Sigarette elettroniche, pubblicità online e liceità della ricondivisione dei c.d. user generated contents “vietati” (original) (raw)
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La sentenza n. 83 del 2015 della Corte Costituzionale ha attirato l’attenzione e le critiche di una parte della dottrina costituzionalistica in quanto la Corte vi avrebbe affermato che il giudizio di ragionevolezza su una norma impositiva, operato in base al parametro di costituzionalità di cui all’art. 3 della Costituzione, non subisce limitazioni nonostante l’assenza di certezze scientifiche riguardo alle eventuali conseguenze per la salute derivanti dall’utilizzo del bene tassato. Dopo aver ricostruito brevemente i fatti che hanno spinto il governo, nel 2013, ad assoggettare ad imposta di consumo, nella misura del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, anche i prodotti contenenti «nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati» (e dunque le sigarette elettroniche – comprensive di tutti i loro “accessori” –), nella nota si ripercorrono le principali argomentazioni giuridiche spese a sostegno della incostituzionalità della norma impositiva dal giudice a quo, dai ricorrenti e, contra, dall’Avvocatura dello Stato. Al termine della ricostruzione è presa in considerazione la motivazione della Corte costituzionale e le critiche ad essa mosse dalla dottrina. Entrambi gli argomenti spesi dalla Corte, e basati sia sull’irragionevolezza dell’estensione dell’imposta di consumo sui tabacchi anche a prodotti contenenti «altre sostanze» (diverse dalla nicotina) sia sull’assoluta indeterminatezza dell’espressione «prodotti succedanei del tabacco», sono ritenuti condivisibili. Richiamandosi alle analisi svolte da autorevole dottrina, nella nota si riafferma l’inscindibile legame tra giudizio di ragionevolezza della legge e «apparenza» della sua «ingiustizia». Inoltre, nel valorizzare il ruolo e le qualità personali dei giudici costituzionali, si tenta di contrastare, evidenziando altresì la costante provvisorietà dei criteri di giudizio (anche scientifici), la diffusa tentazione, presente soprattutto nel controllo di costituzionalità delle leggi, di ricondurre l’attività giurisdizionale delle Corti a meri ragionamenti per test logico-deduttivi. Infine, nel replicare alle critiche incentrate sul mancato rispetto di quegli stessi standard metodologici che la Corte richiede al legislatore, si sottolinea come compito proprio della Consulta non sia quello di ripetere (o approfondire) l’istruttoria legislativa già svolta dal Parlamento bensì quello – assai diverso – di valutare la costituzionalità delle norme già prodotte.
DIRITTI E LICENZE SUI CONTENUTI DIGITALI
DIRITTO D'AUTORE (Copyright) L'origine del diritto d'autore risale all'introduzione della stampa a caratteri mobili. Prima di allora, i rischi connessi alla riproduzione di uno scritto erano nettamente inferiori a causa dei tempi richiesti per la trascrizione manuale dei testi. Nell'ordinamento giuridico italiano, tutti i prodotti dell'intelligenza umana sono riconducibili a due categorie:
IMMAGINI E RIPRODUCIBILITÀ DEL SÉ NELLA DIGITAL SOCIETY
IMMAGINI E RIPRODUCIBILITÀ DEL SÉ NELLA DIGITAL SOCIETY: PRATICHE E STRUMENTI DIGITALI PER LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ, 2021
– How are images changing in our contemporary world? How do individuals replicate themselves with the aim of constructing their own identity? In the era of digital society, exhibition is the keyword: what is not seen does not exist and every individual is an advertising object immersed into the consumer society. Public space becomes a stage and in this context social media become spaces for the creation of one’s identity, providing the tools for staging the self. The need to be there in order not to disappear, and the possibility of representing oneself in the best possible way, encourages communication flows based on self-narration, giving rise to what Manuel Castells defines as mass self-communication. The transparency of each person, within the digital context, becomes a fundamental requirement of the social user. This essay aims to investigate the ways in which the reproducibility of the self, and in particular the branding of the self, which was foreseen by Andy Warhol, is a practice that is strongly present within social media. In particular, we intend to reflect on how digital presence becomes a tool for the creation of one’s identity. In this sense, we will analyze the variables of the body, which is subordinated to the same logic and variability of goods, in a perpetual tension towards beauty. Additionally, we will explore how body and face, as elements that aim to fix the human presence in a given event through the practice of selfies, strengthen their identity within the flow of images.
Diritto, economia e tecnologie della privacy - ISSN 2239-7671 , 2017
L’adozione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) introduce all’art. 8 nuove e specifiche previsioni relative alle “Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione”. L’art. 8.1 introduce la regola generale per cui il cd. “consenso digitale” applicato alla fornitura di servizi online per ragazzi under 18 sarà lecito solo laddove il minore “abbia almeno 16 anni”. Nel caso in cui, invece, l’interessato abbia un’età inferiore, il trattamento viene considerato lecito “soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale”. Tuttavia, lo stesso art. 8.1 prevede una deroga al limite minimo di età per poter considerare valido il consenso rilasciato dal minore, precisando che “Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”. Nel corso del presente lavoro vengono prese in esame le diverse ragioni che evidenziano come un più elevato limite minimo di età per la validità del consenso digitale del minore non pare essere la migliore forma di tutela e, per questo, viene proposto un approccio più realistico dal punto di vista sociale e giuridico, in modo da garantire effettivamente la tutela dei diritti dei minori e la loro sicurezza. In tal senso, sono stati individuati una serie di elementi che dimostrano l’auspicabilità dell’adozione di una legge nazionale che fissi a 13 anni l’età per il consenso digitale autonomamente fornito dal minore, tra cui: - I diritti internazionalmente riconosciuti ai minori e le loro capacità cognitive nella fascia di età compresa tra i 13 e i 17 anni, ma anche in quella tra i 9 e i 12; - Le possibili conseguenze fattuali della mancata adozione di una legge nazionale che fissi a 13 anni l’età per il consenso digitale, conseguenze che riguardano non solo il piano educativo e della consapevolezza dei minori, ma anche e soprattutto la loro possibile esposizione a contenuti inadeguati e una drastica riduzione delle misure di sicurezza offerte dai provider; - Gli aspetti giuridicamente rilevanti in termini di rispetto dei diritti dei minori (intesi anche come tutela della loro sfera personale) e di compliance aziendale, che sembrano essere maggiormente favoriti dall’adozione di una legge nazionale e dal suo bilanciamento con eventuali codici di condotta e meccanismi di autoregolamentazione. Considerati dunque i profili sociali della questione, assieme a quelli relativi alla sicurezza e a quelli giuridicamente rilevanti, si propone di seguito l’analisi approfondita di ciascuna delle circostanze che rendono, a parere degli autori, l’adozione di una legge nazionale (nel caso italiano, mediante previsione di un articolo ad hoc nella legge di delegazione europea 2017 o 2018) - che fissi l’età per il consenso digitale a 13 anni - la migliore garanzia a tutela dei minori per ciascuno degli aspetti menzionati (sociali, giuridici, di sicurezza).
La pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è la fase conclusiva dell’iter legis, essenziale ai fini dell’entrata in vigore della norma, in quanto assolve la fondamentale funzione di conoscibilità delle nuove leggi. Tuttavia, sebbene sia un dato ormai ampiamente noto che un disegno di legge, una volta che sia stato approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, venga trasmesso alla Presidenza della Repubblica per la promulgazione, ben poco, e anche confusamente, si sa di quanto accade nella successiva fase “integrativa dell’efficacia”, nonché le problematiche sottese alla pubblicazione delle leggi e, più in generale, delle norme prodotte nell’ordinamento italiano.