2009 - ASILO (diritto di) (original) (raw)
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2009 F. S. NISIO, recensione a R. SACCO, Antropologia giuridica
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insuficiente -de los derechos y la democracia de unas bases primeras expresamente excluyentes, pues acaso la realizació n del programa ilustrado, racionalista y liberal requiriese, más que el desarrollo, depuració n o perfeccionamiento de sus comienzos, una resuelta ruptura con el liberalismo y sus connaturales exclusiones. SEBASTIÁ N MARTíN RODOLFO SACCO, Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 352, collana « Collezione di testi e di studi. Diritto ».
l'utilizzo dei fondi FARB anno 2009 per la ricerca scientifica dipartimentale dal titolo "La gestione dei flussi migratori tra esigenze di ordine pubblico, sicurezza interna ed integrazione europea". Segretaria di redazione: Dott. Daniela Fanciullo Proprietà letteraria riservata Tutti i diritti (traduzione, adattamento) sono riservati per tutti i Paesi. La riproduzione, anche parziale, e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e fotostatiche) è vietata. SOMMARIO: 1. Il diritto di asilo nelle pieghe della sovranità. -2. L'asilo costituzionale: una promessa in cerca di attuazione. -3. Il percorso dell'Unione Europea: contraddizioni e ambivalenze. -4. Per la difesa dell'autonomia giuridica di un ʻasilo politicoʼ. * Dottorando di ricerca in «Diritto pubblico, Teoria delle istituzioni nazionali ed europee e Filosofia giuridica», curriculum «etica e filosofia politico-giuridica», presso l'Università degli Studi di Salerno. 1 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Torino, 1999, 389. 2 Per una ricostruzione cfr., F. RESCIGNO, Il diritto di asilo, Roma, 2011, 22 ss.; G. GRIFÒ, Asilo (diritto di), in Enc. giur., vol. III, Milano, 1958, 191 ss.; F.A. CAPPELLETTI, Dalla legge di Dio alla legge dello Stato, in B.M. BILOTTA -F.A. CAPPELLETTI, (a cura di), Il diritto di asilo, Padova, 2006.
ASILO E CITTADINANZA EUROPEA ALLA LUCE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
SOMMARIO: 1. Il legame fra asilo e cittadinanza europea. -2. Le norme "selettive" della Carta dei diritti fondamentali e la loro applicazione: a) ai cittadini europei. -3. Segue: b) ai richiedenti asilo e ai beneficiari della protezione internazionale. -4. L'emersione di un legame autonomo fra "governati" e Unione europea? ss., il quale aveva sottoposto la disciplina dell'asilo e dell'immigrazione al regime del Titolo IV del TCE, che "ammorbidiva" significativi aspetti del c.d. metodo comunitario (in primis, la competenza pregiudiziale della Corte di giustizia). Sul punto ci permettiamo di rimandare al nostro L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea, Bari, 2012, p. 149 ss. 7 Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, in GUUE C 306 del 17 dicembre 2007, p. 1 ss., il quale consegnava pienamente asilo e immigrazione al metodo comunitario, in particolare ripristinando del tutto le competenze della Corte di giustizia. 8 V. le versioni attuali (e precedenti a Lisbona) del Protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, del Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'art. 26 TFUE al Regno Unito e all'Irlanda, del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e del Protocollo sulla posizione della Danimarca. 9 La nozione di rifugiato, come noto, si ricava dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati (UNTS, vol. 189, p. 137 ss.) in colui che, «[a]s a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country». Solo con il Protocollo del 1967 (ivi, vol. 606, p. 267 ss.) le limitazioni geografica e cronologica sono state, in parte e secondo meccanismi differenti, eliminate. La protezione sussidiaria o complementare, invece, si è aggiunta a quella ginevrina, colmandone alcuni vuoti dovuti, essenzialmente, alle restrizioni nella formulazione della nozione di rifugiato e alle clausole di esclusione: l'esempio più significativo è costituito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 3 (ma non solo) della omonima Convenzione di Roma (ivi, vol. 213, p. 221 ss.), che ha dato vita ad una nozione più ampia del divieto di refoulement, il principio cardine su cui la stessa Convenzione di Ginevra si basa (formulato dal suo art. 33, par. 1). 10 In particolare in tema di asilo, le competenze assegnate alle istituzioni dell'Unione sono oggi contenute nell'art. 78 TFUE, il quale a sua volta richiama il principio del non refoulement. 11 Per effetto dell'art. 6, par. 1, TUE, secondo cui «[l]'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati» (cors. agg.). 12 Norme, cioè, che uno Stato è chiamato ad applicare solamente nei confronti dei propri cittadini o, per converso, in quelli dei cittadini di Stati terzi. 13 Si pensi, ex multis, all'art. 25 del Patto sui diritti civili e politici (UNTS, vol. 999, p. 171 ss.), secondo cui «[e]very citizen shall have the right and the opportunity […]: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country» (cors. agg.). O ancora, al gemello sui diritti economici, sociali e culturali (ivi, vol. 993, p. 3 ss.), il cui art. 3, par. 2, concede ai paesi in via di sviluppo, «with due regard to human rights and their national economy», la possibilità di determinare «to what extent they would guarantee the economic rights recognized in the present Covenant to non-nationals» (cors. agg.).
Guardiamola in faccia. I mille volti della violenza di genere, 2020
La riflessione qui proposta è tesa ad indagare la presa in carico delle donne durante l’iter legale di richiesta asilo. Verrà dimostrato quanto la presa in carico sia spesso caratterizzata da un’attenzione limitata alle forme di violenza subite (abusi, torture, sfruttamento sessuale, discriminazioni), lasciando però irrisolto e poco indagato un altro tipo di violenza alla quale il sistema sottopone le richiedenti. Si tratta della violenza istituzionale, la quale si esprime attraverso l’uso di stereotipi, stigmi ed etnocentrismi e con l’imposizione di modelli che assoggettano le persone e dirigono i loro modi di esprimersi, scegliere e agire. Insediandosi in un continuum che prende avvio con le violenze subite nel paese di origine e che proseguono durante il viaggio, le forme di violenza istituzionale risultano essere altrettanto traumatizzanti e foriere di situazioni di disagio, abuso e ingiustizia. La ricerca sul campo svolta tra le richiedenti asilo, osservate nella specifica arena dell’iter legale di richiesta asilo, ha fatto emergere tematiche legate al governo dei corpi, alle tecniche di controllo e assimilazione che disciplinano la loro vita e che modellano le loro storie per farle assomigliare ad un ideale di donna richiedente, sempre straniera, vittima, passiva e impotente. Queste tecniche producono modalità di intervento e disciplinamento che rafforzano i modi con cui si esplicitano gerarchie e pregiudizi, influenzando i processi di costruzione del sè.
Abuso del diritto (materiale didattico 2016)
In tale scritto si espongono in maniera sintetica e schematica alcune considerazioni riguardo al fenomeno dell'abuso del diritto. In particolare descrivendo la teoria che vuole l'abuso del diritto costituire un principio implicito dell'ordinamento, e l'opposta teoriache configura l'abuso del diritto come un argomento.