Sequestro conservativo e pignoramento (original) (raw)
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Il pignoramento, atto iniziale dell'espropriazione forzata, consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualunque atto dispositivo sul bene colpito. Dottrina e giurisprudenza hanno variamente interpretato la rilevanza di tale intimazione, con distinzioni legate anche al tipo di pignoramento effettuato, attribuendole, talora valenza di requisito essenziale, talora di pura formalità priva di qualsiasi rilievo. Nella disciplina generale vengono anche analizzate quelle vicende che, con riferimento alla loro incidenza pratica, vanno qualificate come anomale: il pignoramento su domanda di più creditori, quello su un bene già pignorato, il pagamento diretto nelle mani dell'ufficiale giudiziario e la riduzione del pignoramento per rimediare ad intenti persecutori del creditore procedente. Particolare attenzione va, infine, prestata all'istituto della conversione del pignoramento che, nelle varie modifiche testuali succedutesi negli ultimi anni, vuole cessare di essere strumento per un improprio differimento dell'esecuzione per recuperare la funzione di tutela delle ragioni del debitore senza lesione per quelle del creditore. Il testo evidenzia le novità introdotte dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con le integrazioni disposte dalle L. 28 dicembre 2005, n. 495 e 24 febbraio 2006, n. 52.
L’Autore, riscontrata la diseguaglianza tra il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. e i sequestri “atipici” ex artt. 156, comma 6, c.c. e 8, comma 7, legge div., ed esclusa, altresì, l’incompatibilità della misura ordinaria con i procedimenti di separazione e divorzio, valuta gli ambiti di concreta applicazione dello strumento cautelare valorizzando il criterio dell’interesse ad agire.
Sequestro giudiziario in pendenza di concordato preventivo
Sequestro giudiziario: ammissibilità in pendenza di concordato preventivo , 2019
L'ordinanza in commento, in piena armonia con l'assetto normativo, riafferma l'inammissibilità del sequestro giudiziario in pendenza di richiesta di concordato preventivo. Ragioni di logica espositiva rendono necessari ed opportuni, al fine di consentire al lettore una comprensione fondata della problematica affrontata dal giudice capitolino nell'ordinanza in commento, alcuni brevi cenni introduttivi sugli istituti coinvolti nella questione de qua. Il concordato preventivo e la tutela dei creditori aziendali: Nella procedura di concordato preventivo, disciplinata nella III sezione della legge fallimentare dagli artt. 160 ss., la tutela dei creditori dell'imprenditore si concretizza in primis nella previsione di una percentuale minima da assegnare a quest'ultimi, essendo la c.d. fattibilità giuridica del concordato preventivo esclusa dalla suprema corte nomofilattica 1 in caso di valutazione negativa della possibilità di realizzazione di tale soglia minima di ristorazione delle posizioni creditizie, e in secondo luogo nella procedura di voto sull'omologazione del piano di concordato preventivo. Qualità di elemento di fondamentale importanza per la risoluzione della questione a base del presente articolo riveste la procedura di voto dei creditori ammessi sulla fattibilità del piano concordatario elaborato dall'imprenditore, e più specificamente la procedura di ammissione dei singoli creditori o di soggetti che si affermano tali. Premesso che il concordato viene approvato, ai sensi degli artt. 174 ss L. fall., con voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e ove siano previste diverse classi di creditori, con maggioranza favorevole nel maggior numero di classi, cruciale importanza per la tutela dei diritti dei singoli creditori riveste l'ammissione a tale voto e la conseguenziale possibilità di impedire, alla luce di quanto supra esposto, l'eventuale approvazione del concordato. La peculiarità della disciplina del concordato preventivo rispetto alla disciplina del fallimento infatti è infatti individuabile proprio nel fatto che il passivo viene formato, in un primo momento, dal debitore stesso, e viene poi integrato, 1 Cassazione Sez. Un. Civili 23 gennaio 2013, n. 1521
Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del ricavato
2006
Sommario: 1. I recenti interventi legislativi. -2. Il primo comma dell'art. 492 c.p.c. -3. L'onere del debitore di eleggere domicilio. -4. Le novità in materia di conversione del pignoramento e l 1. I recenti interventi legislativi. -Sino a tempi recenti, le norme sul processo di esecuzione, contenute nel codice di procedura civile, avevano subito modifiche che possiamo considerare marginali [1].
conseguenze sulla gestione del potere nei Paesi dove sono avvenuti. Una caratteristica di questa tipologia di delitti è che, nella maggior parte di essi -dall'assassinio di Giulio Cesare a quello di Yitzhak Rabin -l'attentato è generalmente il risultato di una congiura e non dell'iniziativa di un singolo. E anche quando la verità ufficiale ne attribuisce la responsabilità a un'unica persona, di solito si tratta di una tesi infondata, di una consapevole menzogna. A titolo di esempio si possono citare i risultati della commissione Warren sull'assassinio di John Kennedy o, in diverso contesto, quei dirigenti del disciolto Ufficio affari riservati del ministero dell'Interno circa la responsabilità di Pietro Valpreda nella strage di piazza Fontana a Milano.
Jovene Editore, 2021
Il volume prende origine dal Convegno di studi omonimo svoltosi il 7 novembre 2019 nell'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e organizzato da MacroCrimes-Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità e dal Dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali della stessa Università, in collaborazione con lo Studio legale Bricola-Associazione Professionale di Bologna.
Processo penale e giustizia (Giappichelli), n. 2, 2021
La Corte di Cassazione affronta il tema dei dibattuti presupposti operativi del sequestro preventivo, in particolare del fumus commissi delicti e del principio di proporzione; inoltre, innovando rispetto ad un diverso orientamento più restrittivo, statuisce nel senso che il sequestro preventivo orientato alla confisca su un conto bancario cointestato al terzo estraneo può avere ad oggetto l’intero conto solo se il pubblico ministero abbia dimostrato l’esclusiva riferibilità delle somme all’indagato, mentre, in caso contrario, potrà avere ad oggetto esclusivamente la quota a lui appartenente. Il commento analizzerà la decisione, la quale appare da un lato di ispirazione conservatrice, laddove non consente di estendere alla misura reale in parola il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; e dall’altro di apertura innovatrice, sotto il profilo della tutela del terzo estraneo al reato e contitolare, assieme all’indagato, dei beni sequestrabili, laddove la suprema Corte impone al pubblico ministero di provare, ai fini del sequestro totalitario, l’esclusiva riferibilità delle somme di denaro all’indagato, residuando altrimenti la sequestrabilità della sola quota che rientri nella sua titolarità.