DAL RISORGIMENTO ALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 1948: IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE COME GARANZIA DEL DIRITTO ALLA CITTADINANZA (original) (raw)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (voce Enciclopedia del diritto)

Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 2015

A partire dal rapporto dialettico tra Carta costituzionale e ordinamento costituzionale, la voce ripercorre le vicende della Costituzione italiana, aggiornando in tal modo la voce pubblicata da Costantino Mortati nella stessa enciclopedia nel 1962.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione; PROMULGA La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo: PRINCIPÎ FONDAMENTALI Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA* IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione; PROMULGA La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo: PRINCIPÎ FONDAMENTALI Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2.

Le Costituzioni della Repubblica: sulle difformità tra l'originale promulgato della Carta del 1948 ed i testi ufficiali pubblicati

Rassegna Parlamentare, 2021

L'articolo esamina nel dettaglio, secondo gradi di rilevanza crescenti, le difformità presenti tra la versione della Costituzione della Repubblica nel testo promulgato a Palazzo Giustiniani rispetto a quella pubblicata - ancora oggi - nella Gazzetta Ufficiale e nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. Nell'esaminare l'evoluzione nel tempo delle disposizioni e dei principi che regolano la promulgazione e la pubblicazione delle leggi, utile per comprendere la singolare contestualità tra messaggio legislativo e atto di promulgazione che ha caratterizzato il momento delle firme della Carta, verranno in particolare fornite le ragioni delle discordanze esaminate tra le due versioni le quali, sotto diversi aspetti, possono ritenersi entrambe ufficiali. Verranno infine analizzati i rimedi per porre auspicabilmente fine a difformità le quali, pur originate da interessanti fattori di contesto storico-istituzionale, sono tuttavia suscettibili di ingenerare confusioni sull'esatta formulazione della più importante tra le fonti dell'ordinamento italiano. The essay examines in detail, through progressive degrees of importance, the discrepancies between the original of the Italian Constitution, subscribed 5 days after its approval, and the version published - even nowadays - on the Official Journal. By investigating the complex evolution of rules and principles that regulate promulgation and publication of laws in Italy, in order to analyse the peculiarities of the constitutional law-making process, the essay will provide the reasons of such differences. Furthermore, the article will deal with the remedies to solve discrepancies that, despite all the interesting historic and institutional factors that determined them, are nonetheless likely to lead to confusion about the exact wording of the most important source of law of the Italian legal system.

NOTE SULL'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO

Note sull'iniziativa legislativa popolare nell'ordinamento costituzionale italiano, 1970

L’iniziativa legislativa popolare nella recente esperienza italiana – L’istituto nella prospettiva dei costituenti – Configurazione giuridica e istituzionale dell’iniziativa popolare – Titolarità, contenuto ed efficacia della medesima – Effetti della presentazione alle Camere dei progetti popolari – L’inadeguatezza dei regolamenti parlamentari – L’attuazione legislativa dell’iniziativa popolare: la l. n. 352 del 1970 – Opportunità di una valorizzazione dell’iniziativa legislativa popolare nell’ordinamento costituzionale

La Resistenza in Assemblea costituente e nel testo costituzionale italiano del 1948

The essay deals with the relationship between the Italian Constitution of 1948 and the ideas of the anti-fascist resistance movement (1943-45). The “Constitution stemming from the Resistance” is a widespread commonplace. The contribution tries to go into this link in the light of Italian constitutional history and European constitutional culture. Three fundamental topics are considered: constitutional compromise, the role and conception of political parties and the renewed interest in foreign experience from the members of the Constituent Assembly.

Costituzione della Repubblica Italiana 1 PRINCIPI FONDAMENTALI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedi-scono il pieno sviluppo della persona umana e l'ef-fettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'orga-nizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il dirit-to al lavoro e promuove le condizioni che renda-no effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e pro-muove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramen-to amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organiz-zarsi secondo i propri statuti, in quanto non con-trastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultu-ra e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e arti-stico della Nazione. Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei tratta-ti internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie interna-zionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giu-stizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italia-no: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.