«Status» civilistici e cittadinanza europea (original) (raw)

SOMMARIO: 1. Libertà di circolazione e tutela degli status in due recenti decisioni della Corte di Giustizia.-2. Il punto di equilibrio tra l'effettività delle libertà europee e le competenze esclusive degli Stati membri.-3. I riflessi ermeneutici della sentenza V.M.A. sull'ordinamento italiano: lo stato dei figli di due madri…-4. …e quello dei figli di due padri.-5. Potenziali estensioni del principio di riconoscimento degli status europei: due ipotesi in tema di filiazione e di rettificazione e registrazione non-binaria di sesso.-6. Considerazioni conclusive. il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, non essendo ammesso in tale ordinamento, a differenza del Belgio, dove le nozze erano state celebrate, il matrimonio tra persone dello stesso sesso: sicché, egli non poteva basare la propria domanda di permanenza in quel paese né sulla rivendicazione di uno stato coniugale, né sulla richiesta di proroga per ricongiungimento familiare del diritto di soggiorno provvisorio di cui godeva. Con la recente decisione V.M.A. c. Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo» 3 , la Corte di Giustizia ha ribadito, in materia di filiazione, i medesimi principi sanciti già nel caso Coman 4. La sentenza V.M.A. origina dal rifiuto delle autorità bulgare di riconoscere un atto di nascita spagnolo attestante la maternità di due donne, coniugate a Gibilterra e residenti in Spagna, delle quali una era cittadina del Regno Unito e l'altra della Bulgaria. Benché, infatti, la minore ne avesse acquisito, per parte di madre, la cittadinanza, la Bulgaria aveva tuttavia respinto la richiesta della donna di rilasciarle un atto di nascita che recepisse quello legalmente formatosi in Spagna, e che sarebbe stato prodromico all'emissione di un documento (bulgaro) d'identità idoneo a consentire alla minore di esercitare, quale cittadina dell'Unione, il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (art. 21, par. 1, TFUE). Le prime questioni pregiudiziali presentate alla Corte di Giustizia dal Tribunale amministrativo di Sofia vertevano dunque sulla legittimità del diniego opposto dal Comune di Sofia e motivato, dapprima, in forza dell'assenza, sui modelli degli atti di stato civile vigenti in Bulgaria, di un campo relativo all'indicazione di una seconda madre in luogo del padre; e, successivamente, con la mancanza di informazioni circa l'identità della madre biologica della minore, oltreché con la contrarietà all'ordine pubblico di un atto di nascita redatto con la menzione di una duplice maternità. Al riguardo, la Corte, pur sorvolando sulla singolare conclusione delle autorità nazionali, che avevano messo in discussione il vincolo di filiazione, ma non anche la nazionalità bulgara della minore 5 , evidenzia subito come quest'ultima, godendo della cittadinanza europea pro-124