Child protection and family law Research Papers (original) (raw)
Cassazione Civile, Sez. I, 29 aprile 2020, n. 8325, ord. interloc.-Pres. Bisogni-Rel. Caiazzo-P.M. Zeno (diff.)-Ministero dell'Interno (Avvocatura Generale dello Stato) c. F.P., B.F.(avv. Schuster) La Cassazione ritiene che ricorrano i... more
Cassazione Civile, Sez. I, 29 aprile 2020, n. 8325, ord. interloc.-Pres. Bisogni-Rel. Caiazzo-P.M. Zeno (diff.)-Ministero dell'Interno (Avvocatura Generale dello Stato) c. F.P., B.F.(avv. Schuster) La Cassazione ritiene che ricorrano i presupposti per rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, l. n. 40 del 2004, dell'art. 18, d.P.R. n. 396 del 2000, e dell'art. 64, comma 1, lett. g), l. n. 218 del 1995, laddove si esclude, attraverso il limite dell'ordine pubblico, fissato in linea generale e astratta dal legislatore, la possibilità del riconoscimento, ai fini dell'efficacia in Italia, di provvedimenti giurisdizionali stranieri che accertino il diritto di essere inserito-quale genitore d'intenzione-nell'atto di nascita del figlio della persona cui si è legati da matrimonio celebrato all'estero, nato con le modalità della gestazione per altri (c.d. "maternità surrogata"). ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Trattandosi di ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale non constano precedenti conformi o difformi. La Corte (omissis). Motivi di ricorso (omissis) Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa appli-cazione degli artt. 16 e 65 l. n. 218 del 1995,18 d.P.R. n. 396 del 2000, 5, 12, commi 2 e 6 l. n. 40 del 2004, in quanto l'ordinanza impugnata confligge con vari principi fon-danti l'ordine pubblico, tra cui la nozione di filiazione intesa nell'ordinamento italiano quale discendenza da persone di sesso diverso, come disciplinata dalle norme in materia di fecondazione assistita, anche eterologa, nonché con il divieto della cd. "maternità surrogata", fattispecie costituente reato secondo la legge italiana. (omissis) Il quarto motivo di ricorso e la questione di legittimità costituzionale del divieto di trascrizione. Il quarto motivo è il fulcro del ricorso principale e suscita una pluralità di questioni, affrontate e decise dalla recente sentenza n. 12193/2019 delle Sezioni Unite, che rivestono un rilievo costituzionale e sono decisive ai fini del ricono-scimento o meno del provvedimento giudiziario canadese. Il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costitu-zionale dell'art. 12, comma 6 l. n. 40 del 2004, 18, d.P.R. n. 396 del 2000, 64, comma 1, lett. g), l. n. 218 del 1995, se interpretati alla luce della citata sentenza delle Sezioni Unite laddove si esclude, attraverso il limite dell'ordine pubblico, fissato in linea generale e astratta dal legislatore, la possibilità del riconoscimento, ai fini dell'efficacia in Italia, di provve-dimenti giurisdizionali stranieri che accertino il diritto di essere inserito-quale genitore d'intenzione-nell'atto di nascita del figlio della persona cui si è legati da matrimonio celebrato all'estero, nato con le modalità della gestazione per altri (cd. "maternità surrogata"). Al fine di prospettare tale questione di legittimità costi-tuzionale, occorre muovere dalla motivazione della pre-detta sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019. Il cardine di tale motivazione è fondato sul rilievo per cui il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giuri-sdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione, nella specie cittadino italiano, trova osta-colo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, l. n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della donna e l'istituto dell'adozione. Secondo le Sezioni Unite la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto con il genitore intenzionale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici e specificamente, nel nostro ordinamento, all'adozione in casi particolari, prevista dal-l'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184 del 1983. Le Sezioni Unite si sono confrontate direttamente con il divieto, sanzionato penalmente, dell'art. 12, comma 6 l. n. 40 del 2004, legge, quest'ultima, considerata "costituzio-nalmente necessaria". Tale divieto, secondo le Sezioni Unite, mostra con chiarezza che, anche dopo gli interventi della Corte costituzionale, la l. n. 40 del 2004, continua a distinguere tra fecondazione eterologa e maternità surro-gata. Ne discende che il divieto penale contenuto in una legge siffatta va considerato espressivo di un superiore principio di ordine pubblico che, come chiarito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2017, mira a sanzionare una pratica che offende in modo intol-lerabile la dignità umana e fa dunque riferimento a valori superiori e fondanti. Ciò comporta che non può essere trascritto né riconosciuto in Italia il provvedimento giu-diziale straniero che, riconoscendo implicitamente la vali-dità dell'accordo di maternità surrogata attribuisce la paternità (o la maternità) anche al genitore intenzionale che non ha apportato alcuno contributo biologico alla procreazione. Diritto civile Giurisprudenza 902 il Corriere giuridico 7/2020