of the figure of legislative automatisms. PAROLE CHIAVE: automatismi legislative-norma giuridica-giurisprudenza costituzionale-principi costituzionaliragionevolezza KEY WORDS: legislative automatisms-legal norm-constitutional jurisprudence-constitutional principles-reasonableness. normativa e interessi meritevoli di tutela-8. La supremazia della Costituzione, il processo dialettico di positivizzazione del diritto e l'operare dell'interprete secondo un fine integrativo. 1. Premessa Nell'odierna esperienza giuridica sempre più spesso ci si imbatte nella figura degli automatismi legislativi 1 e questi ultimi non sempre sono distinti dalla liminare, ma differente, realtà dell'automaticità degli effetti normativi. I due fenomeni, infatti, sono spesso accomunati, nonché guardati con sospetto, al punto tale che è registrabile una tendenza a ritenere avvolte da una presunzione di illegittimità le norme che ad essi possono essere associate. Occorre chiarire fin d'ora che l'effetto automatico non sempre può considerarsi una patologia delle norme, ovverosia un automatismo legislativo illegittimo e che pertanto occorre tenere ben distinti gli effetti automatici, intesi quale naturale e fisiologica impossibilità di modulare l'effetto giuridico, dagli automatismi o automatismi illegittimi, quale manifestazione della patologica impossibilità di modulare il suddetto effetto. L'automaticità degli effetti, infatti, non può considerarsi, sempre e di per sé, illegittima o, comunque sia, sospetta di illegittimità (come potrebbe apparire da una lettura affrettata della giurisprudenza costituzionale), ma anzi è pacificamente ammessa, nonché considerata pienamente legittima, per un particolare tipo di norme: le norme costitutive. Essa, al contrario, mal si concilia, arrivando ad essere considerata, addirittura, una patologia, che può assumere anche le forme dell'illegittimità, allorché sia espressa dalle proposizioni ipotetico-prescrittive, poiché tali tipi di norme, al contrario di quelle costitutive, devono consentire l'adattabilità o l'adeguamento dell'effetto giuridico alla fattispecie concreta o, detto diversamente, devono permettere che la fattispecie concreta sia in grado di condizionare la produzione dell'effetto giuridico (non solo l'an di tale effetto, bensì anche il quomodo). 2. Norme costitutive e automaticità degli effetti Si deve alla ricostruzione di Herbert L.A. Hart il merito di aver permesso il pieno e consapevole superamento della concezione riduzionista-che, sulla scorta dell'insegnamento kelseniano, riduceva il fenomeno normativo allo schema ipotetico-precettivo-mediante la dimostrazione (recte: il disvelamento) dell'esistenza di norme che non predicano obblighi e in generale non riguardano 1 Lo scritto ripropone, in alcuni passaggi anche testualmente, le più ampie riflessioni dell'autore contenute nel lavoro monografico L. PACE, L'adeguatezza della legge e gli automatismi. Il giudice delle leggi fra norma "astratta" e caso "concreto", Napoli, 2020. le azioni degli uomini, ma attribuiscono poteri o riguardano altre norme 2 ; ossia di norme che, in definitiva, hanno una «funzione organizzativa in senso lato» 3. In Italia va soprattutto a Gaetano Carcaterra il merito di aver compiuto il primo e serio tentativo di abbracciare la prospettiva pluralista, aperta dal filosofo inglese, con lo studio di un nuovo tipo di norme, denominate norme costitutive 4 , nonché la prima, compiuta e consapevole analisi del fenomeno della costitutività. Secondo Carcaterra, le norme costitutive, pur condividendo con quelle prescrittive «una generica funzione produttiva in quanto tendono a far sì che si produca una certa situazione» 5 , «producono l'effetto, che è il loro scopo e il loro contenuto, realizzandolo da sé: lo costituiscono-ecco la loro caratteristicanel momento stesso del loro entrare in vigore» 6. In altri termini, con le norme costitutive «le situazioni e i fatti costituiti si producono in maniera immediata, sono destinati ad acquistare realtà mercé un unico atto, quello (eventualmente complesso) col quale si emana la norma, senza che occorra fare appello all'obbedienza, o alla collaborazione esecutiva di alcuno» 7. Queste norme, seppur nell'unitaria categoria siano presenti differenti tipologie 8 , si caratterizzano per il fatto che: non descrivono, non prescrivono né esprimono emozioni o stati d'animo, ma producono qualcosa. Da qui il nome di proposizioni operative o performative. Le regole costitutive, infatti, pur avendo l'aspetto grammaticale di una ordinaria descrizione, hanno la funzione essenziale "di fare qualcosa parlando"; nel formularle, il loquente compie ciò che in esse dice 9. Esempi di norme costitutive, che dal punto di vista linguistico sono dei «performativi dispositivi, statutori o costitutivi» 10 , sono le norme che prescrivono una abrogazione, con le quali non si descrive un'avvenuta abrogazione né si prescrive a qualcuno di provvedere in tal senso, ma direttamente si verifica l'abrogazione; le norme riguardanti gli status, si pensi all'art. 59, I co., Cost., il quale statuisce che «è senatore a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica» o all'art. 2 c.c., in base al quale «chi ha compiuto diciotto anni è maggiorenne» 11 ; così come performative sono le norme che includono cose o oggetti in particolari classi o categorie giuridiche 12. In definitiva, le norme costitutive dispongono direttamente il proprio contenuto 13. Qui si può tralasciare l'analisi degli ulteriori sviluppi di questa ricostruzione-frutto dei successivi studi di Carcaterra e soprattutto di Amedeo Giovanni Conte e della sua scuola 14-e ci si può limitare ad aggiungere un ulteriore aspetto delle norme costitutive, che può apprezzarsi guardando queste ultime mediante la lente dell'effetto giuridico. Come osservato in modo particolarmente efficace da Giuseppe Ugo Rescigno, con le norme costitutive «l'effetto giuridico […] "si produce", cioè si presenta come risultato automatico, senza che nessun essere umano debba o possa fare alcunché, né col fine di produrlo né col fine di impedirlo. È questo aspetto meccanico, apparentemente necessario, automatico, che l'aggettivo "costitutivo" intende cogliere: il fatto previsto dalla regola […] genera per il sol fatto di essere accaduto l'effetto giuridico previsto come conseguenza» 15. In tal senso, il fatto condizionante, che può essere sia un fatto in senso stretto sia un atto, si presenta come condizione sufficiente del prodursi dell'effetto 16. Ciò chiarito, occorre, poi, chiedersi quale sia la funzione che svolgono le norme costitutive, o meglio, qual è lo spazio occupato nel sistema normativo dagli effetti da esse automaticamente prodotti. Se si pensa alle norme sulla capacità di agire o che costituiscono qualità giuridiche di determinati beni o situazioni, a quelle che predispongono status e, infine, alle norme di abrogazione espressa può scorgersi come l'effetto, prodotto in modo automatico e senza l'intermediazione di alcuno, diventi parte di innumerevoli regole che lo assumeranno come condizione (la quale a seconda dei casi sarà necessaria, o sufficiente, ovvero necessaria e sufficiente, di altre conseguenze) 17. Fa notare giustamente Rescigno che lo specifico effetto delle regole costitutive è quello in base al quale «ogni qual volta un determinato fatto, nel senso più ampio delle parole, deve essere preso in considerazione nella argomentazione giuridica, tale fatto deve considerarsi esistente se si danno le condizioni previste dalla regola». Del resto, una prospettiva non molto distante sul piano delle conseguenze pratiche, seppur non perfettamente coincidente sul versante del fondamento teorico, è quella di Uberto Scarpelli, il quale lucidamente ha affermato che «le norme giuridiche costitutive sono metanorme concernenti la produzione di norme, e determinazioni di presupposti ed ambiti operativi delle norme cui si riferiscono, con le quali si integrano nella disciplina giuridica di varie materie» 18 .
LE FATICHE DELL'ACCESSO INCIDENTALE ALLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: UNO SGUARDO 'DAL BASSO'
Scritti in onore di Antonio Ruggeri, 2020
SOMMARIO: 1. Prologo: da Salgotarjan a Palermo.-2. Parchitudine.-3. Le vie di accesso: dall'alto.-4. Le vie di accesso: dal basso.-5. Di fronte alla legge ('so-spetta').-6. Disobbedienza necessaria.-7. Un'anomalia e la sua normalizzazio-ne.-8. Il sentimento popolare per la Costituzione.-9. Tempi difficili.-10. Abbiamo davvero bisogno di 'eroi ribelli'? 1. Prologo: da Salgotarjan a Palermo Tra basse colline boscose, ancora grigie d'inverno, la città sembra uscire immutata dagli anni Settanta: le sfilate di palazzoni monotoni, la piazza la-stricata di marmo, i chioschetti dove le vecchine vendono piccoli panini in sacchetti di nylon, i blocchi di cemento di cinema, supermercato, centro cul-turale, spogli e sbrecciati, la stazioncina con il nome scritto con i tubi al neon, 'Salgotarjan', e binari che si attraversano a piedi. Il sindaco ci accoglie con fierezza nel municipio moderno: questo antico centro industriale ormai dismesso si è affidato, rara eccezione in Ungheria di questi tempi, a un mina-tore socialista in pensione, baffo allegro e occhio vispo. Non senza conse-guenze immediate: la riduzione di colpo dei finanziamenti statali, accompa-gnata dall'accusa, gridata sui media dal Primo ministro, di appartenere all'internazionale socialista dei sindaci, che in combutta con l'Unione euro-pea vorrebbe svendere le terre della cristianità agli infedeli. Con la minaccia, non così velata, di distribuire la tanto osteggiata 'quota ungherese' di migran-ti tra i pochi comuni guidati dall'opposizione, che dovrebbero sostenerne le spese. Ribellarsi alle imposizioni del governo? Disapplicare leggi e decreti? Impugnare i provvedimenti nei tribunali? Il sindaco non si perde d'animo, ma sa bene che il braccio di ferro, oltre a rischiare di portarlo in galera, po-trebbe scaricarsi ulteriormente sulla sua comunità già colpita. E, allora, forse, tutto sommato conviene non impuntarsi su rom e migranti, conviene piegar-* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Siena, grop-pi@unisi.it.
L'AUTONOMIA E LE SUE ESIGENZE, 2018
Che significa autonomia? Riflessione sulla storia semantica di un concetto che nel costituzionalismo dovrebbe restare ben connesso alla consapevolezza della interdipendenza, abbandonando ogni pretesa di autosufficienza, separatezza e indipendenza
IL DIFFICILE GOVERNO DELLA CATASTROFE APPUNTI PER UNA TEORIA CRITICA
The Difficult Government of Catastrophe: Notes for a Critical Theory Humanity is threatened by global risks that cross borders and national institutions in a way that has never been experienced before. Disasters, far from being purely natural phenomena, constitute the greatest danger in a context of political, social and scientific uncertainty. A new risk-based governance appears, ranging from the introduction of problematic exceptional measures and an increased vulnerability and inequality in risk exposure. This proposal aims to deepen the analysis of the relationship between law, politics and catastrophe as the focal point of the evolution of risk prevention and management and its significance for the transformations of our understanding of democracy. The research proposes to engage catastrophes by conceiving them as powerful amplifiers and epiphanies of injustices, assuming that the role of the state should be inserted into a wider reading that must include the problem of unequal distribution of risks.
AMBITO E IMPLICAZIONI DELL’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Dal regionalismo dell'unitarietà al regionalismo differenziato Percorsi di diritto e politica regionale , a cura di D. Crocco, 2019
Domenico Crocco Dal regionalismo dell'unitarietà al regionalismo differenziato Percorsi di diritto e politica regionale Prefazione di RAFFAELLO CAPUNZO Università degli Studi di Napoli Federico II ESTRATTO Jovene editore Il presente volume rientra nell'ambito del progetto di ricerca IERDISAF 2016-2020 sul tema «Formule costituzionali e amministrative dello Stato di diritto nell'età post-moderna. L'efficienza degli ordinamenti statali tra moduli di garanzia delle libertà fondamentali, condizioni socio-economiche e complessità delle regole». Tale progetto di ricerca, promosso e finanziato dall'Istituto Europeo di Ricerca e studio comparato del Diritto e delle Scienze Amministrative e Finanziarie (IERDISAF), è coordinato dal Prof. Dario Luongo (Università degli Studi di Napoli Parthenope). Istituto Europeo di Ricerca e studio comparato del Diritto e delle Scienze Amministrative e Finanziarie Volume sottoposto a previa valutazione scientifica secondo i parametri della peer review.
Il principio dell'autonomia locale ha trovato un riconoscimento a livello internazionale, in Europa, con l'adozione nel 1985 della Carta europea dell'autonomia locale. La Carta ha senza dubbio un ruolo importante nella tutela dell'autonomia da un punto di vista culturale e politico, mentre sotto il profilo giuridico il suo peso sembra ancora piuttosto limitato, stanti le difficoltà insite nell'applicazione diretta delle sue disposizioni. Un possibile rimedio a questa posizione di debolezza potrebbe essere rappresentato dall'utilizzo della Carta europea dell'autonomia locale come parametro per verificare la legittimità costituzionale delle leggi. Il presente lavoro è dedicato proprio all'utilizzo della Carta nell'ambito del giudizio di costituzionalità.