Potere e situazioni soggettive nel diritto amministrativo, I (original) (raw)
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Prestazioni sociali e situazioni giuridiche soggettive
E' da attribuirsi a Cippitani la redazione dei paragrafi 1 (La solidarietà sociale come obbligo dello Stato e degli enti pubblici), 2 (La posizione dei beneficiari delle prestazioni sociali), 3 (Dubbi sulla qualificazione delle situazioni giuridiche. Cenni storici), 4 (Dubbi sulla qualificazione delle situazioni giuridiche), 6 (I diritti sociali come diritti fondamentali).
Rivista internet di diritto pubblico http://www.lexitalia.it/a L'in house providing VINICIO BRIGANTE, La crisi della soggettività nel diritto amministrativo: l'in house providing alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 298/2015*. VINICIO BRIGANTE* La crisi della soggettività nel diritto amministrativo: l'in house providing alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 298/2015 1. L'in house providing, tra diffidenza interna e prospettive di semplificazione Nell'articolato e multiforme panorama delle società pubbliche, che ha indotto autorevole dottrina a parlare di "soggettività pubblica a geometria variabile" [1], si innesta il fenomeno dell'in house providing, espressione del più ampio principio comunitario di autonomia istituzionale [2], in forza del quale è consentito alle P.A. di costituire una società priva di soggettività, un unicum nel sistema. L'emancipazione della dissertazione giuridica "dai pantani della soggettività" [3], che appare un'acquisizione nel diritto civile, come dimostrato dai recenti impulsi ermeneutici in tema di condominio [4] e di tutela del concepito [5], risulta una tendenza quanto mai rilevante anche nel diritto amministrativo. "Un conto è una tendenza, altro conto è un'acquisizione" [6], in quanto è opportuno coordinare il principio della neutralità delle forme giuridiche soggettive, scindendo la forma dalla sostanza causale, con una branca ordinamentale pervasa dal principio di legalità [7], nelle prospettive del prisma delineato dell'ordinamento comunitario. Appare opportuno tracciare le ragioni sottese alla genesi dell'istituto in questione, le caratteristiche peculiari dello stesso, tema affrontato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite [8] e analizzare l'intuitivo fallimento dello schema giuridico originario dell'in house che ha reso necessario l'intervento del legislatore comunitario, che ha condotto all'emanazione delle direttive 2014/23, 2014/24 e 2014/25 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28 marzo 2014. L'art.106.2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sottopone le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale "alle regole di concorrenza", equiparando il valore di queste ultime alle norme del trattato stesso [9].
L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico
1998
SOMMARIO: 1. La dottrina romanistica sull'argomento. -2. Brevi cenni sulla dottrina civilistica italiana e sulle principali legislazioni europee. -3. Rilevanza dell'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie di epoca classica. -4. La terminologia delle fonti: a) possessio. -5. La terminologia delle fonti: b) animus. -6. La sistematica. -7. Impostazione del lavoro. libri XVIII di 'Paulus ad Plautium', in BIDR, 6 (1893), 119 ss. (ora in Scritti di diritto romano, 1, Palermo 1957, 1 ss.). L'autore, in detti scritti, sviluppò idee delineate già in precedenza da H. DERNBURG, Entwicklung und Begriff des juristischen Besitzes des römischen Rechts, Halle 1883, 67, nt. 2, e da F. KNIEP, 'Vacua possessio', Jena 1886, 315 s. 11 Successivamente Riccobono, studiando le problematiche della terminologia possessoria [Zur Terminologie der Besitzverhältnisse ('naturalis possessio', 'civilis possessio', 'possessio ad interdicta'), in ZSS, 31 (1910), 321 ss.; La teoria romana dei rapporti di possesso. Le dottrine dei moderni e le legislazioni, in BIDR, 23 (1911), 5 ss.; Vecchi e nuovi problemi intorno alla terminologia del possesso, in Scritti Chironi, 1, Torino 1915, 377 ss.], individuò un ulteriore possibile criterio di distinzione: la possessio civilis (possesso elaborato ed applicato nell'ambito del ius civile) richiederebbe, oltre agli elementi di fatto, una causa giustificativa, mentre la possessio ad interdicta (frutto del ius honorarium) ne prescinderebbe. La teoria di Jhering varrebbe, quindi, per il primo tipo di possesso, quella di Savigny, invece, troverebbe giustificazione relativamente al secondo tipo. I malintesi sarebbero sorti, poi, a causa dell'unificazione operata da Giustiniano tra le due categorie, nell'ambito del superamento della distinzione ius honorarium-ius civile. 12 E. I. BEKKER, Das Recht des Besitzes bei den Römern, Leipzig 1880, 198 ss., F. KLEIN, Sachbesitz und Ersitzung, Berlin 1891, 5 ss. e C. FERRINI, Manuale di Pandette, Milano 1900, par. 244, ipotizzarono una diversa ricostruzione dell'istituto nell'ambito delle due scuole sabiniana e proculiana: soltanto la seconda, infatti, avrebbe cominciato a formulare la teoria dell'animus possidendi, sostitutiva delle causae detentionis. Tali differenze di opinione 17 Espressione che non compare, infatti, né nella compilazione né nelle opere antegiustinianee. C. 6,2,21,2 parla di cogitatio domini; D. 9,4,22,1 di opinio domini e in D. 6,2,13,1 compare eo animo ... ut credat se dominum esse. Solo nei Basilici (50,2,61) e nella Parafrasi di Teofilo (2,9,4) si trova l'espressione yuc¾ despÒzontoj, da tradursi, però, piuttosto come animus dominantis. 18 Cfr. M. KASER, Das römische Privatrecht 2 , 1, München 1971, 388 s. con letteratura; A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano 4 , Torino 1993, 389 s.; G. ARICO' ANSELMO, Sequestro 'omittendae possessionis causa', in AUPA, 40 (1988), 217 ss., in part. 233 ss., secondo la quale il sequestratario non sarebbe affatto possessore. 19 Contributo alla dottrina classica e postclassica del possesso e dell' 'animus possidendi', in BIDR, 30 (1920), 1 ss. (ora in Scritti giuridici, 3, Milano 1922, 94 ss., al quale si riferiscono le successive citazioni). L'opera prese spunto dal precedente scritto Problemi giuridici in alcuni scolii di Teodoro Balsamone, in Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino 50 (1914-15), 856 ss. (ora in Scritti, 3, 38 ss.); cfr. anche La funzione recuperatoria dell'azione di manutenzione e la dottrina del possesso 'solo animo', in Riv. dir. civ., 6 (1918), 521 ss. (ora in Scritti, 3, 257 ss.).
Conflitto tra poteri e diritti soggettivi
Collana Studi di Diritto Pubblico, 2021
Il conflitto tra poteri dello Stato rappresenta, ancora oggi, un punto nevralgico della giustizia costituzionale, un istituto attraverso cui i giudici della Corte, rispondendo ad esigenze concrete, sono chiamati a risolvere delicate questioni, non più esclusivamente istituzionali. Anche le pronunce più recenti riaprono dispute che si credevano ormai sopite (o, addirittura, teoriche), proponendo al costituzionalista (ma non solo) nuove sfide. Tra queste, si inserisce il controverso rapporto tra il conflitto ed il suo fine: alla tutela degli equilibri istituzionali, il check and balance, matrice storica dell’istituto, si è aggiunta la salvaguardia dei diritti fondamentali, obiettivo e aspirazione di ogni sistema processua- le moderno. L’opera passa così in rassegna alcuni profili controversi del giudizio per conflitto di attribuzione, indagando se, e in quale misura, possa ravvisarsi una strumentalità tra questo e la tutela dei diritti. Muovendosi su differenti piani di indagine e mettendo sul “banco di prova” varie teorie, l’Autore sonda quale spazio occupa simile visione nelle pronunce costituzionali e nelle riflessioni della dottrina.
Poteri ispettivi e tutele procedimentali
2021
Articoli e saggi Poteri ispettivi e tutele procedimentali tra esigenze conoscitive e diritto al silenzio Luigi Previti Sommario: 1. Attività conoscitiva e ispezioni amministrative.-2. Natura giuridica dell'istituto e la procedimentalizzazione della funzione.-3. Garanzie procedimentali e indagini ispettive.-4. Gli obblighi di collaborazione dell'ispezionato nella disciplina di settore.-5. Recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di diritto al silenzio e implicazioni sistematiche.-6. Osservazioni conclusive. amministrativi che si trovano in posizione sovraordinata rispetto ad altri; le ispezioni come strumento di controllo, ossia quelle disposte da organi o enti deputati ad esercitare funzioni di controllo; le ispezioni come strumento dell'istruttoria processuale (così, G. Zaccaria, Teoria e tecnica dell'ispezione e della verifica, Sarzana, 1969, 54 ss.). Più recentemente, si è osservato come la predetta classificazione teorica sia utile soltanto ad evidenziare profili diversi dello stesso unitario istituto, allorché tutte le ispezioni amministrative, sul piano funzionale, rispondono a finalità di controllo e di vigilanza. In questi termini, V. Tenore, L'ispezione amministrativa e il suo procedimento, Milano, 1999, 58. 3 Invero, nelle elaborazioni teoriche più risalenti l'attività ispettiva delle pubbliche amministrazioni è stata espressamente definita come una forma di controllo amministrativo (sul punto, si vedano U. Forti, I controlli sull'Amministrazione locale, in V.E. Orlando (a cura di), Primo trattato completo di diritto amministrativo, vol. II, Milano, 1915, 614 ss., il quale definisce il controllo amministrativo come quell'attività che si impernia sulla formulazione di un giudizio di conformità di determinati atti o comportamenti a determinate norme o principi; U. Borsi, Intorno al c.d. controllo sostitutivo, in Studi Senesi, 1916, 9, il quale considera l'ispezione come il «momento essenziale del controllo»). In seguito, riconosciuta la possibilità per la pubblica amministrazione di svolgere la propria attività conoscitiva al di fuori delle proprie funzioni di controllo (cfr. F. Levi, L'attività conoscitiva della pubblica amministrazione, cit., 35 ss.), ci si è chiesti se all'operazione dell'inspicere fosse possibile attribuire un fondamento autonomo, indipendente dalle potestà proprie di ciascun organo, considerando lo scopo conoscitivo cui l'ispezione tende come l'obiettivo ultimo e non strumentale dell'istituto (tesi che trovava degli autorevoli precedenti, seppur relativi all'istituto dell'inchiesta, in U.
Diritto soggettivo, obbligazione, azione
2019
EnglishThe essay revolves around the idea that the normal executability in a specific form of the "modern" obligation, allows to promote a vision intended to enhance the function attributed to the subjective right. On the basis of this reconstruction, which is also witnessing a confrontation with the Roman juridical experience, the author puts forward the hypothesis that legal action, is not an autonomous power from the subjective right, represents the translation in the center of the process. italianoIl saggio ruota attorno all’idea che la normale eseguibilita in forma specifica dell’obbligazione “moderna”, consenta di promuoverne una visione intesa a valorizzarne la funzione attributiva propria del diritto soggettivo. Sulla scorta di questa ricostruzione, che si avvale anche di un confronto con l’esperienza giuridica romana, l’autore avanza l’ipotesi che l’azione, lungi dall’essere un potere autonomo dal diritto soggettivo, ne rappresenti la traduzione nella sede del pro...