European Financial Crises Research Papers (original) (raw)

Il nuovo sistema, Meccanismo di Vigilanza Unico, non meno importante di questioni quali la moneta unica e il vincolo del pareggio di bilancio , risponde all’intenzione di realizzare un quadro finanziario integrato, di salvaguardare la... more

Il nuovo sistema, Meccanismo di Vigilanza Unico, non meno importante di questioni quali la moneta unica e il vincolo del pareggio di bilancio , risponde all’intenzione di realizzare un quadro finanziario integrato, di salvaguardare la stabilità finanziaria , di minimizzare il costo dei dissesti economici , di evitare inefficienze da mancata armonizzazione disciplinare , di prevenire stati di insolvenza o, in caso essa si realizzi, ridurre al minimo le ripercussioni negative, preservando le funzioni dell’ente interessato aventi rilevanza sistemica . Esso risponde, peraltro, a livello sostanziale e fattuale, alle lacune palesate dalla crisi finanziaria con particolare riguardo all’efficacia degli enti creditizi e delle imprese di investimento per gestire (“enti”) in crisi o in dissesto, affiancando così il Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU) ed il Sistema di Garanzia dei Depositi Europeo (SGDE) .
Invero, proprio la crisi finanziaria, di dimensioni sistemiche, ne ha provato tutta la portata e la gravità. A diverse latitudini e longitudini . Essa ha coinvolto, in effetti, sotto un profilo geografico, anche gli Stati Uniti d’America; ha interessato, sotto un profilo regolamentare, molteplici profili; ha significativamente inciso, sotto un profilo contenutistico, profili costituzionali europei .
Ad un anno dalla istituzione della Unione bancaria, una realtà che – prescindendo da ogni valutazione di dettaglio – rappresenta un momento di sviluppo di primaria importanza per l’intera Europa , questa trattazione mira a considerare specificamente le problematiche che il Meccanismo di Vigilanza Unico ha sollevato, per comprendere se la disciplina che lo regola si ponga in modo coerente rispetto al sistema di vigilanza bancaria, ovvero se essa sia sorta unicamente in ragione del fallimento del modello di vigilanza nazionale armonizzata.
A tal fine, nel primo paragrafo si ripercorrono le ragioni storico-economiche che hanno condotto all’introduzione del Meccanismo di Vigilanza Unico (§1); si indagano le scelte compiute dal supervisore e la solidità del sostrato normativo su cui l’MVU poggia le proprie radici (§2), di conseguenza si considera il suo ambito applicativo (§3).
Nel secondo paragrafo, l’attenzione è focalizzata invece sulla Banca Centrale Europea, alla luce dei caratteri di indipendenza ed accountability suoi propri, (§1), del coordinamento nelle funzioni di vigilanza (§2), del ruolo dell’art. 126 t.u.f. e del Regolamento n. 1024/2013 (rispettivamente, §3 e §4), dell’ambito di applicazione temporale ed oggettivo (§5) e delle funzioni che essa è chiamata a svolgere (§§6 e 7).