Diritto all'immagine e responsabilità del fotografo (original) (raw)

2010, Famiglia, persone e successioni

a) Il diritto all'immagine Secondo il combinato disposto degli artt. 10 c.c. e 96 l. dir. aut. il ritratto di una persona non può essere diffuso senza il suo consenso. In assenza di tale autorizzazione la divulgazione e ` comunque lecita qualora sia giustificata dal verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 97 l. dir. aut. b) Il consenso alla divulgazione La dichiarazione con cui il ritrattato acconsente alla diffusione della propria immagine e ` un atto negoziale a forma libera. Si discute se esso sia revocabile e se possa formare oggetto di contratti. c) I limiti al consenso Con l'espressione del consenso alla divulgazione del proprio ritratto il soggetto effigiato deve circoscrivere l'ambito entro cui la stessa può con-siderarsi lecita. Il giudice chiamato a verificare se la pubblicazione di alcune fotografie sia stata effettuata nel rispetto del diritto all'immagine di colui che vi e ` rappresentato dovrà pertanto accertare che non siano stati violati i limiti cui il ritrattato aveva subordinato il proprio consenso. d) Ritratti fotografici e responsabilità del fotografo Il fotografo e ` titolare del diritto di esclusiva sulla diffusione della propria opera. Per i ritratti fotografici tale diritto concorre con quello all'immagine del soggetto ritrattato. L'autore delle fotografie deve pertanto essere ritenuto responsabile delle conseguenze giuridiche della loro pubblicazione, salvo che egli provi la propria estraneità alla divulgazione delle stesse. Cassazione civile, sezione I, 1 settembre 2008, n. 21995 Pres. Vitrone-Est. Salmè-M.V. c. RAM Studio s.a.s. Personalità (diritti della)-Riservatezza-Immagine-Tutela-In genere-Pubblicazione di ritratto fotografico-Consenso, anche tacito, della persona ritratta-Necessità-Apponibilità di limiti al consenso-Configurabilità-Divieto di pubblicazione del ritratto su determinate riviste-Conseguenze E ` illecita la pubblicazione di ritratti fotografici in violazione dei limiti soggettivi od oggettivi, questi ultimi relativi alle modalità di divulgazione, cui il titolare del diritto all'immagine ha subordinato il proprio consenso alla pubblicazione medesima (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la liceità della pubblicazione di fotografie di una nota attrice parzialmente nuda senza accertare se avesse avuto luogo su riviste di prestigio internazionale, requisito cui pure la persona ritratta aveva subordinato il proprio consenso alla pubblicazione). » SOMMARIO 1. Il caso-2. Il diritto all'immagine e lo sfruttamento a scopo commerciale del ritratto-3. Il consenso alla divulgazione-4. Segue: i limiti al consenso-5. La responsabilità del fotografo per la diffusione del ritratto fotografico Svolgimento del processo Con atto di citazione del 27.10.1993 M.V. ha convenuto in giudizio da-vanti al tribunale di Roma il fotografo C.D. e la RAM Studio s.a.s. espo-nendo che, dopo essersi fatta fotografare parzialmente nuda aveva distrutto duecentottantre fotografie e con «liberatoria» dell'8.12.1992 aveva autorizzato la pubblicazione delle restanti settantacinque a con-dizione che tale pubblicazione avvenisse su riviste di prestigio interna-zionale. I convenuti, disattendendo quanto previsto nella «liberatoria», avevano fatto pubblicare alcune delle fotografie i cui negativi erano stati distrutti in riviste non di prestigio internazionale, ma in settima-nali-come «(omissis)», «(omissis)» e altri-perfino sconosciuti a livello nazionale con ciò violando i suoi diritti della personalità anche econo-mica tutelati dall'art. 10 c.c., l. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97. La M. ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Con sentenza del 12.7.2002 il tribunale di Roma, ritenuto che la pubbli-cazione delle fotografie era avvenuta in mancanza del consenso della M., perché non si era avverata la condizione apposta nella «liberatoria», ha condannato i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 18.075,99 a titolo di risarcimento dei danni, inibendo l'utilizzazione delle foto in loro possesso. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 16.5.2005, ha riformato la decisione di primo grado. La Corte d'Appello ha innanzi tutto dichiarato che il C. e ` estraneo alla pubblicazione delle fotografie dallo stesso eseguite, ascrivibile alla aprile 2010 264 Famiglia, Persone e Successioni 4 aprile 2010 264 Famiglia, Persone e Successioni 4