CORSO CTE 2022 (original) (raw)
Riassunto completo del Testo : ENNIO CORTESE-Le grandi linee della storia giuridica medievale PARTE PRIMA: dal Basso Impero all'Alto Medioevo CAP. I L'IMPERO E LA CHIESA DOPO COSTANTINO 1. L'impero: la nuova maiestatis e la tendenza verso l'abolutio legibus Non si può negare che quando Diocleziano e Costantino gettarono le basi della nuova monarchia, da tempo spirava sulla romanità un gran vento d'Oriente. Qualcuno afferma che sia stato già Diocleziano (284-305) a introdurre l'uso del mantello di porpora trapunto di pietre preziose, a sottrarsi agli occhi della folla rinchiudendosi nel sancta sanctorum, ad esigere il bacio dell'anello, la genuflessione, addirittura la proschinesi (segno d'adorazione orientale). Si sentiva investito di una nuova maiestas, diversa della maior dignitas, basta andare a vedere l'ampliamento del crimen laesae maiestatis: indicava l'offesa alla statua dell'imperatore, purché consacrata, in una costituzione di Arcadio e Onorio del 397 individua non solo l'alto tradimento e l'oltraggio alla persona sacra del monarca ma anche l'attentato ai suoi consiglieri e ai membri del concistoro e del senato, perché erano tutti da considerare "parte del nostro corpo". Un altro problema sono i poteri imperiali, si dilatano durante il dominato approssimandosi alle vette dell'assolutismo (absolutio legibus). L'idea che il principe sia sciolto dalle leggi risalirebbe, per influenze orientali, all'età dei Severi, intorno alla massima: "princeps legibus solutus est" cioè quell'istituto che prevede la legittimazione di qualsiasi comportamento del governante seppur in violazione di legge (all'inizio alludeva al principio riservato al princeps di sfuggire a qualche requisito formale posto dal diritto civile in materia di successioni ereditarie). Gli stessi imperatori avevano tenuto a ridimensionarlo: sin dalla fine del 2° sec Settimo Severo e Caracalla avevano ripetutamente dichiarato che, sebbene si sapevano legibus soluti, intendevano vivere secondo le leggi e quindi rifiutavano di avvalersi di testamenti illegittimi; e soprattutto Teodosio 2° in pieno dominato, nella sua costituzione Digna vox del 429 aveva dichiarato che è cosa lodevole che il regnante si professasse vincolato dalle leggi: non dirà affatto che lui è obbligato ad osservarle, una dichiarazione di buona volontà, solo un buon proposito; la Chiesa, invece, usava ribadire ad es. con S. Ambrogio che era precetto morale di tutta evidenza che i sovrani si sentissero legati alla legge che emanavano. Tutta questa atmosfera volge al culmine quando Giustiniano, dopo la fallita rivolta di Nika nel 532, si dichiarerà "LEGGE ANIMATA IN TERRA" per volere di Dio. Allora, anche la massima ulpianea che tutto ciò che piace al principe ha vigore di legge, ha altro aspetto. 2. La TRADIZIONE OCCIDENTALE degli IURA Il binomio LEGES-IURA, continuò a caratterizzare la dinamica interna dell'ordinamento finché Giustiniano, promulgando il Digesto, non ebbe traformato gli iura in leges e così, formalmente unificato i due tipi normativi. Gli IURA erano non leggi ma principi idonei all'applicazione, tolti nella prassi sia dagli Editti pretorii, sia giureconsulti (pareri) quando il principe li avesse autorizzato a darli (conferendo loro il ius respondendi (diritto di replica)). Avrebbero avuto per i giudici, a quanto dice Gaio, la stessa efficacia della legge. Ma il ius respondendi auctoritate principis che dal tempo di Augusto era uso elargire a giuristi, scelti e fedeli, dava troppo potere tanto forte da dar fastidio a qualche imperatore come Nerone che vagheggiava l'idea di un proprio monopolio normativo. Persino principi moderati come Adriano e Marc'Aurelio preferiscono confinare i giuristi in CONSILIUM del principe che resero istituzione stabile poi trasformata da Costantino nel CONCISTORO (rescritti e leggi per conto e nel nome dell'imperatore). Da Costantino in poi, nessuno si sognò di interrompere la tradizione dei gloriosi iura; fu soltanto necessario disciplinarla per adattarne l'uso ai tempi nuovi. Non stupisce quindi che nell'occidente, nel 426 l'imperatore Valentiniano 3° indirizzasse da Ravenna al Senato di Roma la famosa LEGGE DELLE CITAZIONI, approvata poi da Teodosio 2° che la inserì nel Codice Teodosiano: si stabiliva che le opinioni dei celebratissimi Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiniano e Modestino: godessero di efficacia vincolante qualora fossero concordi; che vincesse il parere della maggioranza quando fossero discordi; e, nel caso di parità numerica, prevalesse quello di Papiniano; gli altri giuristi, li si poteva allegare solo se citati da quei cinque "grandi" e solo esibendone i testi originali.
La certezza in palio: Un Diritto (penale) per (ogni) Contrada?* (Nota alla sentenza della Corte EDU, IV, del 14 aprile 2015 – Bruno Contrada vs. Italia)
2022
Torino – Politecnico di Torino X Congresso Internazionale “AISU - Torino 2022”. - Relatore con “Il cimitero comunale monumentale Campo Verano a Roma: caratteri distintivi e identitari frutto di una stratificazione nel tempo”. - Relatore con “Il borgo di Aliano nel territorio dei calanchi lucani: un dialogo continuo tra condizione geologica del sito e conservazione del centro storico” (con Rossella Leone e Nicola Santopuoli). - Relatore con “Città, restauro e multimedialità: interazioni per la conservazione della memoria archeologica nel contesto urbano di Roma" (con Florina Pop e Rossella Leone).
La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta, 2022
Today the democratic character of science is threatened by the authoritarian research assessment and by the privatization of knowledge. These are not only threatening university but also democracy. Two examples (scientific publications and university biomedical patents) will illustrate and perhaps make sense of what authoritarian research assessment and privatization of knowledge mean in the Italian university system. Oggi il carattere democratico della scienza è minacciato dalla valutazione autoritaria nonché dalla privatizzazione della conoscenza. Non è solo una minaccia per l’università ma per la tenuta stessa della democrazia. Due esempi (pubblicazioni scientifiche e brevetti universitari in ambito biomedico) possono forse rendere l’idea di cosa significhi valutazione autoritaria e privatizzazione della conoscenza nell’università italiana.
Crusca per voi, 2022
Profilo di storia della punteggiatura e degli altri segni paragrafematici in Italia a partire dal Medioevo, con riferimenti alle indicazioni fornite al riguardo dalle grammatiche nel corso del tempo.