Lo scopo di lucro identifica il soggetto societario di fatto nei rapporti con l’amministrazione finanziaria (original) (raw)
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Rivista Telematica di Diritto Tributario, 2021
La crescente attenzione delle imprese e dei consumatori per i profili di sostenibilità delle attività produttive sta di fatto determinando un forte incremento nel ricorso al modello della società benefit. Il trattamento dei costi sostenuti in ragione del perseguimento del beneficio comune costituisce, dal punto di vista fiscale, la problematica più interessante e delicata, da affrontare e risolvere tenendo in considerazione per un verso la questione del bilanciamento tra scopi lucrativi ed altruistici e per l'altro i recenti sviluppi della giurisprudenza tributaria in tema di inerenza.
L’interpretazione dell’espressione “beneficial owner” secondo le ultime indicazioni OCSE
2013
1. Premessa Con perfetto tempismo, mentre andava in stampa il numero 10/2012 di Novità fiscali con il testo del mio precedente intervento a commento del primo draft contenente chiarimenti sul significato delle espressioni beneficial owner e beneficially owned contenute negli articoli 10, 11 e 12 Modello OCSE, l’OCSE pubblicava il secondo draft contenente importanti modifiche volte a tener conto delle critiche ricevute da diverse parti interessate. L’ultimo draft è stato aperto a una consultazione pubblica dal 19 ottobre al 15 dicembre 2012, consultazione tuttavia limitata alla sola forma delle modifiche intervenute e non al loro contenuto. Si può quindi assumere che le modifiche siano sostanzialmente definitive. Alcuni cambiamenti sono radicali, altri più formali che sostanziali. In ogni caso, le modifiche mantengono natura interpretativa e non innovativa. Pertanto, si rendono applicabili retroattivamente. I commenti al primo draft e le conseguenti modifiche incluse nel secondo draf...
Società di fatto e interessi familiari
Diritto e Processo - Derecho y Proceso - Right & Remedies, 2022
The essay analyzes some hypotheses of coexistence between family- type interests and specific interests of business management in its various forms (individual business, family business, company), noting, in particular, the importance of univocally distinguishing cases in which the business is managed individually, cases in which the company is managed jointly with the spouse and/or family members and cases in which the entrepreneur shares the management, with spouse and/or family members, in a substantial (and not even formal) way. This allows to identify the boundary between gratuitous acts arising from an exclusively family interest (i.e., a guarantee in favor of the entrepreneur spouse due to moral obligation), from formal (and not even susbstantial) gratuitous acts (guarantee in favor of the entrepreneur spouse as an act of co-management of business).
2014
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 novembre 2014 è stata pubblicata la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 che modifica la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. In particolare, la Direttiva 2013/34/UE è stata modificata prevedendo l’obbligatorietà di comunicare - da parte delle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di inte-resse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipen-denti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 – una serie di informazioni ambien-tali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corru-zione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'im-presa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività. E’stato altresì ampliato il contenuto obbligatorio della relazione sul governo societario previsto dall’articolo 20 della Direttiva 2013/34/UE.
Il titolo “società benefit e società non benefit” non è stato chiaramente scelto per trattare l’intera disciplina delle società benefit… e di tutte le altre società che benefit non sono. Con esso desidero solamente richiamare due questioni (tra loro almeno in parte collegate), le quali sin dalla prima lettura della legge di stabilità del 2016 e, in particolare, dei commi da 376 a 384 del suo articolo unico mi hanno incuriosito e mi sono parse rilevanti. Mi riferisco alle seguenti: (i) in cosa si sostanzi la distinzione tra società benefit e società non benefit, il che presuppone precisare quale sia la fattispecie normativa di società benefit e, in particolare, quale sia il senso del secondo periodo del comma 379 (a mente del quale «le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società»); e (ii) come avviene il passaggio dalla società benefit alla società non benefit e comunque la inclusione nello statuto della previsione del perseguimento della finalità di beneficio comune, il che comporterà all’atto pratico stabilire se l’inclusione successiva alla costituzione della società di tale previsione nel contratto, atto costitutivo o statuto sociale presupponga il riconoscimento del diritto di recesso in capo ai soci non consenzienti rispetto alla correlativa modificazione