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Didattica

Franca Da Re è psicologa, dirigente scolastica. È stata insegnante di scuola primaria e psicopedagogista. Svolge attività di formazione su organizzazione scolastica, didattica, valutazione degli apprendimenti, autovalutazione d'istituto. In particolare si occupa di didattica per competenze, realizzando materiali di lavoro, modelli di curricolo, saggi e percorsi di formazione. È stata membro del Comitato tecnico scientifico della Rete di scuole "Rete veneta per le Competenze", che ha prodotto un'ampia documentazione sulla didattica per competenze nella scuola del secondo ciclo. È autrice di pubblicazioni sulla valutazione, sulle metodologie didattiche, sulle competenze e su temi psicologici ed educativi.

Didattica in Nuova Antologia

La Didattica della Letteratura italiana non è soltanto mestiere ma ricerca. Non è soltanto la nostra esperienza dell'insegnamento ricevuto, ma l'idea di quello che vogliamo trasmettere. Questa recensione analizza un lavoro di squadra al quale hanno partecipato insegnanti accademici e di scuola. Il loro lavoro è stato prodotto nel tempo difficile della DAD ma pensando sempre alla scuola in presenza e, soprattutto, alla presenza della scuola tra noi. Grazie a Gino Tellini e Gino Ruozzi che hanno coordinato queste ricerche e curato questo libro.

Appunti

La speciale procedura di liquidazione dei compensi degli avvocati prevista dagli artt. 28, 29 e 30 della Legge n. 794/1942, seppure dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, è ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali ad esse strumentali e complementari. E' questo il principio stabilito dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da una donna contro il provvedimento di liquidazione dei compensi emesso in favore del suo EX ) legale. L'avvocato aveva chiesto al Tribunale di Cagliari, ai sensi degli artt. 28 e ss. della Legge n. 794/1942, la liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali svolte nell'interesse della donna in una serie di procedure, giudiziali e non: modifica delle condizioni di separazione; esecuzione per rilascio di immobile e per il pagamento dell'assegno di mantenimento; divorzio; predisposizione di una querela contro l'ex marito ecc. La donna contesta il fatto che il Tribunale abbia liquidato all'avvocato non solo onorari e diritti per prestazioni giudiziali civili, ma anche compensi relativi ad attività stragiudiziali e in materia penale. Per meglio comprendere i termini della questione, è utile ricordare che, ai fini della liquidazione dei compensi nei confronti dei propri assistiti, gli avvocati possono tradizionalmente seguire tre distinte strade: intraprendere un processo ordinario di cognizione; agire con ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.); seguire la speciale procedura disciplinata dagli artt. 28, 29 e 30 della Legge n. 794/1942. Quest'ultima procedura, peraltro, è stata recentemente modificata dald.lgs. n. 150/2011, il quale ha di fatto ricondotto le controversie in tema di liquidazione dei compensi nell'ambito del rito sommario di cognizione (salvo alcune peculiarità). L'art. 28 della Legge n. 794/1942, intitolato "Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti", nella sua formulazione originaria stabiliva che «per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo». Di recente, la Legge n. 794/1942, e con essa la procedura in questione, è stata protagonista di una vicenda normativa piuttosto convulsa. Pur dovendosi ritenere in buona parte già implicitamente abrogata per effetto di precedenti provvedimenti in materia di compensi legali (v. Legge n. 1051/1957 e D.M. n. 585/1994), la Legge n. 794/1942 è stata in un primo momento espressamente abrogata ad opera del Decreto Legge n. 200/2008 (uno dei cd. decreti "taglialeggi", che ha cancellato dall'ordinamento alcune migliaia di leggi e provvedimenti risalenti anche a due secoli fa). Senonchè, in sede di conversione del decreto, la Legge n. 794 è stata riportata in vita; momentaneamente però, perchè di lì a breve è intervenuto il d.lgs. n. 150/2011, il quale ha modificato l'art. 28 e abrogato gli artt. 29 e 30 della legge. In sostanza, della vecchia procedura speciale di liquidazione resta oggi in vigore il solo art. 28, il cui testo attuale così recita: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150». In altri termini, la procedura di liquidazione di cui all'art. 28 è oggi regolata dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 150/2011), fatte salve alcune "deviazioni" rispetto allo schema tipico del rito così come disegnato dal codice; vale a dire (limitando l'esame agli aspetti più rilevanti):  la competenza spetta all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera; può quindi trattarsi, a seconda dei casi, di tribunale o corte di appello (sembra doversi escludere la competenza del giudice di pace);  non è prescritta la difesa tecnica nel giudizio di merito; le parti possono quindi stare in giudizio personalmente;  non è ammessa la conversione del rito da sommario a ordinario, a prescindere dalla eventuale complessità dell'istruzione;  se la competenza spetta al tribunale, questo decide non in forma monocratica ma in composizione collegiale;  il giudizio è definito con ordinanza, contro la quale non è possibile proporre appello. A quest'ultimo proposito, nella vigenza del "vecchio" procedimento speciale l'ordinanza conclusiva era espressamente dichiarata «non impugnabile» (art. 29); tuttavia, avuto riguardo al contenuto sostanzialmente decisorio del provvedimento e alla sua irretrattabilità, si riteneva ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (ricorso nell'ambito del quale -come è noto -sono deducibili solo i vizi di violazione di legge). Oggi, la previsione espressa della non appellabilità dell'ordinanza sembra fugare ogni dubbio circa la possibilità di impugnarla con il solo ricorso straordinario per cassazione. Il procedimento di cui all'art. 28 si applica anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo riguardante i compensi legali dovuti per prestazioni giudiziali. L'ambito di applicazione del procedimento è espressamente limitato alle prestazioni giudiziali civili; tale rimedio non è perciò utilizzabile per la liquidazione dei compensi per prestazioni svolte in processi amministrativi (v. Cons. Stato Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2133) o penali (v. Cass. Civ. Sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20293). Si è invece posto frequentemente il problema se tale strumento sia utilizzabile per la liquidazione di compensi relativi all'attività stragiudiziale dell'avvocato. Questo è appunto il tema affrontato dalla Seconda Sezione nella decisione in esame; oggetto del contendere è la liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali svolte dall'avvocato in una serie di procedure ulteriori rispetto all'attività processuale vera e propria, tutte comunque funzionali alla richiesta di modifica e di

Appunti architettura

Il corpo longitudinale è formato da un corpo centrale, due navate e 12 cappelle. Il cantiere si interrompe. Pianta di Sebastiano Serlio su richiesta del Peruzzi del modello ligneo a croce latina con grande cupola e un braccio del transetto e coro circondato da cappelle. Peruzzi realizzerà per San Petronio un foglio molto grande dove rappresenta in spaccato la veduta dell'area della tribuna della chiesa. Si tratta di una commistione di classico e gotico dovuta alla formazione senese del Peruzzi. Peruzzi pone un enorme cupola ortogonale, un tamburo, una lanterna, e una serie di corpi pensati come il San Pietro del Bramante. (sacrestie).

Appunti di Mathematica

In quest'appendice vedremo meglio uno degli aspetti migliori (a mio avviso) di Mathematica, ossia i suoi comandi e le sue opzioni per la risoluzione di equazioni differenziali, sia in forma simbolica, che in forma numerica. Per esempio, possiamo trattare con estrema semplicità sia le equazioni, che i sistemi di equazioni, anche di tipo misto, dove alcune equazioni del sistema sono differenziali, mentre altre sono algebriche. Inoltre, possiamo trattare anche le equazioni differenziali alle derivate parziali. Insomma, possiamo fare veramente di tutto. Tuttavia, se le equazioni differenziali che trattiamo sono alquanto complicate, dobbiamo cominciare a cercare di capire meglio come funzionano questi comandi, vedendoli in maniera più dettagliata. Il fatto che risolvano da soli la maggior parte dei problemi è sicuramente una grande cosa, ma dobbiamo comunque tener conto del fatto che mettere mano alle opzioni permette di avere un controllo maggiore su quello che si fa, e permette di capire anche il funzionamento di certi algoritmi: inoltre potremmo anche essere in grado di selezionare manualmente le opzioni e gli algoritmi migliori per il problema che ci serve.