Liberta' DI Espressione Liberta' DI Religione: Una Questione Islamica? (original) (raw)
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2019
Libertà di espressione -Critica giornalistica -Discorso pubblico -Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone -Aggravante della finalità di discriminazione e di odio razziale -Discorso d'odio. (C.p. artt. 403, 604-ter). Il delitto di cui all'art. 403 c.p., intitolato "Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone", richiede che l'offesa sia rivolta a persone determinate che professano la religione o a un ministro di culto, non essendo sufficiente un epiteto offensivo rivolto alla generalità indifferenziata dei fedeli di un determinato credo o al credo religioso in quanto tale. (Fattispecie in cui il Tribunale ha negato la sussistenza del delitto in esame per l'offesa alla totalità dei fedeli islamici e alla religione islamica in sè). (1)
Archivio Giuridico Filippo Serafini, 2016
Freedom of expression and freedom of religion coexist in an encounter-clash relationship. On the one hand, they are connected by the historical-normative evolution, as can be seen in international Charters and national Constitutions, which makes them topographically close, positivizes them with similar regulative techniques, and influences them about their content. On the other, the conflict is about mutual boundaries. With this essey, I specifically analyze the limits that freedom of religion poses to free expression of thought, in its variations of critique and satire, with reference to the Italian case, but also with a gaze to supranational and foreign legislation and jurisprudence. I then focus on the mutations generated by the growing social multiculturalism, which sometimes leads to questionable positions in contrast with founding principles.
La libertà religiosa degli islamici in Italia
Forum di Quaderni costituzionali (Paper)
La crescente presenza degli islamici nel nostro Paese pone una serie di questioni giuridiche che toccano libertà e diritti fondamentali. Nella prospettiva del costituzionalista è importante tenere conto dei caratteri peculiari dell'Islam italiano, a partire dalla composizione che vede una forte prevalenza di stranieri immigrati (Aluffi Beck-Peccoz 2003), ai quali si applicano le molteplici previsioni normative che nel nostro ordinamento tutelano i diritti fondamentali degli stranieri (Bonetti 2004, pp. 88 ss.).
Bahrein. Libertà religiosa e Islam
2024
in A.G. CHIZZONITI, A. GIANFREDA, Religioni e Società. Modelli di relazioni tra Stati e confessioni religiose, Rubbettino, Soveria Mannelli.
Riconoscimento della natura religiosa delle associazioni: il caso (negativo, quanto controverso) dei Rosacroce Amministrativo / Giurisdizioni Di Merito Articoli -Quotidiano del: 17/11/2007 di Giampiero Buonomo La decisione del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna sul caso del Lectorium Rosicrucianum traspone nel nostro Paese molte delle problematiche emerse nella giurisprudenza europea dei diritti umani quando alcuni Stati di giovane democrazia sono stati trascinati a Strasburgo per il modo in cui affrontavano la questione del riconoscimento delle -nuove sette‖. Il paragone potrebbe apparire fuori di luogo, se non fosse che molte delle difese degli Stati russo, ucraino o moldavo a Strasburgo sono state travolte da nitide affermazioni di principio, che nella vicenda romagnola dei Rosacroce troverebbero ulteriore margine di applicazione. (la sentenza 2512/07 è qui consultabile nei documenti correlati) 1. I FATTI La scuola spirituale del Lectorium Rosicrucianumla cui «Direzione Spirituale Internazionale» è ad Haarlem, nei Paesi Bassiè attiva in Italia dal 1980 ed è legalmente registrata come associazione presso il Registro degli Atti Pubblici di Milano.
Il Libero arbitrio: Islam e Occidente
Ogni aspetto dell'agire e del pensare di un uomo si riduce a un atto di volontà. In ambito religioso, il problema è come conciliare una simile rivendicazione di libertà con il concetto di Dio onnisciente e onnipotente. In ambito etico ci si interroga se l' uomo debba o meno rispondere delle proprie azioni qualora esse siano determinate da qualcosa di esterno a lui. In ambito scientifico, invece, l'analisi si concentra a determinare se la mente umana abbia una sua qualche ingerenza sugli eventi o se tutto sia affidato interamente alla casualità. Lo scritto prende in esame le varie correnti di pensiero nel mondo islamico fino al X secolo d.C.. Lo scontro tra i concetti di libera volontà e di predeterminazione divina è stato uno dei grandi temi della riflessione teologica islamica. Sono molti i passi del Corano che si possono citare pro e contro il libero arbitrio. Tale contraddittorietà appartiene a periodi diversi dell'attività profetica di Maometto: nei primi tempi, alla Mecca, il profeta avrebbe ammesso il libero arbitrio e la responsabilità personale dell'uomo, mentre a Medina sarebbe passato al fatalismo, per il quale poi l'ortodossia sunnita si è formalmente dichiarata. All'interpretazione del messaggio divino contribuisce la conflittualità politica dei primi due secoli, la quale porta un grande impatto sulle coscienze del tempo. I temi sono la legittimità del potere e il suo esercizio. I confini politici e religiosi, scaturiti dalla presa del potere della dinastia omayyade, si radicalizzano intorno alla questione del libero arbitrio, sollevata contro una teoria della predestinazione divina degli atti umani. La base politica traeva origine dalla frattura prodotta dalla prima guerra civile: si trattava di legittimare l'esercizio della sovranità omayyade o di denunciare quella pretesa legittimità e, di conseguenza, condannare o giustificare la ribellione della comunità nei confronti di un sovrano iniquo. L'articolo prosegue, poi, prendendo in esame il pensiero occidentale. Numerosi autori e correnti filosofiche hanno affrontato la materia: Anassimandro, gli stoici, Agostino d'
Rivista Gruppo di Pisa , 2020
A partire dalla caduta del muro di Berlino, la questione religiosa ha assunto una “nuova centralità” nello scenario geopolitico e multiculturale attuale. Questo protagonismo religioso si riflette anche sulle dinamiche giurisprudenziali e, in particolare, su quelle della Corte Europea dei diritti dell’uomo, organo preposto alla tutela dei diritti consacrati nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Con il presente contributo, si opererà un capovolgimento di prospettiva: anziché analizzare gli orientamenti giurisprudenziali derivanti dalle sentenze di maggioranza della Corte, si tenterà di individuare una tendenza giurisprudenziale parallela, prendendo in considerazione le sole opinioni dissenzienti espresse dai giudici di minoranza nelle sentenze relative all’art. 9 CEDU. L’auspicio è che lo strumento del dissenso possa andare ad influire sul diritto interno dei singoli Stati, cosi che questo si adegui spontaneamente all’orientamento più garantista, producendo anche un incremento degli standard di tutela garantiti dalla CEDU. Since the fall of the Berlin Wall, the religious question has taken on a "new central role” in the current geopolitical and multicultural scenario. This religious protagonism is also reflected in the jurisprudential dynamics and, in particular, in those of the European Court of Human Rights, the organ responsible for the protection of the rights consecrated in the European Convention on Human Rights signed in 1950. With this essay, a reversal of perspective will be made: instead of analyzing the jurisprudential orientations arising from the majority judgments of the Court, an attempt will be made to identify a parallel jurisprudential trend, taking into consideration only the dissenting opinions expressed by the minority judges in the judgments relating to Article 9 ECHR. The hope is that the instrument of dissent may affect the national law of the Member States, so that it can spontaneously adapt to the more guarantee-oriented direction, also producing an increase in protection standards guaranteed by the ECHR.