La prima inferenza. L'abduzione di C.S. Peirce fra scienza e diritto (original) (raw)
C. S. Peirce: la vita della scienza e il desiderio di apprendere
2016
«Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate stava imparando un'aria sul flauto. "A che cosa ti servirà?" gli fu chiesto. "A sapere quest'aria prima di morire". Se oso ricordare questa risposta trivializzata dai manuali, è perché mi sembra l'unica giustificazione seria di ogni volontà di conoscere» (E. Cioran, Squartamenti, 1979) 2. Com'è noto, lo scorso 2014 la comunità peirceiana ha celebrato il centenario della morte dello scienziato, logico e filosofo americano Charles Sanders Peirce (1839-1914) 3. A Lowell, Massachusetts, si è tenuto un congresso importante, con un'ampia platea interdisciplinare. Charles S. Peirce è stato a Roma tre volte lungo la sua vita, sempre in relazione al suo primo viaggio in Europa, come membro di una spedizione americana in Sicilia per l'osservazione di un'eclisse solare avvenuta il ventidue dicembre 1870. Ci sono due lettere deliziose sul primo soggiorno a Roma: una del quattordici ottobre alla madre, un'altra del sedici ottobre alla zia Lizzie; le lettere descrivono amabilmente il suo viaggio nella "città dell'anima" (City of the Soul, 1 Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Juan Andrés Mercado e a Francisco Fernández Labastida per il loro cortese invito a prendere parte al XXI
Alle origini del pragmatismo. Corrispondenza tra C.S. Peirce e W. James
2010
Il volume raccoglie per la prima volta le lettere più significative della corrispondenza tra i fondatori del pragmatismo, Charles Sanders Peirce e William James, le cui personalità intellettuali sono annoverate tra le più interessanti del pensiero occidentale. Coprendo un arco temporale di oltre trent'anni e toccando questioni che vanno dal significato e dall'utilità del pragmatismo fino alla fondazione della semiotica, alla natura della coscienza e alla metafisica, il carteggio rappresenta un importante punto di riferimento per la valutazione della nascita e dello sviluppo della filosofia americana tra la seconda metà dell'800 e la prima guerra mondiale, nonché per la ricostruzione dell'impatto della filosofia pragmatista sul pensiero contemporaneo.
Dalla radici al fondamento. Scienza e prassi giudiziaria tra Pizzorusso e G. Husserl
Messerini, Romboli, Rossi, Sperti, Tarchi (a cura di), "Ricordando Alessandro Pizzorusso. L'ordinamento giudiziario", Pisa University Press, 2021
In this paper I deal with the philosophical question of the controversial link between legal science and judicial practice. This connection, analyzed in the light of an onto-phenomenological perspective, is considered from different but complementary points of view by G. Husserl and A. Pizzorusso. This work attempts to show how from the tautological (but necessary) achievements of the Pizzorussian research about legal science and judicial practice, it becomes possible to thematise an onto-phenomenological conjunction between the two roots of law (science and practice -> S∧P) under the particular conception of legal experience (Rechtserfahrung) by G. Husserl.
2019 – T. Mazzarese, Le fonti del diritto e il loro (dis)ordine.pdf
Lo Stato, 2019
Prendendo come punto di riferimento e di riferimento il volume di A. Morrone, Le fonti normative (2018), in queste pagine, dopo alcune notazioni preliminari sulla scelta della locuzione “fonti normative”, si prenderanno in esame due profili del (dis)ordine delle fonti. Il primo, relativo a dubbi e incertezze sull’individuazione e selezione delle forme di produzione giuridica, riguarda, in particolare, la perplessità (i) se sia opportuno scegliere di restringere il campo d’analisi solo alla triangolazione fra diritto interno statale, diritto regionale e diritto internazionale o (ii) se sia invece necessario interrogarsi anche sui condizionamenti che, sulle forme e i modi di tale triangolazione, possono determinare altre forme di produzione giuridica oggi sempre più presenti e pervasive nella regolamentazione di molte materie. Il secondo profilo riguarda invece tre ordini di interrogativi, di carattere giusfilosofico e giuspolitico, sollecitati dalla proliferazione, ad oggi priva di qualsiasi regimentazione, di forme di produzione giuridica; tre ordini di interrogativi, distinti ma fra loro non irrelati, relativi (i) a quello che può essere denominato “disordinamento giuridico” e alla necessità di un nuovo apparato teorico-concettuale per renderne conto; (ii) al preteso “attivismo” dei giudici nazionali e internazionali, e, non ultimo, (iii) ai rischi della “tenuta” del principio della separazione dei poteri.
Quaderni di SIDIBlog, 2021
Nel suo Il diritto internazionale in Italia, Antonio Cassese insiste molto sul formalismo che sembrava caratterizzare trasversalmente il lavoro della dottrina internazionalistica sotto il fascismo. Si trattò, a ben vedere, di un atteggiamento comune a molte aree disciplinari del diritto, tutte raramente interessate, poi, da una presa di coscienza delle insite contraddizioni e dei limiti evolutivi che questo portava con sé. Al contrario, nel formalismo ci si rifugiava per negare piuttosto la rilevanza e le trasformazioni comunque imposte dalla stagione fascista. Partendo dalle riflessioni di Cassese, dunque, e ripercorrendo brevemente alcune letture storiografiche dedicate ad altre discipline in cui è apparso possibile, infine, rilevare una complessità che andava ben oltre la semplice dicotomia tra diritto (formale) e non-diritto, si potrà arrivare, allora, a immaginare anche per la scienza giuridica internazionalistica una rilettura storiografica secondo le medesime coordinate interpretative. Un’operazione utile non solo a ripensare alcune interpretazioni ‘tradizionali’ del fascismo, ma anche a favorire una maggiore ‘presa di coscienza’ delle continuità e delle discontinuità giuridico-culturali tra fascismo e Repubblica che continuano a condizionare la nostra formazione disciplinare.
Alle Origini del Pensiero Sociologico del Diritto in Italia: Pietro Ellero
1989
Bibliografia III: OPERE DI CONTENUTO GIURIDICO CRIMINO-LOGICO Premessa La pena capitale La prevenzione dei crimini L 'emenda penale La minore responsabilità penale delle donne. Le origini storiche del diritto di punire Le leggi nella stampa Il duello IV: OPERE DI CONTENUTO POLITICO Premessa La Tirannide borghese La sovranità popolare La riforma civile CAPITOLO V: OPERE DI CONTENUTO SOCIOLOGICO CAPITOLO VI: CONCLUSIONI BIBLIOGRAFIA CAPITOLO I LA CULTURA DEL POSITIVISMO IN ITALIA I.I.-PREMESSA Prima di intraprendere l 'analisi del pensiero di Pietro Ellero, sembra opportuno inquadrare breve mente il momento storico-culturale nel quale egli visse, al fine di meglio comprendere i contenuti della sua opera. Per quanto concerne la politica estera, questo è il periodo delle conquiste coloniali, mentre, all'in terno del Paese, cominciano a manifestarsi i con flitti sociali determinanti dall'allora nascente industrializzazione con conseguente spostamento della manodopera. Questi disagi erano, evidentemente, acuiti dalla immaturità sociale, economica e civile propria di uno Stato di recente formazione. In campo filosofico, la scuola positivista incorag giò lo sviluppo delle scienze sociali, determinando la nascita della sociologia del diritto, che appli cò il metodo positivo allo studio della realtà sociale. Anche se, come è stato autorevolmente sottolineato (1), "i positivisti italiani non riuscirono a creare alcuna dottrina realmente nuova e feconda", malgrado ciò, l'influenza del positivismo in Ita lia, negli anni 1860-1885, fu notevolissima. Il positivismo trovava certo in Italia condizioni di sviluppo industriale e di storia culturale meno adatte di quelle delle nazioni in cui era sorto, ma tuttavia rispondeva alle nuove esigenze dei tempi. Di fronte allo sviluppo della scienza, il ripudio della metafisica e la celebrazione del "fatto" capisaldi del positivismo -apparivano, anche in Italia, come l'unico atteggiamento possibile. Da queste premesse deriva quel complesso di idee e di atteggiamenti-base che hanno caratterizzato la cultura di quel periodo: fiducia nella scienza e nel suo potere liberatorio (dalla superstizione, (1) L. GEYMONAT, Il problema della conoscenza nel positivismo, Torino, 1931. dai limiti fideistici, dalla malattia e dalla mise ria) ; fiducia in un progresso inarrestabile desti nato a seguire deterministicamente una spirale che non può che portare a livelli sempre più alti; la larga diffusione di una mentalità laica che, però, per una specifica ragione storica, (l'opposizione della Curia Romana al processo risorgimentale) diventa "anticlericalismo"; un impegno di dif fusione della cultura e quindi una meritoria lotta per il diritto all'istruzione e contro l'analfabe tismo. E tutto ciò al di là del discutibile concetto di "scienza" elaborato dai positivisti, al di là di certe rozzezze o semplicistiche soluzioni che furo no proprie di questa filosofia. I .2.-POSITIVISMO E DIRITTO PENALE Il positivismo ebbe, in Italia, una notevolissima influenza sullo studio del diritto penale in genere e, in particolare, sulla persona del delinquente. E' doveroso anzi sottolineare come, proprio nello ambito della scienza penale, i positivisti italiani crearono qualcosa di originale, di veramente nuovo, destinato ad avere una profondissima eco anche fuori dei confini nazionali; la "c.d. <<scuola ita l i a n a^1 ', infatti, come venne immediatamente definita (per scuola italiana si intendeva sia la scuola antropologica lombrosiana che la scuola positiva di Ferri) diventò il punto di riferimento d'obbligo della cultura penalistica di quegli anni (2 ). Le idee positiviste trovarono infatti una sistema zione dogmatica coerente nella Scuola Positiva, che (2) Sulla diffusione europea della scuola italiana, con particolare riferimento all'Antropologia criminale, V. Criminologia e scienze sociali nel dibattito europeo sulla "Scuola Italiana" di antropologia criminale (1876-1900), Emilio R. Papa, in Positivismo e la Cultura italiana, Franco Angeli, 1985. si erge, nel panorama scientifico di quel periodo, come decisa reazione ai dettami della c.d. Scuola Classica. Quest'ultima, fra i cui più noti esponenti ricor diamo Francesco Carrara, elaborò un sistema di diritto penale tanto perfetto quanto dogmatico: suoi cardini erano la minuziosa previsione nei codici di ogni fattispecie delittuosa e la commi surazione della pena alla gravità del reato; suoi fini prevenire gli abusi dell'autorità e garantire parità di trattamento per tutti. Secondo la Scuola Classica, il reato andava considerato una entità di diritto, e non di fatto, astratta da qualsiasi tipo di valutazione in ordine al suo autore, alle condizioni sociali e individua li interferenti con l'agire di quest'ultimo. Il reo, infatti, in ottemperanza ai principi del pensiero liberale che vedeva l'uomo come essere pienamente responsabile delle sue azioni, era astrattamente dotato di una completa libertà di arbitrio (3). Il positivismo imperante in Europa nella seconda metà del secolo XIX non poteva tuttavia non toccare anche il campo del diritto penale, portando ad un completo capovolgimento della concezione del reato: esso appariva ai positivisti come una manifesta zione necessitata, nel determinismo universale dei fenomeni naturali. Di conseguenza, la nozione di "pena" era ingiusti ficata, non essendo concepibile un castigo per un male non liberamente commesso; il delitto non doveva quindi essere considerato come ente giuridi co, ma come un fatto umano individuale avente la sua origine nella struttura biologica e sociale del delinquente. Il capostipite di questo nuovo modo di affrontare lo studio del diritto penale viene pacificamente (3) Sui dettami della scuola classica del diritto, V. Francesco Carrara, Programma del corso di diritto criminale, Lucca, 1863-considerato Cesare Lombroso che, saldamente ancora to ai principi ed alla filosofia delle scienze dominanti in quegli anni (evoluzionismo di Darwin, teoria della degenerazione di Morel, positivismo scientifico, atteggiamento fideistico nei confronti della scienza e del progresso come destinati a risolvere i problemi dell'umanità) ebbe il merito di far convergere 1'interesse delle scienze penali stiche sulla personalità del delinquente (4). Senza addentrarci in un'analisi approfondita delle teorie lombrosiane, ricordiamo qui la più nota, quella del "delinquente nato", secondo la quale un'alta percentuale di criminali presenta disposi zioni congenite che, indipendentemente dalle condi zioni ambientali, li renderebbero antisociali. Particolari caratteristiche anatomiche, filosofiche e psicologiche si accompagnano, secondo Lombroso, a (4) C. LOMBROSO, L'uomo delinquente studiato in rapporto all'antropologia, alla medicina le gale e alle discipline carcerarie, Torino, 1876. queste disposizioni, consentendone l'identifica zione. Come accennato in precedenza, le teorie lombrosiane sul delitto costituirono la base di un nuovo orientamento giuridico-criminologico denominato Scuola Positiva a sottolinearne la fedeltà al metodo sperimentale ed induttivo, caratteristico delle scienze naturali e sociali, in contrapposi zione a quello del pensiero giuridico e deduttivo, cui si informava invece la Scuola Classica. Lombroso, che era medico psichiatra, accentrò il suo interesse sulla componente antropologica; Enrico Ferri, sociologo e criminalista, mise in evidenza la componente sociale; egli studiò il delitto anche dall'angolo visuale del determinismo sociale, muovendo dall'innegabile constatazione che la popolazione delle carceri è in massima parte composta dalle cosiddette classi inferiori (5). (5) E. FERRI, Sociologia criminale, Siena, 1884. I principi della Scuola Positiva si tradussero in un vero e proprio programma di politica penale. Al posto della responsabilità penale, fu proposto il principio della responsabilità sociale, cioè la responsabilità di ogni individuo verso la società e lo Stato e quello della responsabilità legale, basato sull'effettivo accertamento della commissio ne del fatto da parte del delinquente. Accertata la responsabilità del singolo autore, egli non doveva essere giudicato in relazione alla gravità del delitto commesso, ma alla sua pericolo sità per la società, cioè in funzione degli altri delitti che avrebbe potuto commettere; in sostituzione delle pene, determinate in funzione della gravità del delitto, dovevano essere adottate mi sure di difesa sociale proporzionate alla pericolo sità del reo e da mantenersi per un tempo indeter minato fino al cessare della pericolosità stessa. Un sistema penale siffatto portata inevitabilmente con sè il rischio di un'eccessiva discrezionalità, di una indeterminatezza delle misure, della assenza di ogni certezza del diritto. Per questo motivo, il progetto di codice penale elaborato dal Ferri nel 1921 per incarico del Guardasigilli Mortara ispirato ai concetti della Scuola Positiva non venne mai adottato. Tuttavia,alcuni principi della Scuola Positiva han no trovato applicazione nel diritto vigente e sono diventati patrimonio comune della cultura penale. Basti pensare all'introduzione nel Codice Rocco delle misure di sicurezza, sia pure parallelamente alle tradizionali pene retributive, che ha dato origine al c.d. sistema del doppio binario. Ed ancora, alla valutazione della personalità del delinquente e delle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali, che è uno dei cardini del potere del giudice nella commisurazione in concreto della pena, sancito dall'art. 133 2° comma c.p. (6). (6) Su quanto è rimasto, oggi, nel diritto penale vigente della scuola positiva, V. Diritto Penale e Nella seconda metà dell'ottocento in Italia si sviluppò anche una vera e propria scienza della politica: questa nuova disciplina trovava terreno fertile in un Paese di recente formazione che doveva fare i conti con l'inadeguatezza e la corruzione della sua classe politica, palesemente non in grado di affrontare i pressanti problemi della Nazione. La nuova scienza nacque...
SERGIO MOCHI ONORY PER LA STORIA DEL DIRITTO ITALIANO -ROMA Condizioni di pubblicazione I collaboratori sono pregati di far pervenire i loro testi, perfettamente rifiniti, secondo le regole e modalità editoriali della rivista, in formato digitale alla sede della direzione (e-mail: direzione.rivista@storiadiritto.it), previo accordo col direttore responsabile. Si procederà all'edizione del contributo se considerato di contenuto e livello scientifico adeguato alla tradizione ed alle caratteristiche della rivista, sentito il parere di almeno due componenti il consiglio scientifico o di affermati studiosi italiani o stranieri del settore secondo il sistema del doppio cieco. Di ogni articolo pubblicato la rivista offre in dono agli autori, oltre al PDF, un numero della rivista.
Scienza e Diritto nell'argomentazione della Corte Costituzionale
Rivista del Gruppo di Pisa, 2015
SOMMARIO: 1. Premessa -2. L'accesso del fatto in Corte -3. I fatti nel sindacato di legittimità e il principio di ragionevolezza -4. La c.d. ragionevolezza scientifica -4.1. La più recente giurisprudenza costituzionale in materie scientifiche. È possibile individuare un trend univoco? -5. Considerazioni conclusive anche se riferito all'operato del Giudice delle leggi. Anzitutto perché i procedimenti dinanzi alle Corti costituzionali eper ciò che qui interessadinanzi a quella italiana non sono affatto impermeabili all'ingresso dei "fatti" nel giudizio 4 . Assolutamente minoritaria è infatti la dottrina 5 che vede nei giudizi sulle leggi o sui conflitti un sindacato in astratto, confinato negli stretti limiti dei sintagmi legislativi; al contrario, «l'incidenza delle concrete circostanze e situazioni tratte dall'esperienza reale … è un motivo ricorrente che scandisce gli studi condotti al riguardo» 6 .
G. Rossi, La lezione metodologica di Andrea Alciato: filologia, storia e diritto nei «Parerga»
I "Parerga" sono un'opera di Andrea Alciato che raccoglie in XII libri alcune centinaia di brevi trattazioni con le quali l'autore cerca, in modo del tutto asistematico, di mettere a punto il significato di una serie di termini giuridici, alla luce della sua amplissima conoscenza della letteratura giuriidica e di quella storico-letterario-filosofica. L'opera è importante perché illustra in modo esemplare il metodo di Alciato, che trae ispirazione dalla propria cultura enciclopedica, tipica della adesione alla corrente culturale umanistica. A tale metodo, che mira a comprendere e contestualizzare i testi giuridici romani mediante la storia e la filologia, Alciato resta fedele per tutto l'arco della sua vita (infatti gli ultimi due libri contengono materiali degli ultimi anni di attività e sono pubblicati solo dopo la sua morte).
Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo
Il saggio esamina l’affermazione della scienza giuridica italiana agli inizi del Novecento. Il processo di affermazione prende avvio con la crisi del modello liberale fondato sul codice civile, verso la fine dell’Ottocento, ma è soprattutto nel decennio della Grande Guerra che giunge a maturazione. Le diverse discipline giuridiche si rendono autonome dalla civilistica e si specializzano dandosi strumenti espressivi propri (riviste di settore; manuali). Mentre si specializzano, le diverse discipline predicano di essere accomunate dal metodo, che si asserisce essere scientifico perché depurato dalla storia e dalle ideologie. Perciò se ne accredita anche la neutralità. E però l’asserita neutralità della scienza giuridica non toglie, ed anzi implica, che il giurista si rivolga alla pratica e sia impegnato civilmente e nella politica (si teorizza anzi che compito del giurista sia quello di proporsi come legislatore, per incidere nel sociale). Queste linee generali di emersione della sci...
L'argomento dimenticato di Peirce
Indice Introduzione di Antonio Pieretti 7 il Contributo Della filosofia antonio Pieretti Oltre la scienza, verso la pietas 11 Carlo Vinti, La credenza tra filosofia, scienza e religione 31 Pietro ramellini Educare alla fede, educare alla scienza 53 il Contributo Della sCienza Carlo Cirotto Evoluzione ed evoluzionismo 85 tommaso Ponziani Origine e costituzione della materia 91 maurizio maltese Chimica e vita 99 fabio CaPorali Scienza e fede: la prospettiva ecologica 109 il Contributo Della religione elio bromuri Scienza, filosofia e religioni in dialogo 131 abDel QaDer mohameD Il dialogo 137 annarita CaPonera La genesi dell'apertura al dialogo 141 silVana ProCaCCi Scienza e fede in dialogo: l'esempio dell'ecoteologia 155 testimoni nel temPo marCella serafini Dalla scientia alla sapientia. L'unità del sapere in Bonaventura da Bagnoregio 173 aurelio rizzaCasa Dall'immagine di Dio all'esperienza religiosa 213 anDrea tortoreto L'argomento dimenticato di Peirce 221 marCo bastianelli Hilary Putnam: oltre la dicotomia scienza/fede 237 anDrea tortoreto L'argomento dimenticato di Peirce 1. Scienza e fede P eirce, noto quale logico rigoroso e rivoluzionario, nonché
Forza e diritto. A proposito della prolusione camerte di Eugenio Di Carlo
Fundamental Rights, 2023
The essay aims to analyze Eugenio Di Carlo’s lecture at the inauguration of the academic year 1922-1923. There Di Carlo went back to a theme he had already addressed in his previous years and to which he would return in the following years, even when far from Camerino. The theme, which is central not only to the philosophy of law and political philosophy, but of far-reaching interdisciplinary scope, is the relationship between force and law. Other authors, in that tragic turn of years, explored the same issues. Two above all: Carl Schmitt and Walter Benjamin, with whose thought Di Carlo’s prolusion interacts in this contribution.